QUALIFICAZIONE
DEL CONCORRENTE IN PRESENZA DI CATEGORIE DIVERSE DALLA PREVALENTE
(Tar
Calabria, Sez. Reggio Calabria,
8/3/2001,
n. 212)
Il
Dpr n. 554 del 1999 introduce espressamente un regime più elastico e
"aperto" alla partecipazione di un più alto numero di imprese,
richiedendo unicamente la qualificazione per la categoria prevalente, con
conseguente possibilità per le imprese in possesso di tale qualificazione di
eseguire direttamente anche le ulteriori lavorazioni con riferimento alle quali,
invece, difettano delle relative qualificazioni. L'unica eccezione è contenuta
nel D.P.R. 554/99, art. 74, comma 2, ove si
prescrive che non.possono essere eseguite direttamente dalle imprese
qualificate per la sola categoria prevalente, se priva delle relative adeguate
qualificazioni, le lavorazioni indicate all'art. 72, comma 4, il quale fornisce
un'elencazione delle opere da considerarsi speciali.
FATTO
Espone
in fatto la società odierna ricorrente di aver partecipato alla gara per
l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria di edifici scolastici,
per un importo a base d'asta di lire 613.386.355, con indicazione, nel relativo
bando di gara, della categoria prevalente OG1 (edifici civili e industriali),
classifica I, per un importo di lire 423.562.535 e delle ulteriori categorie di
lavorazioni OS24 (verde e arredo urbano) per un importo di lire 132.829.770 e
OS3 (impianto idrico-sanitario, cucine e lavanderia) per un importo di lire
56.994.050.
Con
il gravato provvedimento, l'impresa ricorrente è stata esclusa dalla gara per
non aver dichiarato il possesso della categoria OS24 nè il subappalto, con
conseguente aggiudicazione in via provvisoria alla Ditta Fmc Costruzioni Srl.
Avverso
tale provvedimento parte ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
violazione
di legge;
eccesso
di potere per sviamento dalla causa tipica;
eccesso
di potere per illogicità della motivazione e per contraddittorietà della
condotta della stazione appaltante.
Assume
parte ricorrente, in primo luogo, che la propria esclusione dalla gara sarebbe
stata disposta in violazione degli artt. 73 e 74 del Dpr n. 554 del 1999, ai
sensi dei quali è necessario il possesso della qualificazione nella sola
categoria di opere generali che rappresenta la categoria prevalente ovvero nella
categoria di opere specializzate indicate nel bando come categoria prevalente,
così consentendo di eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si
compone l'opera anche se non in possesso delle relative qualificazioni, oppure
subappaltarle.
Precisa
in proposito che tali disposizioni, unitamente all'art. 95 del regolamento
citato, prevarrebbero su quelle contenute nel Dpr n. 34 del 2000 in quanto
entrate in vigore successivamente a queste ultime.
Peraltro,
il regime transitorio introdotto dal Dpr n. 34 del 2000 richiede unicamente la
dimostrazione dei requisiti speciali relativi all'esecuzione dei lavori, alla
cifra d'affari, al costo per il personale ed all'attrezzatura tecnica, riferiti
alla sola categoria prevalente, per cui sulla base di tale discipline non
sarebbe necessaria la qualificazione per la categoria OS24, che la ricorrente
possiede pur non avendola dichiarata.
Inoltre,
l'Amministrazione procedente avrebbe errato nel riferirsi, nell'Allegato A,
all'art. 28 del Dpr n. 34 del 2000, il quale individua i requisiti per i lavori
pubblici inferiori a 150.000 euro.
Denuncia,
inoltre, 1'illegittimità del comportamento tenuto dall'Amministrazione intimata
che non ha proceduto all'esclusione di tutte le imprese partecipanti alla gara,
le quali hanno omesso la dichiarazione inerente la cifra d'affari in lavori non
inferiore a 1,75 volte 1'importo dell'appalto da affidare, contestando, altresì
1'avvenuto ricorso all'art. 28 del Dpr n. 34 del 2000 nella parte in cui
prevede la riduzione figurativa della cifra d'affari nel caso in cui il
rapporto tra questa ed il costo del personale non sia non inferiore al 15%
dell'importo dei lavori.
