INPS - CONGEDO INDENNIZZATO FINO A DUE ANNI EX LEGGE 388/2000 A FAVORE DEI GENITORI DI HANDICAPPATI GRAVI

 

Dal 1° gennaio 2001 i lavoratori dipendenti possono usufruire di periodi di congedo retribuito, per un periodo massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa, per assistere persone con handicap grave, non ricoverate a tempo pieno in strutture specializzate.

I genitori, i fratelli e le sorelle di chi abbia una minorazione fisica, psichica o sensoriale, causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, possono quindi avvalersi di tale possibilità, introdotta dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 sui congedi parentali, in base all'art. 80 della legge finanziaria per il 2001.

L'Inps, con circolare n. 64 dello scorso 15 marzo, ha fornito le prime istruzioni per la presentazione delle domande, l'erogazione dell'indennità e il relativo recupero da parte del datore di lavoro.

 

Beneficiari

Hanno titolo a fruire del congedo straordinario i lavoratori dipendenti:

1) genitori, naturali o adottivi (non invece gli affidatari) di soggetti handicappati gravi. Per il diritto è richiesto che:

- lo stato di gravità, secondo la nozione di cui all'art. 3, comma 3, legge n. 104/92, sia stato accertato dall'apposita commissione da almeno cinque anni;

- i richiedenti abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'art. 33, commi 1, 2 e 3, legge n. 104 citata e cioè che i soggetti richiedenti abbiano titolo al prolungamento fino al 3° anno di età del bambino del periodo di astensione facoltativa dal lavoro (comma 1), ovvero, in alternativa, a due ore di permesso giornaliero retribuito (comma 2), o, successivamente al compimento dei tre anni di età, a tre giorni di permesso mensile retribuito (comma 3). Poiché anche l'INPS ha rilevato che il richiamo ai commi 1 e 2, che sono applicabili solo entro il terzo anno di vita del bambino, è improprio con il requisito del richiesto accertamento della situazione di gravità dell'handicap da almeno cinque anni, conclude nel senso che tale riferimento deve intendersi operato solo ai fini dell'individuazione dei soggetti titolari del diritto al congedo "straordinario".

È posto in rilievo che fermo il requisito dei cinque anni di riconoscimento dello stato di gravità, per il congedo in parola sono richieste le stesse condizioni che consentono ai genitori di fruire dei permessi di cui alla legge n. 104 citata. Tra queste:

- che il figlio non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati e non presti attività lavorativa;

- l'alternatività del godimento del beneficio tra padre e madre, sicché è escluso un utilizzo contemporaneo di entrambi i genitori;

- la non necessità della convivenza con il figlio;

2) fratelli o sorelle, anche adottivi, del soggetto handicappato grave, subordinata-mente al decesso di entrambi i genitori.

A differenza del diritto dei genitori, è richiesta la convivenza con il soggetto handicappato.

 

Durata della prestazione

La prestazione indennitaria compete, nell'arco dell'intera vita lavorativa dell'avente diritto, per la durata massima di due anni.

Del pari, per ogni figlio handicappato grave può essere fruito, tra tutti gli aventi diritto, un periodo massimo di congedo di due anni.

Opportunamente la circolare chiarisce che i periodi di congedo "straordinario" rientrano nel limite massimo globale di due anni di congedo "per gravi e documentati motivi familiari" spettante a ciascun lavoratore ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000.

In altre parole, il lavoratore (padre o madre di soggetto handicappato grave o, in alternativa, in caso di loro decesso, i fratelli o le sorelle conviventi) non ha diritto, nell'arco della propria vita lavorativa, a quattro anni di congedo, di cui due non retribuiti "per gravi e documentati motivi familiari", ex comma 2, art. 4, legge n. 53/2000 e due indennizzati, ex comma 4-bis, bensì in ogni caso a due soli anni di congedo nell'arco della propria vita lavorativa. Questo periodo, nella misura in cui sia richiesto per l'assistenza del figlio handicappato grave, viene indennizzato e contribuito. Si tratta di un limite massimo individuale, sicché qualora il lavoratore ne abbia già in parte fruito per gravi e documentati motivi, diversi dall'assistenza al soggetto handicappato, potrà beneficiarne per quest'ultimo fine solo per la differenza residua, fino a concorrenza dei due anni complessivi.

