ANTICIPAZIONE DEL PREZZO D'APPALTO - DIVIETO DI EROGAZIONE

 

Il  decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 "Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica", all'art. 5, comma 1 sancisce il divieto assoluto per le amministrazioni pubbliche ricomprese nel D.L.vo n. 29/1993 (amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi ed associazioni, IACP, CCIAA, enti pubblici non economici, USL, ecc.) di concedere anticipazioni del prezzo nei contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi.

Viene, inoltre, prevista la conseguente abrogazione di tutte le norme, anche di carattere speciale, in contrasto con la disposizione anzidetta.

Relativamente ai lavori pubblici, si deve subito osservare come tale previsione si traduca, in particolare, nella implicita abrogazione della disciplina in materia di anticipazione del prezzo contrattuale, contenuta specifica- tamente nell'art. 26, comma 1, della Legge n. 109/94.

Sotto il profilo del diritto transitorio, si precisa poi, che, dall'applicazione della nuova disposizione sono esclusi "i contratti già aggiudicati" alla data di entrata in vigore del decreto legge (29 marzo 1997).

In base al principio della irretroattività delle leggi, si è del parere che l'espressione "contratti già aggiudicati" utilizzata dal legislatore nel citato art. 5, comma 1, appaia indicativa della volontà del medesimo di escludere l'operatività del nuovo regime in tutti i casi in cui al 28 marzo 1997 si sia già perfezionato il vincolo contrattuale tra le parti, tramite l'aggiudicazione della gara.

In altri termini, con la norma in questione, il legislatore avrebbe specificato che l'aggiudicazione rappresenta il momento decisivo della volontà contrattuale delle parti (art. 16, comma 4, R.D. n. 2440/1923), anche relativamente all'applicazione della disciplina in tema di anticipazione del prezzo contrattuale.

Tutto ciò si traduce nella indicazione che il contratto si deve intendere "aggiudicato", ad esempio, per gli affidamenti dei Comuni, sin dal momento della dichiarazione dei risultati da parte del Presidente di gara, ferma restando la successiva delibera della Giunta di approvazione dell'aggiudicazione; per gli affidamenti delle Amministrazioni statali, sin dal momento della aggiudicazione della gara dichiarata dal funzionario che la presiede, ferma restando la successiva approvazione ministeriale.

In entrambe le ipotesi, infatti, gli effetti della aggiudicazione restano sospesi fino alla delibera di approvazione della stessa da parte degli organi competenti, che nulla aggiunge al vincolo già perfezionatosi con il risultato della gara. Una volta intervenuta l'approvazione, l'efficacia del contratto retroagisce al momento in cui l'aggiudicazione è avvenuta.

È evidente che, per le ipotesi procedurali quali l'appalto concorso e la trattativa privata nelle quali, come è noto, non vi è una vera e propria aggiudicazione, ai fini dell'applicazione della nuova disciplina occorrerà, viceversa, far riferimento alla stipula, essendo quest'ultima il momento in cui può dirsi concluso l'accordo fra le parti.

Si deve, tuttavia, osservare che il legislatore, con l'espressione "contratti aggiudicati", non sembra aver tenuto conto del fatto che nel settore degli appalti pubblici, ciò che rileva per il concorrente è il momento di presentazione dell'offerta, la quale diviene immodificabile una volta scaduti i termini di presentazione.

In ogni caso, resta il fatto che l'eliminazione dell'anticipazione nei pubblici appalti, che fa seguito alla riduzione della relativa entità dal 10% al 5% dell'importo contrattuale, decisa con la recente legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Provvedimento collegato alla Legge Finanziaria), colpisce in maniera particolarmente pesante le imprese del settore, già sottoposte ad una forte pressione del sistema bancario, in un momento in cui le amministrazioni pubbliche si mostrano incapaci di rispettare i tempi e gli impegni relativi ai pagamenti per lavori eseguiti.

Per questi motivi, l'ANCE è già intervenuta, con la massima tempestività, nelle sedi opportune, al fine di rappresentare le gravi conseguenze che la norma in questione determina a carico delle imprese del settore, che si vedranno costrette ad un più ampio ricorso al credito, per far fronte all'allestimento dei cantieri di lavoro.

In ogni caso, si assicura che l'ANCE seguirà con la dovuta attenzione l'iter di approvazione parlamentare del provvedimento, ed assumerà le iniziative più opportune per sollecitare un riesame sostanziale delle disposizioni in parola.