L'aggiudicataria
provvisoria della gara, inoltre, avrebbe dichiarato di aver svolto lavori per
un importo inferiore a quello posto a base d'asta, non raggiungendo in tal modo
neppure la qualificazione ai sensi del citato art. 28.
Lamenta,
ancora, la contraddittorietà della condotta delta stazione appaltante nel
richiedere il possesso di requisiti non previsti dalla normative applicabile
dal bando di gara, incorrendo nell'ulteriore violazione dell'art. 1 del Dpr n.
34 del 2000 che fa espresso divieto alle stazioni appaltanti di richiedere ai
concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e
contenuti diversi da quelli previsti dal regolamento.
Si
è costituita in resistenza l'intimata Amministrazione Comunale sostenendo, con
articolate controdeduzioni e successiva memoria, l'infondatezza del ricorso con
richiesta di corrispondente pronuncia
In
via preliminare, ha sollevato eccezione di inammissibilità del ricorso in
quanto le censure avrebbero dovuto essere tempestivamente proposte avverso il
bando di gara.
Nel
merito, sostiene sostanzialmente parte resistente la prevalenza del Dpr n. 34
del 2000 sul Dpr n. 554 del 1999, in quanto trattasi di normativa speciale
disciplinante il sistema delle qualificazioni.
Ne
conseguirebbe la necessità della qualificazione anche per le opere speciali
indicate nella tabella di corrispondenza allegata al predetto Dpr n. 34, come
anche affermato nella Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 1° marzo
2000.
Sostiene,
ancora, la mancanza di interesse alla proposizione della censura inerente la
mancata indicazione della cifra d'affari, nonchè l'insussistenza di profili di
contraddittorietà del bando.
Alla
pubblica udienza del 21 febbraio 2001 la causa è stata chiamata e trattenuta
per la decisione, come da verbale.
DIRITTO
Con
il ricorso in esame è impugnato il provvedimento, meglio descritto in epigrafe,
con cui è stata disposta l'esclusione della società odierna ricorrente dalia
gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria di edifici
scolastici, per un importo a base d'asta di lire 613.386.355, per mancata
dichiarazione del possesso delta qualificazione per la categoria OS24 (verde e
arredo urbano) o di voler procedere al subappalto della stessa.
In
via preliminare il Collegio è chiamato a pronunciarsi sull'eccezione di
inammissibilità del ricorso, sollevata dall'Amministrazione Comunale resistente
per mancata tempestiva impugnazione del bando di, gara.
L'eccezione
va disattesa.
Argomenta
in proposito l'Amministrazione resistente che discendendo l'esclusione
dell'impresa ricorrente direttamente dalle prescrizioni del bando di gara - il
quale prevede espressamente che le lavorazioni di cui alla categoria OS24 sono
eseguibili direttamente dall'impresa aggiudicataria se in possesso delle
relative qualificazioni, ovvero subappaltabili o affidabili a cottimo o
comunque scorporabili - le censure sollevate avverso 1'esclusione dalia gara
avrebbero dovuto essere dedotte nei riguardi del bando.
Il
Collegio ritiene di dover disattendere l'eccezione in quanto come evidenziato
da parte ricorrente mediante proposizione di apposita doglianza il bando, nella
parte relativa alla "qualificazione delle imprese", richiede ai fini
della partecipazione alle procedure di gara il possesso della qualificazione
per la categoria di opere generali OG1, classifica I o il possesso dei
requisiti di cui all'art. 28 del Dpr n. 34 del 2000, mentre, nella parte
dedicata al "luogo di esecuzione e caratteristiche dei lavori" indica
quale categoria prevalente la OG1 e, quali altre lavorazioni, le categorie 0S24
e OS3, affermandone l'eseguibilità da parte dell'impresa aggiudicataria
"se in possesso delle relative qualificazioni, ovvero subappaltabili o
affidabili a cottimo... o comunque scorporabili".