Ovviamente, poiché, come sopra precisato, il limite dei due anni è anche stabilito dal comma 4-bis quale limite per ogni persona handicappata, ne deriva che:

- l'altro genitore potrà completare i due anni riferiti al soggetto handicappato nella misura in cui egli non abbia fruito del proprio limite individuale;

- in caso di pluralità di figli handicappati, il beneficio spetta per ciascun figlio, a condizione che un accertamento sanitario attesti l'impossibilità di assistere tutti i figli usufruendo di un solo congedo;

- il singolo lavoratore non può comunque fruire del raddoppio dei permessi, neppure in caso di pluralità di figli handicappati gravi. E ciò poiché con i due anni di congedo straordinario fruiti per un figlio handicappato ha esaurito nel contempo i due anni di congedo individuale per "gravi e documentati motivi familiari". Pertanto, la fruizione di ulteriori periodi biennali in relazione ad altri figli handicappati è ipotizzabile solo per l'altro genitore (ovvero in caso di decesso di entrambi, per i fratelli o sorelle), peraltro sempre deducendo gli eventuali periodi da questi goduti a titolo di congedo per "gravi e documentati motivi familiari".

 

Misura della prestazione

Durante il periodo di congedo, il lavoratore ha diritto ad una indennità corrispondente all'ultima retribuzione e, come già precisato, il periodo stesso è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annui, rivalutabili a partire dal 2002.

Per determinare l'indennità si assume la retribuzione percepita nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo. La stessa deve essere maggiorata del rateo (pari di norma ad 1/12) degli emolumenti ultramensili, quali tredicesima, altre eventuali mensilità aggiuntive, premi, ecc.

La retribuzione mensile (comprensiva dei ratei degli emolumenti ultramensili) deve essere confrontata con il limite mensile dell'indennità, per l'anno 2000, pari a lire 5.833.333.

Se la retribuzione del mese di riferimento (comprensiva dei ratei di emolumenti ultramensili) è pari o inferiore al predetto limite, l'indennità è corrisposta nella stessa misura della retribuzione effettiva mensile. Se, al contrario, è superiore, l'indennità spetta nella misura del limite mensile, per l'anno 2000, pari a lire 5.833.333.

Queste le regole valide per il rapporto di lavoro a tempo pieno, nell'ipotesi che il congedo venga fruito per l'intero mese.

Ove il congedo interessi solo alcune giornate del mese, la retribuzione del mese di riferimento (con i relativi ratei) deve essere moltiplicata per 12 e divisa per 365 giorni (366 se l'anno in cui cadono le assenze è bisestile).

Si raffronta la retribuzione giornaliera così ottenuta con il limite giornaliero dell'indennità, per l'anno 2000, pari a lire 191.780. L'indennità giornaliera da erogare è pari alla retribuzione giornaliera effettiva, se quest'ultima non è maggiore di lire 191.780, in caso contrario,  è pari al predetto limite massimo giornaliero.

Il congedo, con la correlativa prestazione, può essere fruito quale periodo continuativo ovvero frazionato. È ammesso anche un frazionamento a giorni interi.

Se fruito a giornate, l'indennità deve essere corrisposta per tutti i giorni compresi nel periodo richiesto, inclusi i sabati, le domeniche e gli altri giorni festivi ivi ricadenti. A questo proposito la circolare, mutuando un criterio già dettato nella precedente 6 giugno 2000, n. 109 a proposito delle astensioni facoltative dal lavoro di cui alla legge n. 53/2000, precisa che, in caso di godimento del congedo in modo frazionato, perché tra un periodo e l'altro di congedo non si computino i giorni festivi, i sabati e le domeniche è necessaria l'effettiva ripresa del lavoro. Ne consegue che, in caso di prestazione di lavoro preordinata su cinque giorni, dal lunedì al venerdì, e di richiesta di una settimana di congedo, si devono computare, agli effetti della durata, cinque giorni, se il lunedì della settimana successiva c'è la ripresa del lavoro, e sette giorni (comprendendo anche sabato e domenica) se a partire dal lunedì successivo segue un'altra settimana di congedo.

Le regola di determinazione della misura della prestazione sopra indicate valgono anche per il part-time orizzontale. Al riguardo si precisa che il limite annuo (70 milioni), mensile (5.833.333) e giornaliero (191.780) non subiscono riproporzionamenti in relazione al minor orario praticato: in altre parole, il raffronto della retribuzione mensile effettiva deve sempre essere operato con i predetti valori interi, anche nel caso di prestazione part-time orizzontale.

 

Modalità della domanda

Per la domanda di congedo è stata predisposta una apposita modulistica, diversificata a seconda che il soggetto richiedente sia un genitore Mod. Hand 4 (congedi straordinari genitori) ovvero un fratello Mod. Hand 5 (congedi straordinari fratelli).

I Moduli sono allegati alla circolare.

La domanda deve essere presentata all'INPS in duplice copia, una delle quali viene restituita immediatamente al lavoratore interessato, con l'attestazione di ricevuta apposta dall'Istituto.

Questa copia viene consegnata dal lavoratore al datore di lavoro, che è autorizzato, dal momento della consegna, alla erogazione della prestazione indennitaria.

