AGEVOLAZIONI
FISCALI PER IL TRASFERIMENTO DI IMMOBILI IN AREE SOGGETTE A PIANI URBANISTICI
PARTICOLAREGGIATI
(Art.
33, Legge 388/2000)
Si
pubblica la circolare Assonime n.23 del 20 aprile 2001 che illustra le
modifiche introdotte dall'art.33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.388
al regime fiscale dei trasferimenti di immobili in aree soggette a piani
urbanistici particolareggiati.
L'Assonime
evidenzia come l'interpretazione fornita dal Ministero delle finanze - secondo
cui il regime fiscale agevolato (imposta di registro dell'1% e ipotecarie e
catastali in misura fissa) si applica, in sostanza, a condizione che si
possegga già un'area all'interno del piano (circolari Ministero delle finanze
n.1 del 3 gennaio 2001 e n.6 del 26 gennaio 2001) - non consentirebbe, in
contrasto con la "ratio" della norma, di ovviare alla difformità di
trattamento tributario esistente fra acquisti soggetti ad IVA, tributo
detraibile che non rappresenta un costo per l'acquirente, ed acquisti soggetti
a imposta di registro (e correlate imposte proporzionali ipotecarie e
catastali), che costituisce un onere gravante a titolo definitivo sull'attività
edile esercitata. E', pertanto, auspicabile, anche per l'Assonime, che le
incertezze interpretative sorte a seguito delle circolari ministeriali siano
eliminate riconoscendosi che l'ambito operativo della disposizione in esame
"riguarda gli acquisti di tutti gli immobili compresi in piani
particolareggiati, prescindendosi dal possesso o meno di altre aree".
Roma,
20 aprile 2001
Circolare
n. 23
(omissis)
3.
Trasferimenti di immobili in aree soggette a piani urbanistici
particolareggiati.
L'art.
33 dispone inoltre una riduzione delle imposte applicabili per
"trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici
particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della
normativa statale o regionale", prevedendosi una riduzione dall'8 per
cento (o dal 7 per cento qualora, come si dirà, si tratti di fabbricati) all'1
per cento dell'imposta di registro e l'applicazione delle imposte ipotecaria e
catastale nella misura fissa di lire 250.000 invece che nelle misure
proporzionali, rispettivamente del 2 e dell'1 per cento, a condizione che
l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal
trasferimento" e, quindi, dalla data del relativo atto.
L'agevolazione
risponde all'esigenza di contenere gli effetti onerosi e nel contempo
distorsivi derivanti dall'applicazione, in sede di acquisto di aree o
fabbricati da ristrutturare delle normali imposte di registro, ipotecaria e
catastale: il trasferimento di aree o fabbricati compresi quelli considerati
nei suddetti piani, infatti, è soggetto agli ordinari oneri tributari e quindi,
se trattasi di trasferimenti da parte di soggetti che non effettuano tali
operazioni nell'esercizio d'imprese - e non applicano sulla cessione l'imposta
sul valore aggiunto, ovviamente detraibile da parte dell'acquirente esercente
imprese - alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nelle suddette
misure proporzionali.
Tali
tributi, ancorché applicati su beni (aree ecc.) di fondamentale rilevanza nel
ciclo di produzione del settore, non sono ovviamente detraibili dall'i.v.a.
dovuta dal soggetto acquirente nell'esercizio di un'attività edilizia. Essi
pertanto si traducono in un maggior costo d'impresa che, come tale, si
rifletterà anche sulla base imponibile dell'i.v.a. in sede di successiva
cessione dei fabbricati costruiti o restaurati: il prezzo di vendita infatti
non potrà non tener conto di quel costo occulto costituito dai tributi assolti
per l'acquisto dell'area o del fabbricato, determinandosi così nel ciclo
produttivo del settore una duplice applicazione di imposte proporzionali.
La
riduzione dell'aliquota dell'imposta all'1 per cento e la previsione delle
imposte ipotecaria e catastale in misura fissa ha pertanto il fine di perequare
l'onere tributario che colpisce l'acquisizione dei suddetti immobili, tendendo
a renderlo omogeneo quali che siano i tributi applicabili per il loro
trasferimento.
