D.P.C.
N.457/2000 - PARTECIPAZIONE E RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Nella
Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2001 è stato pubblicato il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, 28 novembre 2000 n. 457 recante
"Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241, in materia di
termini, partecipazione e responsabilità del procedimento amministrativo".
Il
Regolamento interviene a distanza di tempo dalla legge 7 agosto 1990 n. 241,
per puntualizzare alcuni aspetti fondamentali del procedimento amministrativo
(i termini, le modalità di partecipazione e la responsabilità).
L'art.
1 puntualizza che la disciplina contenuta nel regolamento, si applica a tutti i
procedimenti amministrativi, sia ad iniziativa di parte, sia promossi
d'ufficio, la cui conclusione dovrà aversi con provvedimento espresso nel
termine stabilito per ciascun tipo di procedimento.
Il
termine per la conclusione decorre, nel caso di procedimenti d'ufficio, dalla
data in cui l'amministrazione abbia formale e documentata notizia del fatto da
cui sorge l'obbligo di provvedere nel caso, invece, di procedimenti ad
iniziativa di parte, tale termine inizia a decorrere dalla data di ricevimento
della domanda o dell'istanza.
Laddove
la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il
responsabile del procedimento dovrà darne comunicazione entro 60 gg. Indicando
le cause di irregolarità o dell'incompletezza. In questo caso il termine
iniziale inizia a decorrere dal ricevimento dalla domanda regolarizzata o
completata.
L'art.
4 puntualizza, inoltre, che nel caso di procedimento promosso d'ufficio, il
responsabile dovrà darne comunicazione ai soggetti nei cui confronti il
provvedimento finale è destinato a produrre effetti, a coloro la cui
partecipazione al procedimento sia prevista da legge o da regolamento, nonché
ai soggetti individuati o facilmente individuabili per i quali dal provvedimento
possa derivare pregiudizio.
L'eventuale
omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione potrà essere fatta
valere solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione, anche nel corso
del procedimento.
Il
responsabile del procedimento è tenuto a fornire entro 10 giorni, i motivi
della mancata comunicazione, oltre che le indicazioni atte a consentire la
partecipazione nel procedimento stesso.
Per
quanto attiene alle modalità di tale partecipazione, l'art. 5 chiarisce che
coloro i quali ne hanno diritto possono presentare memoria scritte e documenti
entro un termine pari ai 2/3 di quello fissato per la durata del procedimento,
sempre che lo stesso non sia già concluso. Tuttavia, la presentazione di
memorie e documenti entro il detto termine non può, comunque, determinare lo
spostamento del termine finale.
Infine,
l'art. 6 chiarisce che i termini per la conclusione del procedimento
individuano tempi massimi; la loro scadenza tuttavia non esonera
l'amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta
salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza dei termini.
Nei
casi in cui il controllo sugli atti del servizio abbia carattere preventivo, il
periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del
procedimento non è, comunque, computato ai fini del termine di conclusione del
procedimento.