MORTE DEL LAVORATORE - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI CUI ALL'ART. 2122, C.C., ED ALTRE COMPETENZE

 

Si ritiene opportuno riepilogare qui di seguito le procedure che devono essere seguite, in caso di morte del lavoratore, per la liquidazione delle competenze spettanti al lavoratore defunto.

 

a) Trattamento di fine rapporto e indennità sostitutiva di preavviso.

Le formalità relative alla individuazione dei beneficiari delle indennità di cui all'art. 2122, c.c., vengono assolte dall'azienda richiedendo pertinente documentazione alle persone che dichiarino di avere diritto a percepire le somme relative.

Tale documentazione è costituita in primo luogo dallo stato di famiglia e dall'atto di morte del "de cuius".

Nel caso che richiedenti siano la moglie e/o i figli, è necessario un atto notorio (o una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa davanti al Sindaco o al Segretario comunale) dalla quale si evinca che tra il defunto e la moglie non fu mai pronunciata sentenza di separazione o di divorzio e che, oltre alla moglie ed ai figli, non vivevano a carico del defunto parenti entro il III grado e affini entro il II grado.

Se a presentare la richiesta fossero parenti o affini legittimati, l'atto notorio deve attestare il grado di parentela entro il III grado e/o di affinità entro il II grado, nonché la vivenza a carico.

Il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso sono devolute per diritto autonomo, quindi non fanno parte dell'asse ereditario; non occorre pertanto che l'azienda abbia la prova dell'avvenuta presentazione da parte dei richiedenti della dichiarazione di successione.

La ripartizione delle somme, onde soddisfare al requisito di cui all'art. 2122, II, c.c., ("deve farsi secondo il bisogno di ciascuno"), deve avere luogo sulla base di un preventivo accordo.

Ove tale accordo manchi, provvederà il giudice. In questo caso le somme devono essere trattenute fino alla presentazione di copia autentica della decisione della Magistratura.

Nel caso in cui i soggetti sopra indicati manchino, o abbiano rinunciato, i beneficiari vanno individuati secondo le norme sulla successione testamentaria (art. 587 e segg., c.c.).

Se il defunto non ha disposto per testamento, i beneficiari vanno individuati tramite le norme sulla successione legittima (art. 565 e segg., c.c.).

Tutto quanto premesso, si ricorda peraltro che l'azienda potrà liberarsi della propria obbligazione di dare consegnando l'intera somma a tutti gli aventi diritto, congiuntamente, e pretendendo una ricevuta liberatoria, sottoscritta da ciascuno di essi.

Se infine fra i destinatari delle idennità in parola figurassero dei figli minori, l'intervento del Giudice tutelare è comunque necessario sia nel caso in cui la ripartizione avvenga sulla base di un accordo fra le parti, sia nel caso in cui avvenga dietro decisione della Magistratura.

 

b) Altre competenze: retribuzione, ratei di tredicesima, ferie non godute.

Tali competenze fanno parte dei beni caduti in successione.

In tale caso, l'azienda, oltre alla documentazione prevista dal punto a), deve avere la prova che è stata fatta dai richiedenti la relativa denuncia all'Ufficio del registro.

Tale prova non occorre qualora:

- eredi siano, in forza di successione (e non per testamento), il coniuge o altri parenti in linea retta;

- il "de cuius" non abbia lasciato beni immobili;

- l'asse ereditario non superi il valore di L. 15.000.000 (art. 49, II, D.P.R. 29 ottobre 1972, n. 637).

L'azienda deve peraltro, in questo caso, richiedere agli eredi una dichiarazione "in duplo" dalla quale risulti che il congiunto è deceduto senza testamento e che essi sono esonerati dall'obbligo di presentazione della denuncia di successione per uno o per tutti i motivi sopra elencati.

Un esemplare della dichiarazione deve poi essere inviato a cura della ditta all'Ufficio del registro del luogo dove aveva la residenza il "de cuius".