Ne
discende.che la frammentazione, nel testo del bando di gara, della disciplina
inerente i requisiti necessari per la partecipazione alla procedura
concorsuale, rendendo ambigue e non univoche le relative clausole, non
determina ex se un pregiudizio al concorrente nel senso di escluderlo con
certezza dalla gara, dipendendo tale eventualità dall'applicazione concreta che
di dette clausole viene operata dall'Amministrazione procedente.
In
relazione a ciò non può ritenersi sussistente in capo alla ricorrente, di un
onere di impugnativa del bando fino a quando l'Amministrazione non abbia
proceduto ad un'interpretazione dello stesso che risulti lesiva alla propria
posizione.
Passando
all'esame del merito del ricorso, con un primo ordine di censure parte
ricorrente denuncia l'illegittimità della gravata esclusione dalla gara in
quanto disposta in violazione degli artt. 73 e 74 del Dpr n. 554 del 21
dicembre 1999, ai sensi dei quali sarebbe richiesto, ai fini della
partecipazione alle gare d'appalto per l'affidamento di lavori pubblici,
unicamente il possesso della qualificazione nella sola categoria di opere
generali che rappresenta la categoria prevalente ovvero della qualificazione
nella categoria di opere specializzate indicate nel bando come categoria
prevalente, così consentendo all'impresa di eseguire direttamente tutte le
lavorazioni di cui si compone l'opera anche se non in possesso delle relative
qualificazioni, con facoltà, a determinate condizioni, di subappaltarle.
A
tale tesi si contrappone quella patrocinata dall'Amministrazione Comunale
resistente, secondo la quale, ai sensi del Dpr n. 34 del 2000, sarebbe
necessaria la qualificazione anche per le opere speciali che superino un
determinato importo indicate nella tabella di corrispondenza allegata al
predetto Dpr n. 34 - tra cui è ricompresa anche la OS24 - come peraltro anche affermato
nella Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 1° marzo 2000, e la cui
prevalenza sulle disposizioni di cui al Dpr n. 554 del 1999 deriverebbe dal
carattere speciale delle relative disposizioni, dedicate alla qualificazione
delle imprese.
Il
rispettivo impianto teorico sotteso alle contrapposte tesi, sopra illustrate,
inerenti la ricostruzione della normativa disciplinante la qualificazione delle
imprese, nell'evidenziare la sussistenza di una problematica concernente il
coordinamento tra le discipline introdotte rispettivamente dal Dpr n. 554 del
1999 e dal Dpr n. 34 del 2000, consacra due diverse ipotesi di soluzione delle
dicotomie normative che emergono da tali discipline regolamentari, propugnando,
da un lato, la regola della prevalenza del regolamento n. 34 del 2000 in quanto
normativa di carattere speciale (secondo tesi di parte resistente), dall'altro,
la tesi della prevalenza del regolamento generate (secondo tesi ricorsuale).
La
soluzione di tale problematica passa necessariamente dalla previa ricostruzione
della normativa di riferimento, la quale consente di porre in evidenza gli
aspetti delle due normative regolamentari che presentano problemi di
coordinamento.
Il
Dpr n. 554 del 21 dicembre 1999 pubblicato in data 28 aprile 2000 e recante
regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici
dedica ai requisiti per la partecipazione alle gare per 1'affidamento di lavori
pubblici innanzitutto gli artt. 73 e 74.
Il
primo dei citati articoli richiede, al fine di cui sopra, al comma 1, "la
qualificazione nella sola categoria di opere generali che rappresenta la
categoria prevalente, e che identifica la categoria dei lavori da
appaltare". Dispone, inoltre, che
nei casi in cui "assume carattere prevalente una lavorazione
specializzata, la gara è esperita con espressa richiesta della qualificazione
nella relativa categoria specializzata", dovendosi intendere per categoria
prevalente quella di importo più elevato tra le categorie costituenti
l'intervento.
L'art.
74 del Dpr n. 554 del 1999 dispone che "le imprese aggiudicatarie, in
possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella
categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara come categoria
prevalente possono, fatto salvo quanto previsto al comma 2, eseguire
direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche
se non in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate
esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni".
