DEBITI CONTRIBUTIVI - RATEIZZAZIONE FINO A 60 MESI EX ART. 116 LEGGE 388/2000 - CIRCOLARE MINISTERO LAVORO            N. 41/2000

 

L'art. 116, commi 8 e segg. della legge n. 388/2000 ha introdotto un sistema sanzionatorio in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

La nuova disciplina si caratterizza principalmente per un notevole alleggerimento degli oneri a titolo di sanzioni. La stessa reca anche una importante disposizione in tema di rateazioni contributive.

Al riguardo, è opportuno rammentare che, ai sensi dell'art. 2, comma 11, della legge n. 389/1989, di norma, non possono essere concesse rateazioni contributive superiori a 12 mesi. Con provvedimento motivato, da comunicare al Ministero del Lavoro, il predetto limite può essere elevato fino a 24 mesi. In casi eccezionali, con preventiva autorizzazione del Ministero del Lavoro, le rateizzazioni possono essere prorogate fino a 36 mesi.

L'art. 116, comma 17, della legge n. 388/2000 interviene ampliando da 36 a 60 mesi la possibilità di pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, previa autorizzazione del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministro del Tesoro, sulla base dei criteri di eccezionalità previsti dal citato art. 2, comma 11, legge n. 389/1989. In particolare la più ampia rateazione può essere concessa nei casi in cui il mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi derivi da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, o da fatto doloso del terzo.

Con circolare 9 aprile 2001, n. 41, il Ministero del Lavoro ha ridefinito i casi eccezionali in presenza dei quali può essere concessa l'autorizzazione alla rateizzazione fino a 36 mesi. Ha, poi, delineato i casi in cui, con apposito decreto interministeriale, la rateazione può essere prolungata fino a 60 mesi.

Rateazione fino a 36 mesi

La rateazione di contributi, premi ed accessori può essere concessa fino a 36 mesi nei casi in cui il mancato o ritardato pagamento sia riconducibile ad una delle seguenti cause:

a) calamità naturali;

b) procedure concorsuali;

c) carenza temporanea di liquidità conseguente a ritardata riscossione di crediti maturati nei confronti di amministrazioni dello Stato o di Enti pubblici e scaturenti da obblighi contrattuali, oppure da ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti da legge o convenzione;

d) crisi aziendale dovuta a contrazione o sospensione dell'attività produttiva per eventi transitori, non imputabili all'azienda, situazioni temporanee di mercato, crisi economiche settoriali e locali, ovvero processo di riorganizzazione, ristrutturazione e riconvenzione aziendale.

Può altresì essere concessa:

1) in caso di trasmissione agli eredi dei debiti contributivi;

2) in presenza di carenza temporanea di liquidità finanziaria connessa a difficoltà economico sociali territoriali o settoriali;

3) in occasione di contestuali richieste di pagamento dovute a vario titolo aventi scadenze concomitanti (condono, recupero di contributi sospesi a seguito di ordinanze connesse al verificarsi di calamità naturali, contributi correnti);

4) per debiti contributivi di importo complessivo non inferiore a 10 milioni, avuto riguardo alla precaria situazione reddituale del debitore, risultante dalla documentazione fiscale.

Rateazione fino a 60 mesi

In applicazione dell'art. 116, comma 17, legge n. 388/2000, la rateazione fino a 60 mesi può essere concessa, con apposito decreto interministeriale, nei casi in cui il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi sia riconducibile:

a) ad oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giurisprudenziale o amministrativa. Al riguardo il Ministero delimita la concessione del prolungamento a 60 mesi ai soli casi in cui le incertezze traggono origine da contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative, dalla novità o complessità della fattispecie, da obiettive difficoltà di interpretazione delle norme di settore, da cui sia derivato un obiettivo inesatto convincimento circa la sussistenza dell'obbligo contributivo, il quale venga successivamente riconosciuto, in via definitiva, in sede giurisdizionale o amministrativa. A titolo esemplificativo, la circolare esclude dal beneficio del prolungamento a 60 mesi i casi in cui la ricorrenza dell'obbligazione contributiva sia affermata da un consolidato orientamento giurisprudenziale o amministrativo, nonché quelli in cui il debitore proponga una non verosimile interpretazione delle norme;

b)al fatto doloso del terzo, per il quale l'interessato abbia proposto querela all'autorità giudiziaria entro il termine di cui all'art. 124 c.p. (tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato, salvo che la legge disponga diversamente) ed esibisca certificazione dell'Autorità Giudiziaria dalla quale risulti che è pendente il relativo procedimento promosso a seguito della querela.