ANTICIPAZIONE
DEL PREZZO D'APPALTO - DIVIETO DI EROGAZIONE
Il decreto legge 28 marzo
1997, n. 79 "Misure urgenti per il riequilibrio della finanza
pubblica", all'art. 5, comma 1 sancisce il divieto assoluto per le
amministrazioni pubbliche ricomprese nel D.L.vo n. 29/1993 (amministrazioni
statali, anche ad ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità
montane e loro consorzi ed associazioni, IACP, CCIAA, enti pubblici non
economici, USL, ecc.) di concedere anticipazioni del prezzo nei contratti
d'appalto di lavori, forniture e servizi.
Viene, inoltre, prevista la conseguente abrogazione di tutte le
norme, anche di carattere speciale, in contrasto con la disposizione anzidetta.
Relativamente ai lavori pubblici, si deve subito osservare come
tale previsione si traduca, in particolare, nella implicita abrogazione della
disciplina in materia di anticipazione del prezzo contrattuale, contenuta
specifica- tamente nell'art. 26, comma 1, della Legge n. 109/94.
Sotto il profilo del diritto transitorio, si precisa poi, che,
dall'applicazione della nuova disposizione sono esclusi "i contratti già
aggiudicati" alla data di entrata in vigore del decreto legge (29 marzo
1997).
In base al principio della irretroattività delle leggi, si è del
parere che l'espressione "contratti già aggiudicati" utilizzata dal
legislatore nel citato art. 5, comma 1, appaia indicativa della volontà del
medesimo di escludere l'operatività del nuovo regime in tutti i casi in cui al
28 marzo 1997 si sia già perfezionato il vincolo contrattuale tra le parti,
tramite l'aggiudicazione della gara.
In altri termini, con la norma in questione, il legislatore
avrebbe specificato che l'aggiudicazione rappresenta il momento decisivo della
volontà contrattuale delle parti (art. 16, comma 4, R.D. n. 2440/1923), anche
relativamente all'applicazione della disciplina in tema di anticipazione del
prezzo contrattuale.
Tutto ciò si traduce nella indicazione che il contratto si deve
intendere "aggiudicato", ad esempio, per gli affidamenti dei Comuni,
sin dal momento della dichiarazione dei risultati da parte del Presidente di
gara, ferma restando la successiva delibera della Giunta di approvazione
dell'aggiudicazione; per gli affidamenti delle Amministrazioni statali, sin dal
momento della aggiudicazione della gara dichiarata dal funzionario che la
presiede, ferma restando la successiva approvazione ministeriale.
In entrambe le ipotesi, infatti, gli effetti della aggiudicazione
restano sospesi fino alla delibera di approvazione della stessa da parte degli
organi competenti, che nulla aggiunge al vincolo già perfezionatosi con il
risultato della gara. Una volta intervenuta l'approvazione, l'efficacia del
contratto retroagisce al momento in cui l'aggiudicazione è avvenuta.
È evidente che, per le ipotesi procedurali quali l'appalto
concorso e la trattativa privata nelle quali, come è noto, non vi è una vera e
propria aggiudicazione, ai fini dell'applicazione della nuova disciplina
occorrerà, viceversa, far riferimento alla stipula, essendo quest'ultima il
momento in cui può dirsi concluso l'accordo fra le parti.
Si deve, tuttavia, osservare che il legislatore, con l'espressione
"contratti aggiudicati", non sembra aver tenuto conto del fatto che
nel settore degli appalti pubblici, ciò che rileva per il concorrente è il
momento di presentazione dell'offerta, la quale diviene immodificabile una
volta scaduti i termini di presentazione.
In ogni caso, resta il fatto che l'eliminazione dell'anticipazione
nei pubblici appalti, che fa seguito alla riduzione della relativa entità dal
10% al 5% dell'importo contrattuale, decisa con la recente legge 23 dicembre
1996, n. 662 (Provvedimento collegato alla Legge Finanziaria), colpisce in
maniera particolarmente pesante le imprese del settore, già sottoposte ad una
forte pressione del sistema bancario, in un momento in cui le amministrazioni
pubbliche si mostrano incapaci di rispettare i tempi e gli impegni relativi ai
pagamenti per lavori eseguiti.
Per questi motivi, l'ANCE è già intervenuta, con la massima
tempestività, nelle sedi opportune, al fine di rappresentare le gravi
conseguenze che la norma in questione determina a carico delle imprese del
settore, che si vedranno costrette ad un più ampio ricorso al credito, per far
fronte all'allestimento dei cantieri di lavoro.
In ogni
caso, si assicura che l'ANCE seguirà con la dovuta attenzione l'iter di
approvazione parlamentare del provvedimento, ed assumerà le iniziative più
opportune per sollecitare un riesame sostanziale delle disposizioni in parola.