Il
richiamato comma 2 prescrive che non.possono essere eseguite direttamente dalle
imprese qualificate per la sola categoria prevalente, se prive delle relative
adeguate qualificazioni le lavorazioni indicate all'art. 72, comma 4, il quale
fornisce un'elencazione delle opere da considerarsi speciali se di importo
singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera o del lavoro
ovvero di importo superiore a 150.000 euro.
La
disciplina inerente i requisiti per l'assunzione di lavori pubblici contenuta
nel Dpr n. 554 del 1999 è completata dal disposto dell'art. 95, ai sensi del
quale "l'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso
dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria
prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti
relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli
importi. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti
dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria
prevalente".
Il
sistema di qualificazione delle imprese che discende dalle sopra illustrate
disposizioni richiede, pertanto, la qualificazione nella sola categoria
prevalente per l'importo totale dei lavori e non anche per le ulteriori
categorie ovvero la qualificazione per la categoria prevalente e per le
categorie scorporabili per i singoli importi fatta unicamente eccezione per le
lavorazioni speciali indicate all'art. 72, commi 3 e 4, per le quali è
necessaria la relativa qualificazione se di importo superiore a quelli indicati
all'art. 73, comma 3 (10% dell'importo complessivo o 150.000 euro).
In
materia di qualificazione delle imprese è intervenuto, inoltre, il Dpr n. 34
del 25 gennaio 2000 pubblicato sulla Gu del 29 febbraio 2000, e quindi entrato
in vigore in data anteriore a quella di cui al Dpr n. 554, pur se adottato,
quest'ultimo, in data antecedente rispetto al primo recante norme regolamentari
in materia di istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di
lavori pubblici.
Viene
in rilievo, ai fini che qui interessano, innanzitutto l'art. 30, inserito nel
titolo dedicato alle disposizioni transitorie, il quale prescrive che i bandi
di gara indichino la categoria prevalente (da intendersi quella di importo più
elevato tra quelle costituenti 1'intervento) con la relativa classifica secondo
l'Allegato A, le parti appartenenti alle categorie generali o specializzate di
cui si compone l'opera diverse dalla categoria prevalente con i relativi
importi e categorie, di importo superiori al 10% dell'importo complessivo
dell'opera o di importo superiore a 150.000 euro, che sono a, scelta del
concorrente subappaltabili, affidabili a cottimo e comunque scorporabili.
Il
richiamato Allegato A precisa, nelle relative premesse, che "le
lavorazioni di cui alle categorie generali nonchè alle categorie specializzate
per le quali nell'allegata tabella di "Corrispondenze nuove e vecchie
categorie" è prescritta la qualificazione obbligatoria, qualora siano
indicate nei bandi come parti dell'intervento da realizzare, non possono essere
eseguite dalle imprese aggiudicatarie se prive delle relative adeguate
qualificazioni".
Nella
richiamata tabella, la categoria OS24 - concernente la fattispecie in esame - è
indicata tra quelle a qualificazione obbligatoria.
Andando
ad applicare alla fattispecie in esame le regole sopradelineate, ne discende
che ai sensi del Dpr n. 554 del 1999 non è necessaria la qualificazione nella
categoria OS24 in quanto non ricompresa tra quelle speciali di cui all'art. 72,
comma 4, e le cui lavorazioni, pertanto, possono essere eseguite direttamente
dall'impresa aggiudicataria in possesso della qualifica per la categoria
prevalente OG1 per l'importo totale dei lavori.
Al
contrario, in applicazione del Dpr n. 34 del 2000, rientrando la categoria OS24
tra quelle a qualificazione obbligatoria elencate nella tabella di
corrispondenza allegata al regolamento, le relative lavorazioni possono essere
eseguite dall'impresa aggiudicataria solo se in possesso della relativa
qualificazione, oppure affidabili in subappalto, a cottimo o comunque
scorporabili.
Ciò
posto, il Collegio non ritiene di dover risolvere la questione sulla base
dell'invocato (da parte resistente) criterio di specialità della normativa
regolamentare introdotta dal Dpr n. 34 del 2000.
