DEBITI
CONTRIBUTIVI - RATEIZZAZIONE FINO A 60 MESI EX ART. 116 LEGGE 388/2000 -
CIRCOLARE MINISTERO LAVORO N.
41/2000
L'art.
116, commi 8 e segg. della legge n. 388/2000 ha introdotto un sistema
sanzionatorio in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi
previdenziali e dei premi assicurativi.
La
nuova disciplina si caratterizza principalmente per un notevole alleggerimento
degli oneri a titolo di sanzioni. La stessa reca anche una importante
disposizione in tema di rateazioni contributive.
Al
riguardo, è opportuno rammentare che, ai sensi dell'art. 2, comma 11, della
legge n. 389/1989, di norma, non possono essere concesse rateazioni
contributive superiori a 12 mesi. Con provvedimento motivato, da comunicare al
Ministero del Lavoro, il predetto limite può essere elevato fino a 24 mesi. In
casi eccezionali, con preventiva autorizzazione del Ministero del Lavoro, le
rateizzazioni possono essere prorogate fino a 36 mesi.
L'art.
116, comma 17, della legge n. 388/2000 interviene ampliando da 36 a 60 mesi la
possibilità di pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori
di legge, previa autorizzazione del Ministero del Lavoro di concerto con il
Ministro del Tesoro, sulla base dei criteri di eccezionalità previsti dal
citato art. 2, comma 11, legge n. 389/1989. In particolare la più ampia
rateazione può essere concessa nei casi in cui il mancato o ritardato pagamento
dei contributi o premi derivi da oggettive incertezze connesse a contrastanti
ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o amministrativi
sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, o da fatto doloso del terzo.
Con
circolare 9 aprile 2001, n. 41, il Ministero del Lavoro ha ridefinito i casi
eccezionali in presenza dei quali può essere concessa l'autorizzazione alla
rateizzazione fino a 36 mesi. Ha, poi, delineato i casi in cui, con apposito
decreto interministeriale, la rateazione può essere prolungata fino a 60 mesi.
Rateazione
fino a 36 mesi
La
rateazione di contributi, premi ed accessori può essere concessa fino a 36 mesi
nei casi in cui il mancato o ritardato pagamento sia riconducibile ad una delle
seguenti cause:
a)
calamità naturali;
b)
procedure concorsuali;
c)
carenza temporanea di liquidità conseguente a ritardata riscossione di crediti
maturati nei confronti di amministrazioni dello Stato o di Enti pubblici e
scaturenti da obblighi contrattuali, oppure da ritardata erogazione di
contributi e finanziamenti pubblici previsti da legge o convenzione;
d)
crisi aziendale dovuta a contrazione o sospensione dell'attività produttiva per
eventi transitori, non imputabili all'azienda, situazioni temporanee di
mercato, crisi economiche settoriali e locali, ovvero processo di
riorganizzazione, ristrutturazione e riconvenzione aziendale.
Può
altresì essere concessa:
1)
in caso di trasmissione agli eredi dei debiti contributivi;
2)
in presenza di carenza temporanea di liquidità finanziaria connessa a
difficoltà economico sociali territoriali o settoriali;
3)
in occasione di contestuali richieste di pagamento dovute a vario titolo aventi
scadenze concomitanti (condono, recupero di contributi sospesi a seguito di
ordinanze connesse al verificarsi di calamità naturali, contributi correnti);
4)
per debiti contributivi di importo complessivo non inferiore a 10 milioni,
avuto riguardo alla precaria situazione reddituale del debitore, risultante
dalla documentazione fiscale.
Rateazione
fino a 60 mesi
In
applicazione dell'art. 116, comma 17, legge n. 388/2000, la rateazione fino a
60 mesi può essere concessa, con apposito decreto interministeriale, nei casi
in cui il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi sia
riconducibile:
a)
ad oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi
orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo
contributivo, successivamente riconosciuto in sede giurisprudenziale o
amministrativa. Al riguardo il Ministero delimita la concessione del
prolungamento a 60 mesi ai soli casi in cui le incertezze traggono origine da
contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o
determinazioni amministrative, dalla novità o complessità della fattispecie, da
obiettive difficoltà di interpretazione delle norme di settore, da cui sia
derivato un obiettivo inesatto convincimento circa la sussistenza dell'obbligo
contributivo, il quale venga successivamente riconosciuto, in via definitiva,
in sede giurisdizionale o amministrativa. A titolo esemplificativo, la
circolare esclude dal beneficio del prolungamento a 60 mesi i casi in cui la
ricorrenza dell'obbligazione contributiva sia affermata da un consolidato
orientamento giurisprudenziale o amministrativo, nonché quelli in cui il
debitore proponga una non verosimile interpretazione delle norme;
b)al
fatto doloso del terzo, per il quale l'interessato abbia proposto querela
all'autorità giudiziaria entro il termine di cui all'art. 124 c.p. (tre mesi
dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato, salvo che la legge
disponga diversamente) ed esibisca certificazione dell'Autorità Giudiziaria
dalla quale risulti che è pendente il relativo procedimento promosso a seguito
della querela.