COLLABORAZIONI COORDINATE  E CONTINUATIVE - ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA - D.M. 282/96 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

Come noto il decreto ministeriale n. 282/1996, con cui è stato disciplinato l'assetto organizzativo e funzionale della gestione separata presso l'I.N.P.S. di cui all'art. 2, commi 26 e segg. della legge n. 335/1995 e del rapporto assicurativo dei lavoratori autonomi iscritti a tale Gestione pensionistica, ha dettato, dall'art. 4, una serie di disposizioni transitorie da valere per la durata di un quinquennio decorrente, rispettivamente:

- dal 30 giugno 1996, per coloro che risultano già pensionati o iscritti contemporaneamente ad altre forme pensionistiche obbligatorie;

- dal 1º aprile 1996, per coloro che non risultano anche iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie.

In particolare, la norma prevede, per i soggetti  iscritti alla Gestione separata e per la durata di un quinquennio decorrente rispettivamente dal 30 giugno 1996, ovvero al 1º aprile 1996:

a) la facoltà (dunque non l'obbligo) di iscriversi alla Gestione separata, ove alla predetta data (rispettivamente al 30 giugno 1996, ovvero al 1º aprile 1996) avessero compiuto i 65 anni di età;

b) la possibilità di richiedere la cancellazione dalla Gestione, al conseguimento, nel corso del predetto quinquennio, dei 65 anni di età.

Inoltre, il comma 2 dell'art. 4 in parola prevede, per il medesimo quinquennio, la possibilità per i soggetti in possesso del requisito dei sessanta anni di età alla data di decorrenza del quinquennio stesso (rispettivamente al 30 giugno 1996 e al 1º aprile 1996) di richiedere la restituzione dei contributi versati alla Gestione nel caso in cui alla cessazione dell'attività lavorativa non conseguano il diritto alla pensione autonoma presso la Gestione ovvero ai trattamenti di cui all'art. 3 (quest'ultimo, consente il computo nella Gestione separata di periodi contributivi presso AGO o presso le forme esclusive o sostitutive della medesima, o presso le Gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi, al fine del diritto e della misura della pensione a carico della Gestione stessa).

L'I.N.P.S., con circolare 16 maggio 2001, n. 104, ha fornito alle proprie sedi le indicazioni applicative delle disposizioni transitorie sopra richiamate.

L'I.N.P.S. ritiene che le facoltà contemplate dalla norma per il quinquennio nella stessa indicato debbono necessariamente essere esercitate entro detto quinquennio, verificandosi, in mancanza, un'ipotesi di decadenza. In altri termini, la circolare precisa che dalla cessazione dell'efficacia delle disposizioni transitorie per gli iscritti deriva l'impossibilità di esercitare le facoltà previste.

Da tale impostazione, consegue che:

- i soggetti ultrasessantacinquenni che, nel quinquennio, si sono avvalsi della facoltà di non iscriversi alla Gestione, non hanno obbligo di farlo dopo la scadenza del quinquennio, poiché resta valida l'opzione a suo tempo esercitata;

- i soggetti che hanno compiuto i 65 anni durante il quinquennio e, entro lo stesso periodo, si sono cancellati dalla Gestione, non sono tenuti a reiscriversi per il tempo successivo alla scadenza del quinquennio.

In entrambi i casi predetti i soggetti possono dunque continuare a lavorare senza obbligo contributivo alcuno verso la Gestione separata.

Ma dall'impostazione dell'Istituto consegue altresì che:

a) i soggetti ultrasessantacinquenni che intraprendono l'attività decorso il quinquennio (cioè rispettivamente dal 30 giugno 2001, per i soggetti pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria, e dal 1º aprile 2001 per i soggetti non iscritti ad altre forme obbligatorie) hanno l'obbligo di iscriversi alla Gestione.

b) I soggetti iscritti alla Gestione che, avendo compiuto il 65mo anno di età, non hanno chiesto la cancellazione entro il quinquennio non possono più esercitare tale facoltà;

c) I soggetti che non abbiano chiesto il rimborso dei contributi versati, decorso il quinquennio non ne hanno più titolo anche nel caso in cui cessino, a qualunque età, l'attività lavorativa senza aver conseguito il diritto ai trattamenti pensionistici.

Ad avviso dell'I.N.P.S.:

- sono, dunque irrimediabilmente decaduti dall'esercizio delle facoltà di cui all'art. 4 a decorrere dal 1º aprile 2001 i soggetti che alla data del 1º aprile 1996 erano privi di altra tutela previdenziale obbligatoria;

-possono, invece, esercitare le predette facoltà entro il 29 giugno 2001 i soggetti che alla data del 30 giugno 1996 erano già pensionati o iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie.