PREMESSA                                                                               

 

Le modifiche al Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (d.lgs. n. 163/2006) apportate dal secondo decreto correttivo (d.lgs. n. 113/2007) hanno comportato numerose novità alla normativa appaltistica.

Uno degli argomenti novellati che sta particolarmente a cuore agli operatori è quello relativo alla disciplina delle opere di urbanizzazione c.d. “a scomputo”.

 

I principali mutamenti introdotti consistono, da una parte, nell’aver ampliato la definizione delle opere di urbanizzazione primaria per le quali è ammessa l’esecuzione diretta da parte del titolare del permesso di costruire, comprendente anche le opere “funzionalmente connesse all’intervento edilizio” (e non solo a quelle “correlate al singolo intervento edilizio” come previsto in precedenza dal Codice); dall’altra parte, il decreto correttivo è intervenuto a modificare le disposizioni relative al bando e all’effettuazione della gara da svolgersi nell’ipotesi in cui il titolare del permesso di costruire assuma la veste di promotore, presentando all’amministrazione la progettazione preliminare delle opere di urbanizzazione.

Il d.lgs. 113/2007 ha disposto che la gara per la realizzazione delle opere progettate dal promotore deve essere bandita ed effettuata dall’amministrazione che rilascia il permesso di costruire (e non dal promotore stesso).

Inoltre è stato chiarito che spetta al titolare del permesso di costruire che assume la veste di promotore il compito di presentare la progettazione preliminare delle opere da mettere a gara (punto sul quale il Codice non conteneva alcuna disposizione espressa).

 

In buona sostanza, con riferimento alle opere di urbanizzazione primaria soprasoglia e a quelle di secondaria di qualsiasi importo, stante l’interpretazione prevalente dei disposti normativi, i moduli operativi oggi percorribili e che assumono rilievo ai fini delle problematiche sorte, sono, sostanzialmente, tre:

·        le opere di urbanizzazione sono eseguite da impresa in possesso dei requisiti di cui all’articolo 40 del Codice dei contratti selezionata dai lottizzanti mediante gara di evidenza pubblica indetta dagli stessi privati, con una delle procedure e uno dei criteri previsti dallo stesso Codice;

·        il Comune indice una gara di evidenza pubblica con una delle procedure e uno dei criteri previsti dal Codice dei contratti; il lottizzante non riveste la qualità di promotore e corrisponde al Comune gli oneri sostenuti da quest’ultimo per l’esecuzione delle opere; i lavori sono eseguiti dall’aggiudicatario della gara d’appalto;

·        il Comune indice una gara di evidenza pubblica con una delle procedure e uno dei criteri previsti dal Codice dei contratti dopo aver riconosciuto al privato lottizzante la qualità di promotore; a questo punto vi sono due subordinate: 1) il promotore non esercita il diritto di prelazione (rinunciandovi espressamente o mediante comportamenti concludenti); in tal caso i lavori sono eseguiti dall’aggiudicatario della gara d’appalto; 2) il promotore esercita il diritto di prelazione (riconoscendo all’aggiudicatario una somma pari al 3 per cento dell’importo di aggiudicazione); in tal caso i lavori sono eseguiti dal promotore.

 

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ANCE Lombardia, accogliendo le preoccupazioni dei suoi associati, ha deciso di curare la redazione di una sorta di “manuale” esplicativo contenente una serie di indicazioni relative alla possibilità per l’operatore e per l’Amministrazione Comunale di realizzare opere di urbanizzazione a scomputo.

Il manuale contiene anche un bando tipo e la schematizzazione degli adempimenti che precedono e che seguono la gara (nell’ipotesi, ovviamente, di gara bandita dal titolare del permesso di costruire).

 

Poiché l’argomento comprende aspetti che riguardano sia la materia urbanistica, che quella appaltistica, la redazione del documento è stata curata da un gruppo di lavoro formato da alcuni funzionari del sistema lombardo dell’ANCE.

 

Un particolare ringraziamento a Battista Bosetti, dello Studio Bosetti e Gatti di Brescia, della cui consulenza e grande esperienza con le pubbliche amministrazioni ci si è avvalsi.

 

 

 

Milano, 10 giugno 2008