RIMBORSO
CARENZA INFORTUNI
Si
ricorda alle imprese associate che per ottenere il rimborso del 60% della
retribuzione erogata agli operai nei primi tre giorni di carenza in infortunio
è necessario allegare all'apposita domanda le copie del certificato medico e
della denuncia all'Inail relativa ad ogni evento.
Si
rammenta inoltre che le richieste di rimborso devono pervenire al Collegio
entro sei mesi dalla data dell'infortunio e che pertanto le domande pervenute
dopo tale termine non potranno essere esaminate.
Gli
uffici del Collegio sono a disposizione per eventuali chiarimenti e per la
consegna della documentazione illustrativa.