ASSUNZIONI
OBBLIGATORIE- REGIME SANZIONATORIO - ULTERIORI CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL
LAVORO
Il
Ministero del Lavoro, con circolare 16 febbraio 2001, n. 23, ha diramato, ad
integrazione delle direttive già impartite con circolare 24 marzo 2000, n. 17
(cfr. Notiziario n. 5/2000), ulteriori chiarimenti concernenti il nuovo regime
sanzionatorio in materia di assunzioni obbligatorie, introdotto dalla legge 12
marzo 1999, n. 68.
Le
nuove istruzioni ministeriali tengono conto anche delle disposizioni introdotte
dal D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333, recante il regolamento di attuazione della
legge n. 68/99 (cfr. Notiziario n. 1/2001).
Come
noto, l'art. 15 della legge sopra citata ha introdotto due tipologie di illecito,
punite con sanzioni amministrative, che si riferiscono al mancato o ritardato
invio del prospetto informativo annuale di cui all'art. 9, comma 6, della legge
stessa, e al mancato assolvimento dell'obbligo di assunzione per cause
imputabili al datore di lavoro.
Conseguentemente,
sono state abrogate, senza, tuttavia, che sia stata introdotta una apposita
disciplina transitoria, le ipotesi di illecito penale contemplate dalla
previgente legge n. 482/1968.
Il
citato art. 15, comma 1, della legge n. 68/1999 punisce il mancato o ritardato
invio del prospetto informativo annuale con la sanzione amministrativa pari a
lire 1.000.000, maggiorata di lire 50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo.
Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 333/2000, tale sanzione non si
applica qualora il datore di lavoro, che alla data di entrata in vigore della
legge (18 gennaio 2000), occupa da 15 a 35 dipendenti, non effettui una nuova
assunzione.
Per
l'ipotesi di mancata copertura della quota d'obbligo dovuta a causa imputabile
al datore di lavoro, il comma 4 della stessa norma prevede la comminazione di
una sanzione amministrativa di lire 100.000 al giorno per ciascun lavoratore
disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.
Competenza
in materia di accertamento e di irrogazione delle sanzioni
Sulla
scorta di quanto precisato dal regolamento di attuazione della legge n.
68/1999, il Ministero del Lavoro precisa che l'attività ispettiva e la
conseguente irrogazione delle sanzioni sono effettuate dalla Direzione provinciale
del lavoro territorialmente competente anche su segnalazione del Servizio della
Provincia preposto al collocamento obbligatorio.
La
circolare precisa, altresì, che alle ipotesi sanzionatorie in parola si rende
applicabile la procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e,
quindi, la possibilità di definizione mediante pagamento della sanzione in
misura ridotta.
Pertanto,
gli illeciti amministrativi previsti dalla legge n. 68/1999 potranno essere
definiti, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981, mediante il pagamento,
entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica degli estremi
della violazione, di una somma in misura ridotta pari ad un terzo della
sanzione applicabile, oltre alle spese del procedimento.
In
alternativa al pagamento, entro il termine di 30 giorni dalla contestazione o
dalla notifica di illecito gli interessati possono presentare scritti difensivi
e documenti e possono chiedere l'audizione diretta all'autorità competente a
ricevere il rapporto per le violazioni amministrative in parola e ad emettere
l'ordinanza-ingiunzione per il pagamento, ovvero a disporre l'archiviazione
degli atti nel caso in cui siano accolte le osservazioni dell'interessato.
Come
accennato, l'autorità alla quale devono essere presentati gli scritti, i
documenti e la richiesta di audizione è la Direzione provinciale del lavoro
territorialmente competente.
Qualora
non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione, alla
medesima Direzione il funzionario che ha accertato la violazione deve
presentare il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689 citata.
Gli
introiti relativi alle sanzioni amministrative previste dalla legge n. 68/1999
sono destinati al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di cui all'art.
14 della legge stessa. Sul punto, il Dicastero precisa che, in attesa che le
Regioni definiscano le modalità per il pagamento delle sanzioni, e, in
particolare, del pagamento delle stesse in misura ridotta, gli Uffici
periferici possono ugualmente procedere alla contestazione di eventuali
infrazioni.
In
tal caso, tuttavia, il termine di 60 giorni per il pagamento della sanzione in
misura ridotta decorrerà dalla (successiva) comunicazione all'interessato delle
modalità per il versamento della somma al Fondo regionale per l'occupazione dei
disabili.
Al
riguardo si segnala che la Regione Lombardia ha previsto che l'importo delle
sanzioni amministrative debba essere versato, mediante bollettino di conto
corrente postale n. 54391206 intestato al "Fondo Regionale per
l'occupazione dei disabili", indicando sul retro del bollettino di conto
corrente la relativa causale.
Infine,
il Ministero precisa, opportunamente, che la previsione contenuta nell'art. 9,
comma 8, della legge n. 68/1999, che pone a carico della Direzione provinciale
del lavoro l'obbligo di trasmettere un verbale (oltre che al Servizio
provinciale per l'impiego) all'Autorità giudiziaria, nel caso in cui l'azienda,
essendovi tenuta, rifiuti l'assunzione, si riferisce esclusivamente all'ipotesi
di mancata assunzione da parte delle Amministrazioni pubbliche.
Pertanto,
nel caso di inadempimento dell'obbligo di assunzione degli aventi diritto da
parte di aziende private, stante la natura amministrativa, e non penale,
dell'illecito contestato, nessun rapporto dovrà essere trasmesso all'Autorità
giudiziaria.
Violazioni
commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 68/1999
Il
Ministero conferma che la disciplina sanzionatoria penalistica prevista dalla
legge n. 482/1968 non può trovare applicazione agli illeciti commessi in
vigenza della stessa legge n. 482, ma accertati e contestati successivamente
all'entrata in vigore della legge n. 68/1999.
