MORTE
DEL LAVORATORE - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI CUI ALL'ART. 2122, C.C., ED ALTRE
COMPETENZE
Si
ritiene opportuno riepilogare qui di seguito le procedure che devono essere
seguite, in caso di morte del lavoratore, per la liquidazione delle competenze
spettanti al lavoratore defunto.
a)
Trattamento di fine rapporto e indennità sostitutiva di preavviso.
Le
formalità relative alla individuazione dei beneficiari delle indennità di cui
all'art. 2122, c.c., vengono assolte dall'azienda richiedendo pertinente
documentazione alle persone che dichiarino di avere diritto a percepire le
somme relative.
Tale
documentazione è costituita in primo luogo dallo stato di famiglia e dall'atto
di morte del "de cuius".
Nel
caso che richiedenti siano la moglie e/o i figli, è necessario un atto notorio
(o una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa davanti al Sindaco o al
Segretario comunale) dalla quale si evinca che tra il defunto e la moglie non
fu mai pronunciata sentenza di separazione o di divorzio e che, oltre alla
moglie ed ai figli, non vivevano a carico del defunto parenti entro il III
grado e affini entro il II grado.
Se
a presentare la richiesta fossero parenti o affini legittimati, l'atto notorio
deve attestare il grado di parentela entro il III grado e/o di affinità entro
il II grado, nonché la vivenza a carico.
Il
trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso sono
devolute per diritto autonomo, quindi non fanno parte dell'asse ereditario; non
occorre pertanto che l'azienda abbia la prova dell'avvenuta presentazione da
parte dei richiedenti della dichiarazione di successione.
La
ripartizione delle somme, onde soddisfare al requisito di cui all'art. 2122,
II, c.c., ("deve farsi secondo il bisogno di ciascuno"), deve avere
luogo sulla base di un preventivo accordo.
Ove
tale accordo manchi, provvederà il giudice. In questo caso le somme devono
essere trattenute fino alla presentazione di copia autentica della decisione
della Magistratura.
Nel
caso in cui i soggetti sopra indicati manchino, o abbiano rinunciato, i
beneficiari vanno individuati secondo le norme sulla successione testamentaria
(art. 587 e segg., c.c.).
Se
il defunto non ha disposto per testamento, i beneficiari vanno individuati
tramite le norme sulla successione legittima (art. 565 e segg., c.c.).
Tutto
quanto premesso, si ricorda peraltro che l'azienda potrà liberarsi della
propria obbligazione di dare consegnando l'intera somma a tutti gli aventi
diritto, congiuntamente, e pretendendo una ricevuta liberatoria, sottoscritta
da ciascuno di essi.
Se
infine fra i destinatari delle idennità in parola figurassero dei figli minori,
l'intervento del Giudice tutelare è comunque necessario sia nel caso in cui la
ripartizione avvenga sulla base di un accordo fra le parti, sia nel caso in cui
avvenga dietro decisione della Magistratura.
b)
Altre competenze: retribuzione, ratei di tredicesima, ferie non godute.
Tali
competenze fanno parte dei beni caduti in successione.
In
tale caso, l'azienda, oltre alla documentazione prevista dal punto a), deve
avere la prova che è stata fatta dai richiedenti la relativa denuncia
all'Ufficio del registro.
Tale
prova non occorre qualora:
-
eredi siano, in forza di successione (e non per testamento), il coniuge o altri
parenti in linea retta;
-
il "de cuius" non abbia lasciato beni immobili;
-
l'asse ereditario non superi il valore di L. 15.000.000 (art. 49, II, D.P.R. 29
ottobre 1972, n. 637).
L'azienda
deve peraltro, in questo caso, richiedere agli eredi una dichiarazione "in
duplo" dalla quale risulti che il congiunto è deceduto senza testamento e
che essi sono esonerati dall'obbligo di presentazione della denuncia di
successione per uno o per tutti i motivi sopra elencati.
Un
esemplare della dichiarazione deve poi essere inviato a cura della ditta
all'Ufficio del registro del luogo dove aveva la residenza il "de
cuius".