LAVORATORI
PARASUBORDINATI - ISCRIZIONE A LIBRO MATRICOLA E PAGA - CHIARIMENTI INPS
Come
è noto, la legge n. 342/2000 ha assimilato il reddito da collaborazione a
quello da lavoro subordinato, con decorrenza 1° gennaio 2001, estendendo ai
lavoratori parasubordinati le disposizioni vigenti in materia fiscale
(applicazione delle detrazioni di imposta, tassazione IRPEF in base a scaglioni
di reddito, rilascio del modello CUD, ecc.).
Di
conseguenza, sono sorti dubbi circa l'obbligo, per i committenti, di registrare
sui libri matricola e paga anche i lavoratori in rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa.
L'INPS,
con messaggio n. 67/2001, ha precisato in merito a tale obbligo quanto segue:
1)
L'obbligo di registrazione sussiste solo quando l'attività svolta dai
collaboratori rientra fra quelle per le quali è prevista l'assicurazione
antinfortunistica presso l'INAIL, ai sensi del Decreto Legislativo n. 38/2000.
2)
Viceversa non è previsto alcun obbligo di tenuta dei libri paga e matricola in
tutti gli altri casi poiché la legge 342/2000, che ha assimilato il reddito
derivante dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a quello
derivante dai rapporti di lavoro subordinato, non ha disposto alcun adempimento
al riguardo.
Si
ricorda infine che, qualora ricorrano le condizioni per la tenuta dei predetti
libri, il Ministero del Lavoro ha precisato che il libro paga può essere
composto, a differenza di quello relativo ai lavoratori subordinati, solo dalla
seconda parte costituente il foglio paga.
La
parte relativa alle presenze, infatti, non ha ragione di esistere in quanto per
i collaboratori non è prevista una collaborazione a tempo,
La
parte riguardante la paga deve contenere il compenso lordo con le ritenute
previdenziali e fiscali, nonché l'indicazione dell'importo netto.
Il
Ministero precisa, inoltre, che la periodicità della registrazione nel libro
paga dovrebbe coincidere con quella del pagamento previsto dal contratto
individuale.