LAVORATORI PARASUBORDINATI - ISCRIZIONE A LIBRO MATRICOLA E PAGA - CHIARIMENTI INPS

 

Come è noto, la legge n. 342/2000 ha assimilato il reddito da collaborazione a quello da lavoro subordinato, con decorrenza 1° gennaio 2001, estendendo ai lavoratori parasubordinati le disposizioni vigenti in materia fiscale (applicazione delle detrazioni di imposta, tassazione IRPEF in base a scaglioni di reddito, rilascio del modello CUD, ecc.).

Di conseguenza, sono sorti dubbi circa l'obbligo, per i committenti, di registrare sui libri matricola e paga anche i lavoratori in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

L'INPS, con messaggio n. 67/2001, ha precisato in merito a tale obbligo quanto segue:

1) L'obbligo di registrazione sussiste solo quando l'attività svolta dai collaboratori rientra fra quelle per le quali è prevista l'assicurazione antinfortunistica presso l'INAIL, ai sensi del Decreto Legislativo n. 38/2000.

2) Viceversa non è previsto alcun obbligo di tenuta dei libri paga e matricola in tutti gli altri casi poiché la legge 342/2000, che ha assimilato il reddito derivante dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a quello derivante dai rapporti di lavoro subordinato, non ha disposto alcun adempimento al riguardo.

Si ricorda infine che, qualora ricorrano le condizioni per la tenuta dei predetti libri, il Ministero del Lavoro ha precisato che il libro paga può essere composto, a differenza di quello relativo ai lavoratori subordinati, solo dalla seconda parte costituente il foglio paga.

La parte relativa alle presenze, infatti, non ha ragione di esistere in quanto per i collaboratori non è prevista una collaborazione a tempo,

La parte riguardante la paga deve contenere il compenso lordo con le ritenute previdenziali e fiscali, nonché l'indicazione dell'importo netto.

Il Ministero precisa, inoltre, che la periodicità della registrazione nel libro paga dovrebbe coincidere con quella del pagamento previsto dal contratto individuale.