STUDI
DI SETTORE - ADEGUAMENTO GRATUITO IN DICHIARAZIONE
Con
la risoluzione del Ministero delle finanze - Agenzia delle Entrate del 24
aprile 2001, n. 52 in materia di adeguamento alle risultanze degli studi di
settore al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi è stato
precisato che "l'adeguamento in dichiarazione degli studi di settore
entrati in vigore con decorrenza anteriore al periodo di imposta 2000 rileva ai
fini della determinazione della base imponibile IRPEF e IRAP senza che per tale
comportamento sia applicabile alcuna sanzione".
Per
contro, con riferimento all'IVA la risoluzione precisa che l'adeguamento alle
risultanze degli studi non comporta l'applicazione delle sanzioni con
riferimento all'omessa fatturazione e registrazione, ma che si rende
applicabile la sanzione del 30% per tardivo o insufficiente versamento del
tributo (art. 13 Dlgs 471/97) nell'ipotesi in cui non si provveda al versamento
nei termini previsti (16 marzo 2001 per chi presenta la dichiarazione annuale
IVA in via autonoma, 20 giugno 2001, in genere, per chi presenta la
dichiarazione unificata).