La
disposizione ha carattere permanente - non è cioè limitata ai trasferimenti
posti in essere entro una data determinata - e riguarda gli immobili compresi
nelle zone per le quali sono stati adottati piani urbanistici
particolareggiati, quale che sia la loro denominazione e la normativa, statale
o regionale, in base alla quale sono approvati: vi rientrano quindi le aree
oggetto di piani particolareggiati a norma dell'art. 13 della legge 17 agosto
1942, n.1150, o di altri piani esecutivi disciplinati da altre disposizioni,
quali ad esempio, i piani per gli insediamenti produttivi (cosiddetti p.i.p.)
previsti dall'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Gli immobili
agevolati possono essere costituiti anche da costruzioni - ad es., fabbricati
per i quali il piano prevede la demolizione o la ricostruzione, ovvero il
restauro o la bonifica edilizia - e possono risultare destinati anche ad
edilizia non abitativa (ad es., edilizia pubblica, servizi culturali, sociali,
ecc.).
Nella
realtà operativa, peraltro, l'acquisto di aree può rendersi necessario per
realizzare lotti delle dimensioni prescritte per l'edificabilità: può cioè
essere strumentale all'acquisizione di un'area effettivamente utilizzabile per
la costruzione. Ora proprio tale ultima ipotesi è stata considerata nelle
circolari n. 1 del 3 gennaio c.a. e, soprattutto, nella circolare n. 6 del 26
gennaio del Ministero delle finanze che prospettano un ambito di operatività
della norma in esame notevolmente limitato, rispetto alla tematica sopra
evidenziata, che non sembra trovare riscontro nell'ampia formulazione della
disposizione introdotta nel corso dei lavori parlamentari in Senato. Il
contenuto della disposizione, infatti, viene circoscritto ai casi di acquisto
di immobili da parte di soggetti già in possesso di un'area compresa in un
piano urbanistico particolareggiato, la quale per motivi di vario genere (come
ad esempio per il fatto che la superficie posseduta è inferiore a quella minima
stabilita dal piano comunale per l'edificabilità) non potrebbe essere edificata
senza l'acquisizione e la disponibilità di altro immobile: dovrebbe trattarsi
quindi di un acquisto funzionale all'utilizzazione dell'area posseduta. Al di
fuori di tali ipotesi resterebbero applicabili le ordinarie imposte di
registro, ipotecaria e catastale, pur risultando l'immobile acquistato compreso
nella zona considerata dal piano particolareggiato.
Ora
la formulazione della disposizione potrebbe anche non apparire del tutto
lineare; peraltro, la delimitazione dell'ambito operativo della norma proposta
nelle sopra ricordate circolari verrebbe a svuotare la stessa di concreto
contenuto e non consentirebbe, in contrasto alla sua ratio e salvo che in
ipotesi marginali, di ovviare alla difformità di trattamento tributario
esistente fra acquisti soggetti ad i.v.a. - tributo che non rappresenta, attesa
la sua detraibilità, un costo per l'acquirente - ed acquisti soggetti a imposta
di registro (e correlate imposte proporzionali ipotecaria e catastale) che
costituisce invece un onere gravante a titolo definitivo sull'attività edile
esercitata.
E'
auspicabile che quanto prima le ricordate incertezze siano eliminate
riconoscendosi che l'ambito operativo della disposizione in esame - in
conformità alle esigenze perequative sopra evidenziate fra acquisti soggetti ad
i.v.a. ed acquisti soggetti all'imposta di registro, ipotecaria e catastale in
misura proporzionale - riguarda gli acquisti di tutti gli immobili compresi in
piani particolareggiati, prescindendosi dal possesso o meno di altre aree.
Come
si è ricordato, la disposizione di favore ha carattere permanente, ma la sua
concreta operatività è subordinata all'avvenuta "utilizzazione edificatoria"
dell'area entro un quinquennio dalla data dell'acquisto. La locuzione, che
diversamente da quanto previsto da altre leggi (ad esempio l'art.13 della legge
2 luglio 1949, n.408), non condiziona il beneficio alla ultmazione della
costruzione nel quinquennio, può comunque dar luogo a qualche incertezza
applicativa in ordine all'entità dei lavori richiesti per la conferma dei
benefici. Sul fatto che l'utilizzazione edificatoria possa considerarsi
realizzata anche se la costruzione non è ultimata sussistono consolidati
orientamenti giurisprudenziali: in particolare ai fini della determinazione
dell'imponibile dell'INVIM in caso di utilizzazione edificatoria delle aree (v.
Corte di Cassazione a sezioni unite 9 dicembre 1996, n.10953). Sarebbe comunque
auspicabile che anche su questo punto siano forniti chiarimenti nelle
competenti sedi tenendosi conto che in molti casi, soprattutto quando si tratta
di realizzare opere di particolare ampiezza e complessità, il termine di cinque
anni potrebbe rivelarsi eccessivamente ristretto.
Poiché
la legge in oggetto è entrata in vigore il 1° gennaio 2001, le agevolazioni
dell'art. 33, comma 3, si applicano agli atti pubblici formati e alle scritture
private autenticate a partire da tale data.