APPALTI PUBBLICI - L'AGGIUDICAZIONE FINCHE' E' PROVVISORIA PUO' ESSERE REVOCATA

(Consiglio di Stato, sez. IV, 12/9/2000,

n. 4822)

 

    DIRITTO    

    Omissis

 

II. L'appello è infondato.    

II.I Con riferimento al primo motivo di appello, il Collegio osserva che notoriamente 1'aggiudicazione è un provvedimento amministrativo con 11 quale termina il procedimento di scelta del contraente da parte della p.a.: si tratta di un atto unilaterale e autoritativo con il quale la pubblica amministrazione manifesto la volontà di contrarre con un determinato soggetto - quale provvedimento amministrativo non è contestabile che esso possa essere oggetto dell'esercizio del potere di autotutela da parte della stessa p.a. (C.d.S., VI, 9 novembre 1994, n. 1597), allorquando la legalità dell'azione amministrativa sia stata compromessa per effetto dell'erronea applicazione di norme di legge o della stessa lex specialis della gara, anche ad opera della stessa pubblica amministrazione.    

Deve aggiungersi, peraltro, che il procedimento di scelta del contraente non può considerarsi concluso, nell'ipotesi in cui l'aggiudicazione (provvisoria) sia sottoposta ad una successive attività di verifica circa l'esistenza dei requisiti nella controparte ovvero qualora l'amministrazione, sin dal bando, si sia riservata la potestà di approvare e di fare proprie le risultanze della gara e dell'attività della commissione ad essa preposta.    

Orbene, nel caso di specie, dalla lettura della lettera d'invito emerge che l'aggiudicazione operata dalla commissione di gara in data 6 febbraio 1992 era provvisoria, dovendo l'aggiudicatario (provvisorio) documentare il possesso dei requisiti dal punto e) del bando di gara: solo a seguito di tale attività l'aggiudicazione sarebbe diventata definitiva.    

Da ciò discende che, come correttamente hanno ritenuto i primi giudici, l'aggiudicazione cui fa riferimento la società appellante era tutt'altro che immodificabile.    

Ciò comporta, come ulteriore corollario, che ben poteva l'Amministrazione procedere all'annullamento (implicito), in sede di autotutela, di detta aggiudicazione provvisoria, avendo ritenuto che essa fosse avvenuta in contrasto con le norme stabilite dal bando ed in particolare con l'art. 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e non dovendo - peraltro - neppure fornire particolare motivazione circa l'interesse pubblico. Infatti, una specifica motivazione in tal senso non occorre laddove non sia stato ancora esercitato il potere di approvazione oppure non vi siano posizioni consolidate di soggetti interessati da valutare come era nella specie la posizione della presunta aggiudicataria provvisoria. Sul punto è opportuno rilevare che le stesse caratteristiche dell'aggiudicazione provvisoria ed in particolare la necessità di provare il possesso di determinati requisiti, come espressamente previsto nella lettera d'invito, esclude che alla prima possa ricollegarsi un immediato ed automatico effetto stipulatorio.

    Omissis