RINEGOZIAZIONE
MUTUI FONDIARI
Il
decreto legge 29 dicembre 2000, n. 394, recante "Interpretazione autentica
della legge 7 marzo 1996 n. 108" in materia di usura è stato convertito in
legge 28 febbraio 2001, n. 44. Il testo coordinato è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 49, del 28 febbraio 2001.
Il
provvedimento in esame contiene una norma interpretativa della legge n. 108/96,
resasi necessaria a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n.
14899/2000, che per i mutui a tasso fisso aveva prefigurato la possibilità di
una "usurarietà sopravvenuta", sancendo come rilevante, ai fini della
qualificazione usuraria degli interessi, il momento del pagamento della rata e
non quello della stipula.
Il
comma 1, dell'art. 1, del d.l. n. 394 sancisce, invece, che si intendono
usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento
della conclusione del contratto, indipendentemente dal momento del loro
pagamento.
Il
comma 2, dell'art. 1, prevede una sostituzione del tasso di interesse pattuito
nei finanziamenti non agevolati, nella forma di mutui a tasso fisso, con un
tasso pari a 9,96%, salvo diversa pattuizione più favorevole per il
debitore.Tale tasso è ridotto all'8% con riferimento ai mutui o quote di mutuo
di importo originario non superiore a 150 milioni, accesi per l'acquisto o la
costruzione di abitazioni, esclusi gli immobili di lusso (categorie catastali
A/1,A/8 e A/9).
Il
provvedimento, entrato in vigore il 1° marzo, si applica alle rate che scadono
successivamente al 2 gennaio 2001. La sostituzione del tasso è automatica, il
provvedimento non prevede alcun adempimento a carico del mutuatario e non
comporta spese.