VALORIZZAZIONE
ED UTILIZZO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLO STATO
E'
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile la legge 2 aprile
2001 n. 136 che modifica ed integra l'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448 in materia di valorizzazione e dismissione dei beni immobili statali.
Le
modifiche introdotte tendono ad accelerare il processo di dismissione degli
immobili pubblici aumentandone conseguentemente l'offerta. I primi a
beneficiare dalla maggiore disponibilità di aree ed immobili saranno gli enti
locali, i quali potranno impiegare i beni nei processi di riqualificazione
urbana.
In
particolare viene prevista per gli enti pubblici (Amministrazioni statali ed
Enti territoriali) e per i privati la possibilità di presentare progetti
all'Amministrazione delle finanze per lo sviluppo e la valorizzazione di beni o
complessi di beni appartenenti allo Stato. Per consentire una più proficua
gestione, tali beni, anche se posti nella disponibilità di soggetti diversi
dallo Stato che non ne dispongano per usi governativi, possono essere conferiti
o venduti a società per azioni appositamente costituite. A tal fine i comuni,
nella cui circoscrizione ricadono gli immobili, possono costituire società
miste, a prevalenza di capitale pubblico, che abbiano come oggetto sociale la
gestione e la valorizzazione dei medesimi beni.
Per
quei beni non alienabili le società miste dovranno corrispondere un compenso
annuo allo Stato a titolo di corrispettivo per la loro utilizzazione che sarà
fissato tenendo conto dell'impegno finanziario derivante dall'esecuzione del
progetto e del valore di mercato del bene.
Nel
caso in cui l'attuazione del progetto di sviluppo, valorizzazione o utilizzo
dei beni richieda decisioni di amministrazioni pubbliche diverse da quella
proponente e dall'Agenzia del demanio, può essere nominato un commissario
straordinario del Governo (da scegliere preferibilmente tra i componenti della
giunta regionale), il quale promuove e coordina gli adempimenti necessari, tra
questi vi è la convocazione della conferenza di servizi. La nomina del
commissario è obbligatoria quando le amministrazioni interessate (es. regione o
comune) appartengono a diversi livelli di governo.
Alla
conferenza vengono attribuite (tramite la modifica dell'art. 19 della legge n.
448 del 23 dicembre 1998 e l'introduzione del comma 6 quater) competenze molto
ampie tra cui:
-l'approvazione
del progetto;
-le
eventuali varianti ai piani di settore vigenti; la sdemanializzazione del bene;
-la
diversa destinazione previa rilocalizzazione delle relative attività per gli
immobili adibiti ad uso governativo;
-la
fissazione del termine entro il quale il progetto deve essere attuato, pena la
retrocessione dei beni allo Stato;
-l'approvazione
del progetto determina, ove previsto dalla tipologia di intervento, il
trasferimento della proprietà degli immobili a favore degli enti interessati.
Si
ricorda che il commissario straordinario, a norma della lettera c-bis del comma
2 dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo
12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, qualora verifichi,
in sede di conferenza di servizi, l'inerzia delle amministrazioni dello Stato o
l'emergere di valutazioni contrastanti tra le stesse, può deferire al Consiglio
dei Ministri la soluzione dei problemi.
I
beni immobili appartenenti allo Stato, per i quali non siano stati presentati
progetti di valorizzazione o gestione, ma, compresi in piani di sviluppo,
valorizzazione od utilizzo (piani particolareggiati, piani di lottizzazione,
pip, peep, etc.) predisposti dal comune, provincia e regione sono, su richiesta
degli enti medesimi, trasferiti agli stessi sulla base di una convenzione ad
hoc, che determina le condizioni, le modalità del trasferimento e le quote di
partecipazione dello Stato alla fruizione dei proventi derivanti dalla valorizzazione,
gestione o dismissione dei beni, nonché il termine entro il quale deve
compiersi l'attuazione del piano.
Gli
immobili statali che non sono compresi nei piani di dismissione né in quelli di
valorizzazione possono essere assegnati in concessione, anche gratuita, o in
locazione, anche a canone ridotto, con modalità da stabilire con Regolamento
governativo da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, nel rispetto dei
seguenti principi:
-autorizzazione
della concessione o della locazione ai soggetti interessati da parte del
Ministro delle finanze;
-utilizzazione
dei beni ai fini di interesse pubblico o di particolare rilevanza sociale;
-individuazione
della tipologia dei beni per i quali è necessaria l'autorizzazione;
-revoca
della concessione o risoluzione del contratto di locazione in caso di
violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.
Di
rilievo è la norma (art. 2 comma 1) che prevede, per i beni appartenenti al
patrimonio indisponibile dello Stato e concessi in uso alle università statali,
il trasferimento a titolo gratuito alle università medesime, salvo che entro il
termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in
oggetto il comune sul cui territorio insiste l'immobile manifesti la volontà di
presentare un progetto per lo sviluppo, la valorizzazione o l'utilizzo
dell'immobile. In tal caso non si fa luogo al trasferimento in favore
dell'università ma il bene viene conferito al comune.
La
legge 136/01 dispone altresì che le normative che prevedono facoltà di riscatto
per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in base al disposto del
comma 3 dell'art. 2, devono interpretarsi nel senso di consentire agli eredi di
acquisire l'immobile qualora il soggetto avente titolo al riscatto, che abbia
presentato la domanda nei termini prescritti sia deceduto, indipendentemente
dalla conferma della domanda stessa da parte degli eredi.
Infine
l'art. 3 consente di applicare le nuove disposizioni anche ai beni immobili di
proprietà dell'Amministrazione della difesa, la quale viene, inoltre, esonerata
dalla consegna all'acquirente dei documenti relativi ai titoli di proprietà o
alla documentazione di regolarità urbanistica sul bene immobile ceduto (come
già avviene per gli immobili di altre amministrazioni pubbliche).