Ciò
in quanto, pur essendo tale regolamento dedicato specificamente al sistema di
qualificazione delle imprese, in realtà esso non affronta ex professo la
questione della necessità o meno della qualificazione nelle categorie non
prevalenti ai fini della partecipazione alle gare, limitandosi a regolare
oltretutto in una premessa alla tabella di conversione delle categorie del
vecchio Albo Nazionale dei Costruttori e quelle del nuovo sistema, il diverso
problema della eseguibilità dei relativi lavori da parte delle imprese
aggiudicatarie.
E'
dunque, a ben vedere, proprio la disciplina dettata dal Dpr n. 554 del 1999
l'unica ad affrontare specificamente ed esaustivamente la tematica della
qualificazione, sicchè le sue disposizioni in materia devono considerarsi
prevalenti su quelle del Dpr n. 34 del 2000 non solo in base al criterio
cronologico della successione nel tempo delle norme che agisce, nel caso, a
favore del Dpr n. 554 del 1999 , il quale, pur se adottato in data anteriore al
Dpr n. 34 del 2000, è entrato in vigore successivamente ad esso ma anche perchè
costituiscono l'unica disciplina compiuta e sistematicamente coerente espressa
dall'ordinamento sulla specifica problematica in esame.
Nè,
secondo il Collegio, potrebbe - al fine di ricomporre in un'unica coerente
discipline le norine in esame - farsi luogo all'integrazione delle due
normative.
Ciò
in quanto il Dpr n. 34 del 2000 esprime, seppure implicitamente, un sistema di
qualificazione legato concettualmente al previgente sistema dell'Albo Nazionale
dei Costruttori ed improntato al principio della necessità della
qualificazione, oltre che per la categoria prevalente, anche per quelle, e sono
quasi tutte, individuate quali specializzate. Diversamente, il Dpr n. 554 del
1999 introduce espressamente un regime più elastico e "aperto" alla
partecipazione di un più alto numero di imprese, richiedendo unicamente la
qualificazione per la categoria prevalente, con conseguente possibilità per le
imprese in possesso di tale qualificazione di eseguire direttamente anche le
ulteriori lavorazioni con riferimento alle quali, invece, difettano delle
relative qualificazioni.
Trattasi,
in sostanza, di discipline regolamentari ispirate a finalità diverse e creatrici
di sistemi di partecipazione alle gare per l'affidamento di lavori pubblici
rispondenti a logiche diverse, che non possono trovare ragionevole composizione
in esito ad un procedimento di integrazione delle discipline.
Se
non si considerassero prevalenti le disposizioni innovative contenute nel Dpr
n. 554 quest'ultimo sarebbe, in parts qua, "nato morto", mentre lo
stesso ha inteso, come sopra esposto, dettare sul punto importanti innovazioni
per favorire la massima partecipazione alle gare pubbliche.
Alla
luce delle argomentazioni sin qui illustrate, deve conseguentemente ritenersi
illegittima la gravata esclusione dalla gara dell'impresa ricorrente, disposta
sul rilievo della mancanza, in capo alla stessa, della qualificazione per la
categoria OS24 e della mancata dichiarazione dell'intento di procedere al
subappalto delle lavorazioni inerenti detta categoria.
Analogamente
deve essere travolta da declaratoria di illegittimità la disposizione del bando
di gara che, nella parte in cui individua le altre lavorazioni oltre quelle
appartenenti alla categoria generale ne richiede la relativa qualificazione o
la dichiarazione di subappalto.
Ciò
sia in quanto in contrasto, come dianzi esposto, con le altre clausole del
bando, sia con le norme di cui al Dpr n. 554 del 1999 per i profili sopra
evidenziati.
Ne
discende che il ricorso, nella sua parte impugnatoria, va accolto, con
assorbimento dei motivi non esaminati.
Va
invece rigettata la domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni
conseguenti alla gravata esclusione dalla gara, non avendo parte ricorrente
articolato le voci di danno oggetto della richiesta, nè offerto alcun principio
di prova in ordine alle stesse.
Spese
e competenze di giudizio possono equamente compensarsi tra le parti in causa.
PQM
Il
Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria Sezione Staccata di Reggio
Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 51/2001, come in epigrafe
proposto, lo accoglie nella sua parte impugnatoria, con conseguente annullamento
dei gravati provvedimenti, lo rigetta quanto alla domanda di risarcimento
danni.