DECRETO
DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 28 APRILE 1997 SULLE OFFERTE ANOMALE
Sulla G.U. n. 105 del 8 maggio 1997 è stato pubblicato il decreto
del ministero dei lavori pubblici del 28 aprile 1997, che entrerà in vigore a
partire dal 23 maggio 1997.
Il decreto ministeriale rende operativa la disposizione dell'art.
21, comma 1 bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni, secondo la
quale nelle gare di importo inferiore alla soglia comunitaria (L.
9.927.175.000) l'amministrazione procede alla esclusione automatica delle
offerte il cui ribasso sia superiore alla percentuale fissata ogni anno con
decreto del Ministro dei Lavori Pubblici e, nelle gare di importo pari o
superiore a 5 milioni di ECU, l'amministrazione valuta l'anomalia di tutte le
offerte che presentino un ribasso superiore a tale percentuale (in tal caso la
norma prevede inoltre che “le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro
presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più
significative, indicate nel bando di gara o nella lettera di invito, che
concorrono a formare un importo non inferiore al 75% di quello posto a base
d'asta”).
Come risulta dalle motivazioni del decreto, il Ministro ha
ritenuto di dare attuazione alla disposizione sopra richiamata, anche in
assenza dell'organo consultivo (l'Osservatorio), che avrebbe dovuto esprimersi
sulla individuazione della soglia di anomalia.
Inoltre, alla luce della disomogeneità dei dati raccolti
relativamente all'andamento delle offerte ammesse alle gare espletate nell'anno
passato, il Ministro ha ritenuto opportuno fare riferimento ad un criterio
variabile, che consenta di determinare il limite di anomalia rapportandolo ad
ogni singola gara, anzichè adottare una percentuale unica per il territorio
nazionale.
Metodo
di calcolo ed individuazione delle offerte anomale
Il criterio previsto dal decreto consiste nell'individuare la
soglia di anomalia in una percentuale pari alla media aritmetica dei ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata dello scarto medio
aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media stessa.
Si rammenta come sin dal principio la norma abbia previsto che “la
procedura di esclusione non è esercitabile qualora il numero delle offerte
valide risulti inferiore a cinque”.
Volendo illustrare l'applicazione pratica di tale criterio,
nell'ipotesi di un appalto inferiore alla soglia comunitaria ove è necessario
procedere alla individuazione ed esclusione automatica delle offerte anomale,
si possono esemplificare i seguenti dati:
- Ribassi d'asta ipotizzati:
10%; 15%; 20%; 25%; 30%
- Media dei ribassi:
(10+15+20+25+30) : 5 = 20%
- Scarti dei ribassi che superano la media:
(25-20) = 5; (30-20) = 10
- Media degli scarti: (5+10) : 2 = 7,5
- Soglia per l'esclusione automatica:
20 +7,5 = 27,5%
- Offerte escluse: 30%
- Offerta aggiudicataria: 25%
Efficacia
ed entrata in vigore
I problemi che si pongono in ordine al decreto riguardano,
essenzialmente, la sua efficacia, con particolare riferimento agli effetti sui
procedimenti in corso.
In ordine all'efficacia, è appena il caso di sottolineare come
questa si esplichi “erga omnes”, trattandosi di un decreto attuativo di una
norma di legge ed avente, esso stesso, contenuto normativo. Esso, pertanto,
vincola tutti i soggetti cui si applica la disciplina della legge n. 109/94, e
non soltanto quelli dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici.
Proprio in quanto atto normativo a rilevanza esterna, il decreto,
come evidenziato, è stato soggetto al Controllo della Corte dei Conti, ai sensi
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed alla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092.
Inoltre, ai sensi dello stesso D.P.R. (art. 7), è previsto un
periodo di “vacatio”, come per le leggi ordinarie, per cui il decreto entrerà
in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione e cioè
a partire dal 23 maggio 1997.
Va, inoltre, precisato che il decreto ministeriale, in base ai
principi generali che regolano gli atti normativi, non ha efficacia
retroattiva: dunque, esso è applicabile
ai bandi di
gara che saranno pubblicati dopo la sua entrata in vigore e cioè dopo
il 22
maggio del 1997.
Il riferimento contenuto nel decreto all'anno 1997 è spiegabile in
relazione al termine finale di efficacia del decreto (31 dicembre 1997), dato
che la norma di legge prevede la fissazione della soglia di anomalia da parte
del Ministro, di anno in anno, in relazione all'andamento del mercato.
Periodo
transitorio
Restano, quindi, da affrontare le questioni di diritto
transitorio, relative, cioè, agli effetti della normativa contenuta nel
decreto, relativamente alle procedure di gara in corso al momento della sua
entrata in vigore.
Secondo i principi generali, enunciati anche nella circolare n.
1092 in data 3 aprile 1997 del Ministro dei Lavori Pubblici, il bando di
gara, come ogni atto giuridico, è regolato dalla legge del tempo in cui
viene in essere, e perciò della sua pubblicazione.
E, poichè esso costituisce la regola generale che detta i criteri
informatori di tutto il procedimento di gara, quest'ultimo continuerà ad essere
disciplinato dai criteri enunciati dal bando, anche se nel corso del suo
espletamento intervenga una normativa diversa.
Pertanto, le procedure di gara in corso al momento dell'entrata in
vigore del decreto continueranno ad essere espletate secondo il criterio
stabilito dal bando in relazione alla normativa vigente al momento della sua
pubblicazione e, dunque, con verifica in contraddittorio con gli interessati
delle offerte che l'amministrazione ritenga anormalmente basse.
Non si potrà, invece, per le stesse procedure, far riferimento al
limite di anomalia individuato dal decreto, ai fini dell'esclusione automatica
nelle gare di rilievo nazionale, ovvero della sottoposizione a verifica nelle
gare di livello comunitario.
Tuttavia, occorre precisare che le amministrazioni aggiudicatrici,
nell'ambito della loro discrezionalità, potrebbero modificare i bandi di gara
emanati sulla base della previgente normativa, per adeguarli alla nuova
disciplina introdotta dal decreto ministeriale, qualora lo ritengano opportuno
per la tutela dell'interesse pubblico cui sono preposte.
Ovviamente, la modifica del bando di gara è soggetta alle stesse
regole di pubblicità del bando stesso e postula un congruo adeguamento dei
tempi previsti per la presentazione dell'offerta (nell'asta pubblica), o della
domanda di invito (nella licitazione privata).
Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1997, n. 105
Ministero dei Lavori Pubblici
Decreto 28 aprile 1997
....... omissis .......
Per l'anno 1997 la percentuale di cui all'articolo 21 - comma 1
bis - della legge 11 febbraio 1994 n. 109, e successive modificazioni ed
integrazioni, è fissata nella misura pari alla media aritmetica dei ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata dello scarto medio
aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.