ASSUNZIONI OBBLIGATORIE- REGIME SANZIONATORIO - ULTERIORI CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO

 

Il Ministero del Lavoro, con circolare 16 febbraio 2001, n. 23, ha diramato, ad integrazione delle direttive già impartite con circolare 24 marzo 2000, n. 17 (cfr. Notiziario n. 5/2000), ulteriori chiarimenti concernenti il nuovo regime sanzionatorio in materia di assunzioni obbligatorie, introdotto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Le nuove istruzioni ministeriali tengono conto anche delle disposizioni introdotte dal D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333, recante il regolamento di attuazione della legge n. 68/99 (cfr. Notiziario n. 1/2001).

Come noto, l'art. 15 della legge sopra citata ha introdotto due tipologie di illecito, punite con sanzioni amministrative, che si riferiscono al mancato o ritardato invio del prospetto informativo annuale di cui all'art. 9, comma 6, della legge stessa, e al mancato assolvimento dell'obbligo di assunzione per cause imputabili al datore di lavoro.

Conseguentemente, sono state abrogate, senza, tuttavia, che sia stata introdotta una apposita disciplina transitoria, le ipotesi di illecito penale contemplate dalla previgente legge n. 482/1968.

Il citato art. 15, comma 1, della legge n. 68/1999 punisce il mancato o ritardato invio del prospetto informativo annuale con la sanzione amministrativa pari a lire 1.000.000, maggiorata di lire 50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo. Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 333/2000, tale sanzione non si applica qualora il datore di lavoro, che alla data di entrata in vigore della legge (18 gennaio 2000), occupa da 15 a 35 dipendenti, non effettui una nuova assunzione.

Per l'ipotesi di mancata copertura della quota d'obbligo dovuta a causa imputabile al datore di lavoro, il comma 4 della stessa norma prevede la comminazione di una sanzione amministrativa di lire 100.000 al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.

 

Competenza in materia di accertamento e di irrogazione delle sanzioni

Sulla scorta di quanto precisato dal regolamento di attuazione della legge n. 68/1999, il Ministero del Lavoro precisa che l'attività ispettiva e la conseguente irrogazione delle sanzioni sono effettuate dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente anche su segnalazione del Servizio della Provincia preposto al collocamento obbligatorio.

La circolare precisa, altresì, che alle ipotesi sanzionatorie in parola si rende applicabile la procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e, quindi, la possibilità di definizione mediante pagamento della sanzione in misura ridotta.

Pertanto, gli illeciti amministrativi previsti dalla legge n. 68/1999 potranno essere definiti, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981, mediante il pagamento, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica degli estremi della violazione, di una somma in misura ridotta pari ad un terzo della sanzione applicabile, oltre alle spese del procedimento.

In alternativa al pagamento, entro il termine di 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica di illecito gli interessati possono presentare scritti difensivi e documenti e possono chiedere l'audizione diretta all'autorità competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative in parola e ad emettere l'ordinanza-ingiunzione per il pagamento, ovvero a disporre l'archiviazione degli atti nel caso in cui siano accolte le osservazioni dell'interessato.

Come accennato, l'autorità alla quale devono essere presentati gli scritti, i documenti e la richiesta di audizione è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione, alla medesima Direzione il funzionario che ha accertato la violazione deve presentare il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689 citata.

Gli introiti relativi alle sanzioni amministrative previste dalla legge n. 68/1999 sono destinati al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di cui all'art. 14 della legge stessa. Sul punto, il Dicastero precisa che, in attesa che le Regioni definiscano le modalità per il pagamento delle sanzioni, e, in particolare, del pagamento delle stesse in misura ridotta, gli Uffici periferici possono ugualmente procedere alla contestazione di eventuali infrazioni.

In tal caso, tuttavia, il termine di 60 giorni per il pagamento della sanzione in misura ridotta decorrerà dalla (successiva) comunicazione all'interessato delle modalità per il versamento della somma al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

Al riguardo si segnala che la Regione Lombardia ha previsto che l'importo delle sanzioni amministrative debba essere versato, mediante bollettino di conto corrente postale n. 54391206 intestato al "Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili", indicando sul retro del bollettino di conto corrente la relativa causale.

Infine, il Ministero precisa, opportunamente, che la previsione contenuta nell'art. 9, comma 8, della legge n. 68/1999, che pone a carico della Direzione provinciale del lavoro l'obbligo di trasmettere un verbale (oltre che al Servizio provinciale per l'impiego) all'Autorità giudiziaria, nel caso in cui l'azienda, essendovi tenuta, rifiuti l'assunzione, si riferisce esclusivamente all'ipotesi di mancata assunzione da parte delle Amministrazioni pubbliche.

Pertanto, nel caso di inadempimento dell'obbligo di assunzione degli aventi diritto da parte di aziende private, stante la natura amministrativa, e non penale, dell'illecito contestato, nessun rapporto dovrà essere trasmesso all'Autorità giudiziaria.

 

Violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 68/1999

Il Ministero conferma che la disciplina sanzionatoria penalistica prevista dalla legge n. 482/1968 non può trovare applicazione agli illeciti commessi in vigenza della stessa legge n. 482, ma accertati e contestati successivamente all'entrata in vigore della legge n. 68/1999.