La circolare sul punto rimette al datore di lavoro la verifica delle "condizioni di erogazione sulla base della documentazione presentata" dal lavoratore (e cioè copia della domanda e certificato che attesta lo stato di gravità dell'handicap rilasciato dalla competente commissione, se non già allegato a precedenti domanda di permessi ex lege n. 104/1992).

La circolare richiede, altresì, che eventuali dubbi circa la possibilità di accogliere la domanda devono essere tempestivamente comunicati dal datore di lavoro all'INPS, affinché l'Istituto possa assumere decisioni finali.

Si ritiene opportuno che l'impresa in caso di richiesta di fruizione del congedo, richieda, alla sede INPS di competenza, di emettere un apposito provvedimento esplicito di autorizzazione.

 

Decorrenza del congedo e delle relative prestazioni

La circolare precisa che congedo straordinario e relative prestazioni si intendono decorrenti dalla data indicata sulla domanda, salva diversa decorrenza fissata dal datore di lavoro, da comunicare al lavoratore e all'INPS

Al riguardo si precisa che il comma 4-bis dell'art. 4, legge n. 53/2000, stabilisce che il lavoratore ha diritto a fruire del congedo entro 60 giorni dalla richiesta.

Ne consegue, quindi, che l'Azienda non è obbligata a osservare la data di decorrenza indicata sulla domanda, soprattutto in presenza di ragioni organizzative e produttive che non consentano la sostituzione immediata del dipendente, potendo differire la richiesta di congedo entro il termine massimo di 60 giorni stabilito dalla norma.

La diversa decorrenza, rispetto a quella indicata sulla domanda, deve essere comunicata dall'Azienda al lavoratore e all'INPS

Ovviamente, sussistendo le condizioni richieste, l'Azienda è obbligata a consentire che entro il predetto termine il congedo abbia avvio.

 

Modalità di corresponsione dell'indennità

L'indennità è anticipata dall'Azienda ed è recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all'INPS relativi allo stesso mese di erogazione dell'indennità stessa.

Le modalità di compilazione del Mod. DM 10/2 sono indicate nella circolare, e qui di seguito si riportano:

"Ai fini della compilazione del mod. DM 10/2, i datori di lavoro indicheranno l'importo dell'indennità in argomento in uno dei righi in bianco del quadro "D" utilizzando il codice di nuova istituzione "L070", preceduto dalla dicitura "IND. CONG. Art.80 L.388/2000".

Con la stessa denuncia contributiva i datori di lavoro provvederanno a conguagliare anche le eventuali indennità afferenti ai periodi di paga a partire da "GENNAIO 2001".

Nella denuncia interessata dalle operazioni di conguaglio delle indennità ex art.80 L.388/2000, i datori di lavoro provvederanno, altresì, ad indicare il numero dei dipendenti ai quali si riferiscono le indennità in parola, riportandolo in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM 10/2, preceduto dal codice di nuova istituzione "CS01", e dalla dicitura "CONG. STRAORD.".

Stante la finalità statistica di tale rilevazione nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "GIORNATE", "RETRIBUZIONI" e "SOMME A DEBITO".

Nelle ipotesi in cui il lavoratore richieda al datore di lavoro la trasformazione delle giornate di assenza per le quali ha percepito l'indennità ex art. 80 lege n. 388/2000 in "ferie" o permessi di altro genere, con la denuncia afferente il periodo in cui viene richiesta la trasformazione, il datore di lavoro provvederà alla restituzione delle somme anticipate a titolo di "congedo straordinario".

L'importo da restituire dovrà essere esposto in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM 10/2 preceduto dalla dicitura "REST. CONG. STRAORD."  e dal codice di nuova istituzione "M070". Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "GIORNATE", "NUMERO DIPENDENTI" e "RETRIBUZIONI"."

Le indennità eventualmente erogate per i periodi di paga precedenti la circolare, a partire dal mese di gennaio 2001, possono essere conguagliate sempre sul Mod. DM 10/2.

 

Congedo straordinario e altri permessi ex art. 33, legge n. 104

Il comma 4-bis esclude espressamente che durante il periodo di congedo entrambi i genitori possano fruire dei benefici di cui all'art. 33, legge n. 104 per l'assistenza al figlio handicappato.

L'esclusione opera non solo per il lavoratore che fruisce del congedo che, ovviamente, nello stesso periodo non può richiedere i permessi di cui all'art. 33 citato, ma anche per l'altro genitore.

Nel caso in cui il congedo straordinario interessi solo una parte, anche minima, del mese, l'INPS chiarisce che la disposizione di legge preclude che nella residua parte dello stesso mese l'uno o l'altro dei genitori possano fruire dei tre giorni di permesso ex lege n. 104/1992.