INPS
- ASTENSIONE FACOLTATIVA ED OBBLIGATORIA PER MATERNITÀ - NUOVI MODULI DI
DOMANDA
L'INPS
con circolare n. 82/2001 ha reso nota la nuova modulistica da utilizzare per le
domande di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità, che tiene conto
della nuova normativa in materia di congedi parentali di cui alla legge 8 marzo
2000, n. 53.
Astensione
facoltativa
Per
l'astensione facoltativa, ora denominata congedi parentali, così come
disciplinata dall'art. 3 della citata legge n. 53/2000, il nuovo modello
AST.FAC sostituisce il precedente Ind.Mat.Fac.
I
soggetti interessati sono sia le lavoratrici dipendenti che quelle autonome,
nonché i padri lavoratori e anche i figli adottivi.
Il
modello riguarda la domanda di astensione facoltativa così come rivista dalla
legge sui congedi parentali ed in particolare le seguenti astensioni:
-
della madre, per un massimo di sei mesi;
-
della madre lavoratrice autonoma, per un massimo di tre mesi;
-
del padre lavoratore dipendente, per un massimo di sette mesi;
-
del genitore solo, per un massimo di dieci mesi.
Nel
modello occorre compilare anche un campo relativo alla dichiarazione reddituale
al fine di fruire della astensione facoltativa oltre i sei mesi oppure per i
casi in cui il figlio ha più di tre anni e fino al compimento dell'ottavo anno
di età. A tale proposito si osserva che la situazione reddituale del
richiedente rileva nei seguenti casi:
1)
per i periodi eccedenti i 6 mesi complessivamente fruiti dai due genitori, o da
uno dei due genitori, o dal "genitore solo":
-
fino a 3 anni di età del bambino
-
fino a 6 anni del bambino adottato o affidato
2)
per tutti i periodi fruiti entro i periodi individuali (6/7 mesi) e massimi
(10/11 mesi):
-
fra i 3 e gli 8 anni di età del bambino
-
dopo tre anni dall'ingresso in famiglia del bambino che è stato
adottato/affidato tra i 6 e i 12 anni.
Nei
predetti casi, come specificato nella circolare INPS n. 73/2001, l'indennità
compete se il reddito del richiedente è inferiore a 2,5 volte l'importo della pensione
minima che risulta pertanto:
Anno
2000 lire 23.452.000 (pari a £. 9.380.800 x 2,5)
Anno
2001 lire 24.061.375 (pari a £. 9.624.550 x 2,5)
Il
modulo va presentato, sia in caso di pagamento diretto che a conguaglio, al
datore di lavoro e all'Inps anche nel caso in cui non spetti per il congedo
l'indennità economica.
Al
modello deve inoltre essere allegata la seguente documentazione, se non sia già
stata presentata per altre domande di maternità:
-
certificato di nascita, in tutti i casi;
-
per le adozioni nazionali, copia del provvedimento di adozione e copia del
documento dal quale risulti l'ingresso del bambino in famiglia;
-
per le adozioni internazionali, certificato dell'ente autorizzato dal quale
risulti l'adozione da parte del giudice straniero e l'avvio del procedimento
presso il giudice italiano;
-
per il genitore solo, a seconda dei casi, il certificato di morte dell'altro
genitore, copia del provvedimento di abbandono o copia del provvedimento di
affido esclusivo;
-per
le lavoratrici autonome, autodichiarazione dalla quale risulti attestata
l'effettiva astensione dal lavoro.
Astensione
obbligatoria
Il
modello MAT sostituisce invece il precedente Ind.Mat. e riguarda la richiesta
di astensione obbligatoria per la madre e per il padre, ora denominati congedi
di maternità e paternità, nei casi in cui quest'ultimo abbia tale diritto.
In
particolare il diritto spetta alle seguenti donne:
-
con attività lavorativa in atto;
-
disoccupata o sospesa entro 60 giorni dalla cessazione o sospensione del
rapporto di lavoro;
-
disoccupata con diritto all'indennità di disoccupazione;
-
disoccupata non assicurata contro la disoccupazione medesima, purché la
maternità inizi entro 180 giorni dal licenziamento e risultino versati almeno
26 contributi nell'ultimo triennio;
-
sospesa con diritto all'integrazione salariale;
-
lavoratrici impegnate in lavori sociali.
Il
padre, per avere diritto all'indennità per astensione obbligatoria, deve essere
in possesso dei soprariportati requisiti, oltre al fatto che la madre deve
essere deceduta oppure essere colpita da grave infermità o il figlio essere
stato affidato esclusivamente al padre stesso.
Il
predetto modulo va presentato all'Inps per i pagamenti diretti dell'indennità e
al datore di lavoro, oltre che all'Istituto stesso, nel caso di pagamenti a
conguaglio.
Al
modello occorre allegare il certificato medico di gravidanza rilasciato dal
ginecologo della Asl o della Azienda Ospedaliera.
I
predetti moduli sono disponibili presso le sedi territoriali dell'INPS.