APPALTI
AFFIDABILI AI COLTIVATORI DIRETTI SITUATI IN COMUNI MONTANI
Nei
territori montani gli enti locali possono appaltare ai coltivatori diretti,
oltre ai lavori di sistemazione e manutenzione dei territorio montano, anche i
lavori agricoli e forestali e il trasporto locale di persone.
Lo
stabilisce l'articolo 15 della Finanziaria 2001 che riscrive parzialmente
l'articolo 17 della legge sulla montagna n. 97 del 1994. Tuttavia, fin dalla
loro emanazione, le norme della 97 stanno incontrando non poche difficoltà
attuative. A oggi sono stati realizzati solo frammentati e marginali interventi
delle tante e ambiziose iniziative messe in cantiere.
L'articolo
15 della legge Finanziaria non affronta tutti gli aspetti critici della 97. Si
limita ad apportare alcune modifiche e integrazioni esclusivamente all'articolo
17, che contempla misure a favore delle pluriattività in montagna, ritenute
indispensabili per arrestare il persistente esodo delle forze produttive. Tali
modifiche sono mirate ad alleviare la sottoccupazione nelle imprese
diretto-coltivatrici ed a fare in modo che determinati tipi di lavoro e di
servizi siano svolti soprattutto da chi è radicato nel territorio e, per
questo, è maggiormente in grado di ridurre gli effetti negativi di fenomeni
calamitosi, quali le alluvioni e gli incendi boschivi.
In
particolare, l'articolo 15 della Finanziaria integra e modifica il comma 1
dell'articolo 17 della legge n. 97, dilatando la tipologia e l'importo dei
lavori che i coltivatori diretti (singoli o associati), che conducono aziende
agricole situate nei Comuni montani, possono appaltare (da enti pubblici e
privati) in deroga alle vigenti disposizioni, con l'impiego esclusivo del
lavoro proprio e dei familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini
entro il secondo) e delle macchine ed attrezzature di loro proprietà.
Oltre
ai lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano
(quali i lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di
arginature, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e
dagli incendi boschivi), già previsti dall'originario primo comma dell'articolo
17 della legge n. 97, i coltivatori diretti possono, in forza del citato
articolo 15 della Finanziaria, appaltare anche i lavori agricoli e forestali
(aratura, sentina, potatura, falciatura, mietitrebbiatura, trattamento
antipa-rassitari raccolta di prodotti agricoli, taglio del' bosco). Viene anche
incrementato l'importo massimo dei lavori appaltabili nel corso dell'anno
portandolo da 30 a 50 milioni.
Come
accennato,. l'articolo 15 della Finanziaria introduce un'ulteriore innovazione
nell'articolo 17 della legge della montagna, consentendo agli enti pubblici di
appaltare ai coltivatori diretti, che conducono aziende agricole situate nei
Comuni montani, il trasporto locale di persone mediante l'esclusivo utilizzo di
automezzi di loro proprietà.
Anche
in questo caso si perseguono contemporaneamente due finalità a vantaggio delle
comunità locali: l'incremento delle occasioni di reddito e il miglioramento dei
servizi offerti che in molti casi possono essere mantenuti in vita solo
affidandoli a risorse umane locali dedite ad altri lavori.