DETRAZIONE
36% - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE RETE GAS
Con
la risoluzione n. 45/E del 10 aprile 2001 il Ministero delle finanze - Agenzia
delle Entrate ha escluso l'applicabilità della detrazione IRPEF del 36% (art.
1, legge 449/97 e successive modificazioni e integrazioni) in relazione ai
contributi versati per la realizzazione della rete e delle diramazioni di
utenza per la fornitura di gas metano.
L'Agenzia
delle Entrate, in particolare, ha chiarito la non spettanza dei benefici
fiscali sia in quanto tali contributi non hanno le caratteristiche di oneri
tributari proprie invece degli oneri di urbanizzazione (detraibili ai fini del
36% come precisato nella circolare del Ministero delle finanze n. 57/E del 24
febbraio 1998), sia in quanto la costruzione della rete di metanizzazione, di
proprietà dell'azienda erogatrice, non può essere considerata alla stregua di
un intervento edilizio relativo alle singole unità abitative o all'intero
edificio, né come opera ad essi strettamente connessa.