AGGIORNAMENTO
COSTO DI COSTRUZIONE
L'art.
6 - 3º comma - della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dalla legge
24 dicembre 1993, n. 537, prevede che "Nei periodi intercorrenti tra le
determinazioni regionali di cui al primo comma (costo di costruzione con
riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata - n.d.r. -),
ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è
adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione
dei costi di costruzione accertata
dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)".
La
Regione Lombardia ha stabilito in Lire 482.300 il suddetto costo, con
deliberazione della Giunta Regionale 31/5/1994, n. 5/53844 (5º supplemento
straordinario in B.U.R.L. n. 25/94).
La
stessa Regione non ha ancora deliberato l'adeguamento imposto dalla norma
richiamata, per cui si rende necessario provvedere all'autonoma determinazione
comunale essendo trascorso un anno dal precedente provvedimento.
Elaborando
i dati ISTAT pubblicati a ottobre si individua nell'importo di Lire 494.940
(arrotondamento di Lire 494.939) il nuovo costo unitario da porre a base di
calcolo per la determinazione della quota di contributo di concessione relativa
al costo di costruzione, a partire dal 1º gennaio 1997, in applicazione del
disposto di cui all'art. 17 della richiamata legge n. 537/93, atteso che tale
norma è entrata in vigore il 1º gennaio 1994 ed a quella data devono quindi
riferirsi i successivi adeguamenti.