TRASPORTI -
RECUPERO DELLE ACCISE SUL GASOLIO - AGEVOLAZIONI PER IL PRIMO SEMESTRE 2001
(L.
388/200, art. 25)
Si
ricorda alle imprese che la legge finanziaria 2001 (art.25 L.n.388/00) ha confermato
anche per il primo semestre 2001 la riduzione dell'aliquota delle accise sul
gasolio nella misura di lire 100 per litro utilizzato dai veicoli com massa
massima complessiva superiore a 3,5 t.
Le
domande di rimborso dovranno essere presentate ai competenti Uffici Tecnici di
finanza (UTF) entro il 31 agosto 2001.
Lo
stesso art.25 della Legge n.388/00 prevede che con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio, da pubblicare
entro il 20 luglio 2001, venga eventualmente rideterminata, a decorrere dal 30
giugno 2001, l'aliquota prevista per il gasolio da autotrazione, in presenza di
determinate condizioni.
Il
Ministero delle Finanze (con Risoluzione del 15 febbraio 2001, n. 23) ha
istituito un nuovo codice tributo per l'anno 2001 relativo al
"credito d'imposta - agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato
dagli autotrasportatori - art. 25 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388".
Quindi
il codice tributo da indicare nel modello F24 per chiedere la compensazione per
il 2001 è il 6736, mentre il 6731 rimane valido per l'anno
2000 (si veda in merito il Supplemento n.4 al Notiziario 2/2001).
Con
l'occasione si ricorda che il credito d'imposta può essere utilizzato anche in
compensazione a norma dell'art. 17 del D.Lgs. n.241/97 e che, secondo quanto
stabilito dal Ministero delle Finanze con circolare del 26 marzo 2001 è
possibile usare sia il nuovo che il vecchio modello di dichiarazione alfine di
ottenere l'attestazione da parte dei competenti UTF (i cui facsimile possono
essere richiesti agli uffici del Collegio).
Rimane
invece invariato il codice tributo da indicare per il credito d'imposta per il
recupero della "carbon tax", che è il 6730.
Bisogna
quindi tenere separati i due benefici nel modello F24 ed i relativi codici
tributo per ciascuno dei crediti d'imposta che devono essere riportati nella
colonna "importi a credito compensati", della sezione Erario del
modello, con l'indicazione, come periodo di riferimento, dell'anno in cui si
effettua la compensazione del credito, espresso nella forma AAAA.
Si
ricorda che per compensare tale credito d'imposta nel modello F24, le imprese
devono ottenere l'attestazione da parte dei relativi UTF, o far trascorrere i
60 giorni per il silenzio assenso.