Pertanto,
nel caso di accertamento e contestazione di fatti, commessi anteriormente al 18
gennaio 2000, e che costituiscono ipotesi di illecito amministrativo anche alla
luce della nuova disciplina sanzionatoria, gli organi ispettivi dovranno
procedere alla contestazione delle violazioni e all'applicazione delle sanzioni
amministrative previste dalla attuale disciplina (con la decorrenza che verrà
illustrata più avanti), mentre saranno inapplicabili le sanzioni penali
previste dalla previgente normativa.
La
stessa procedura dovrà essere seguita per il caso in cui gli illeciti siano
stati già accertati e contestati anteriormente all'entrata in vigore della
legge n. 68/1999, ma non siano ancora stati trasmessi gli atti all'Autorità
giudiziaria. Anche in questo caso, tuttavia, gli ispettori, prima di applicare
le sanzioni, dovranno accertare l'attuale sussistenza dell'illecito ai sensi
della nuova disciplina.
Per
converso, se per le contravvenzioni contestate sotto la vigenza della legge n.
482/1968 siano già stati inviati i relativi rapporti all'Autorità giudiziaria,
sarà necessario attendere le determinazioni di quest'ultima.
Decorrenza
e quantificazione delle sanzioni
Particolare
interesse rivestono le indicazioni concernenti la decorrenza della sanzione
prevista per la violazione dell'obbligo di assunzione (lire 100.000 al giorno
per ciascun lavoratore avente diritto che risulta non occupato nella medesima
giornata).
Le
direttive ministeriali sono in linea con la norma contenuta nell'art. 9, comma
1, della legge n. 68/1999, ai sensi della quale i datori di lavoro devono
presentare la richiesta di assunzione entro 60 giorni dal momento in cui sono
obbligati.
Pertanto:
-
se il datore di lavoro non presenta la richiesta di assunzione al competente
Servizio provinciale entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo, la sanzione
decorrerà dal 61° giorno successivo a tale insorgenza;
-
se il datore di lavoro, pur avendo presentato la richiesta di assunzione nel
termine dei 60 giorni, non assuma il lavoratore regolarmente avviato, la
sanzione andrà applicata a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il
datore di lavoro era tenuto all'assunzione in base all'atto di avviamento.
Non
troverà applicazione nessuna sanzione nel caso in cui, nonostante la regolare
richiesta di assunzione da parte dell'azienda, la mancata assunzione dipenda da
un ritardato o mancato avviamento da parte degli uffici competenti.
Benché
la circolare nulla dica al riguardo, si rammenta il particolare momento in cui
insorge l'obbligo a carico dei datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35
dipendenti.
Infatti,
con riferimento a questi ultimi, l'art. 3, comma 2, della legge n. 68/1999 ha
stabilito che l'obbligo di assunzione scatti solo in caso di nuova assunzione.
Il D.P.R. n. 333/2000 ha precisato che tali datori di lavoro, ove effettuino la
nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio,
sono tenuti ad assumere un lavoratore disabile entro i 12 mesi successivi alla
data in cui si effettua la predetta nuova assunzione. Qualora, nel corso di
tale periodo, il datore effettui una seconda nuova assunzione, lo stesso sarà
tenuto ad adempiere contestualmente (e quindi a presentare la richiesta entro
il normale termine di 60 giorni) all'obbligo di assunzione del lavoratore
avente diritto.
In
caso di accertamento e contestazione di violazioni commesse sotto la vigenza
della legge n. 482/1968, e che presentino rilevanza ai sensi della nuova
normativa, il Ministero ritiene che, se il datore di lavoro non abbia
regolarizzato la propria situazione entro 60 giorni dall'entrata in vigore
della legge n. 68/1999, la sanzione si applichi a decorrere dalla data in cui,
in vigenza della vecchia legge, è maturato l'obbligo.
Sul
punto, il Ministero rettifica le indicazioni contenute nella citata circolare
n. 17/2000, laddove veniva chiarito che, nel caso di illeciti commessi nel
periodo di vigenza della legge n. 482/1968, la sanzione doveva essere applicata
"solo per il periodo che decorre dalla data di entrata in vigore della
legge n. 68 del 1999, stante l'irretroattività della norma amministrativa
sostanziale. Non è pertanto sanzionabile, in esito al nuovo accertamento, il
periodo antecedente alla predetta data, seppure connotato dal medesimo
comportamento illecito".
Il
Dicastero giustifica la nuova soluzione del problema degli illeciti pregressi
richiamando l'orientamento, prevalente nell'ambito della giurisprudenza civile
della Corte di Cassazione, secondo il quale, a norma dell'art. 40 della legge
n. 689/1981, la legge successiva che degrada a mero illecito amministrativo
punibile con sanzione pecuniaria una fattispecie che la legge precedente
configurava come reato si applica anche alle violazioni commesse sotto la
previgente disciplina, purché il procedimento penale non sia stato definito.
Infine,
per quanto concerne la sanzione prevista per l'ipotesi di mancato o ritardato
invio del prospetto informativo, il Dicastero ha precisato che la
maggiorazione, pari a lire 50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo, va
calcolata dal giorno successivo a quello in cui è scaduto il termine per
l'invio del prospetto (31 marzo per il 2000, e pertanto dal 1° aprile 2000; 31
gennaio per l'anno in corso, e pertanto dal 1° febbraio 2001).
A
questa somma va aggiunta la sanzione fissa di lire 1.000.000, per cui,
complessivamente, la sanzione in parola non potrà, in concreto, essere
inferiore a lire 1.050.000, salvo il pagamento in misura ridotta, entro 60
giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica degli estremi della violazione,
di cui si è detto in precedenza.