Pertanto, nel caso di accertamento e contestazione di fatti, commessi anteriormente al 18 gennaio 2000, e che costituiscono ipotesi di illecito amministrativo anche alla luce della nuova disciplina sanzionatoria, gli organi ispettivi dovranno procedere alla contestazione delle violazioni e all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla attuale disciplina (con la decorrenza che verrà illustrata più avanti), mentre saranno inapplicabili le sanzioni penali previste dalla previgente normativa.

La stessa procedura dovrà essere seguita per il caso in cui gli illeciti siano stati già accertati e contestati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 68/1999, ma non siano ancora stati trasmessi gli atti all'Autorità giudiziaria. Anche in questo caso, tuttavia, gli ispettori, prima di applicare le sanzioni, dovranno accertare l'attuale sussistenza dell'illecito ai sensi della nuova disciplina.

Per converso, se per le contravvenzioni contestate sotto la vigenza della legge n. 482/1968 siano già stati inviati i relativi rapporti all'Autorità giudiziaria, sarà necessario attendere le determinazioni di quest'ultima.

 

Decorrenza e quantificazione delle sanzioni

Particolare interesse rivestono le indicazioni concernenti la decorrenza della sanzione prevista per la violazione dell'obbligo di assunzione (lire 100.000 al giorno per ciascun lavoratore avente diritto che risulta non occupato nella medesima giornata).

Le direttive ministeriali sono in linea con la norma contenuta nell'art. 9, comma 1, della legge n. 68/1999, ai sensi della quale i datori di lavoro devono presentare la richiesta di assunzione entro 60 giorni dal momento in cui sono obbligati.

Pertanto:

- se il datore di lavoro non presenta la richiesta di assunzione al competente Servizio provinciale entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo, la sanzione decorrerà dal 61° giorno successivo a tale insorgenza;

- se il datore di lavoro, pur avendo presentato la richiesta di assunzione nel termine dei 60 giorni, non assuma il lavoratore regolarmente avviato, la sanzione andrà applicata a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il datore di lavoro era tenuto all'assunzione in base all'atto di avviamento.

Non troverà applicazione nessuna sanzione nel caso in cui, nonostante la regolare richiesta di assunzione da parte dell'azienda, la mancata assunzione dipenda da un ritardato o mancato avviamento da parte degli uffici competenti.

Benché la circolare nulla dica al riguardo, si rammenta il particolare momento in cui insorge l'obbligo a carico dei datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti.

Infatti, con riferimento a questi ultimi, l'art. 3, comma 2, della legge n. 68/1999 ha stabilito che l'obbligo di assunzione scatti solo in caso di nuova assunzione. Il D.P.R. n. 333/2000 ha precisato che tali datori di lavoro, ove effettuino la nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, sono tenuti ad assumere un lavoratore disabile entro i 12 mesi successivi alla data in cui si effettua la predetta nuova assunzione. Qualora, nel corso di tale periodo, il datore effettui una seconda nuova assunzione, lo stesso sarà tenuto ad adempiere contestualmente (e quindi a presentare la richiesta entro il normale termine di 60 giorni) all'obbligo di assunzione del lavoratore avente diritto.

In caso di accertamento e contestazione di violazioni commesse sotto la vigenza della legge n. 482/1968, e che presentino rilevanza ai sensi della nuova normativa, il Ministero ritiene che, se il datore di lavoro non abbia regolarizzato la propria situazione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge n. 68/1999, la sanzione si applichi a decorrere dalla data in cui, in vigenza della vecchia legge, è maturato l'obbligo.

Sul punto, il Ministero rettifica le indicazioni contenute nella citata circolare n. 17/2000, laddove veniva chiarito che, nel caso di illeciti commessi nel periodo di vigenza della legge n. 482/1968, la sanzione doveva essere applicata "solo per il periodo che decorre dalla data di entrata in vigore della legge n. 68 del 1999, stante l'irretroattività della norma amministrativa sostanziale. Non è pertanto sanzionabile, in esito al nuovo accertamento, il periodo antecedente alla predetta data, seppure connotato dal medesimo comportamento illecito".

Il Dicastero giustifica la nuova soluzione del problema degli illeciti pregressi richiamando l'orientamento, prevalente nell'ambito della giurisprudenza civile della Corte di Cassazione, secondo il quale, a norma dell'art. 40 della legge n. 689/1981, la legge successiva che degrada a mero illecito amministrativo punibile con sanzione pecuniaria una fattispecie che la legge precedente configurava come reato si applica anche alle violazioni commesse sotto la previgente disciplina, purché il procedimento penale non sia stato definito.

Infine, per quanto concerne la sanzione prevista per l'ipotesi di mancato o ritardato invio del prospetto informativo, il Dicastero ha precisato che la maggiorazione, pari a lire 50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo, va calcolata dal giorno successivo a quello in cui è scaduto il termine per l'invio del prospetto (31 marzo per il 2000, e pertanto dal 1° aprile 2000; 31 gennaio per l'anno in corso, e pertanto dal 1° febbraio 2001).

A questa somma va aggiunta la sanzione fissa di lire 1.000.000, per cui, complessivamente, la sanzione in parola non potrà, in concreto, essere inferiore a lire 1.050.000, salvo il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica degli estremi della violazione, di cui si è detto in precedenza.