DECRETO MINISTERIALE     6 APRILE 2001 - PUBBLICAZIONE GARE SITI INTERNET MINISTERO LL.PP.

 

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2001 n. 100 il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 6 aprile 2001, in materia di pubblicità informatica delle gare d'appalto (All. 1).

Il Decreto in oggetto richiama l'articolo 24 della Legge di semplificazione per l'anno 2001 (legge 24 novembre 2000, n. 340: vedi circolare ANCE n. 331 del 14 dicembre 2000), che ha introdotto la pubblicità informatica per le gare d'appalto, prevedendo, dal l° gennaio 2001, l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare i bandi e gli avvisi di gara, relativi ad appalti di lavori, forniture e servizi, su uno o più siti informatici, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Detta norma ha precisato, inoltre, che a partire dal 1° luglio 2001, la pubblicità, su siti informatici, degli avvisi e bandi di gara, di importo inferiore a quello di applicazione della disciplina comunitaria, sostituirà ogni altra forma di pubblicità (G.U.R.I., B.U.R., Albo Pretorio), mentre per quelli di importo superiore, rimarranno operative le disposizioni comunitarie; pertanto oltre alla pubblicità sul sito, le committenti continueranno ad inviare i bandi e gli avvisi all'ufficio delle pubblicazioni Ufficiali dell'Unione Europea.

Il Decreto dispone che, in attesa dell'emanazione del D.P.C.M. di cui al citato articolo 24 della Legge di semplificazione, a decorrere dal l° maggio 2001, le stazioni appaltanti di ambito statale o di interesse nazionale hanno l'obbligo di pubblicare i bandi e gli avvisi di gara sul sito del Ministero dei Lavori Pubblici (www.llpp.it). Per le amministrazioni che realizzano opere di interesse regionale, i bandi vanno pubblicati su siti internet predisposti dalle regioni o dalle province autonome.

In caso di mancata attivazione dei siti internet da parte delle regioni e delle province autonome, le amministrazioni tenute all'assolvi-mento degli obblighi informativi suddetti trasmetteranno i bandi e gli avvisi di gara al Ministero dei Lavori Pubblici, che provvederà alla pubblicazione degli stessi sul proprio sito.

La pubblicazione dei bandi nelle forme indicate, sempre in base al disposto del D.M. 6 aprile 2001, assolve a quanto prescritto dalla legge n. 24/2000, a prescindere dall'emanazione del D.P.C.M. attuativo previsto dallo stesso articolo e fintanto che quest'ultimo non venga promul gato.

L'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, per evitare interpretazioni non conformi con la normativa vigente, è intervenuta sulla questione fornendo una interpretazione del D.M. 6 aprile 2001, che ha ribadito la necessità di pubblicare i bandi e gli avvisi di gara anche con le modalità attualmente vigenti (pubblicazione su: G.U.R.I., B.U.R., Albo Pretorio). Pertanto, secondo l'Autorità, la pubblicazione degli avvisi e dei bandi sui siti Internet, seppure obbligatoria dal 1° maggio 2001, con le modalità previste dal Decreto in esame, non sostituisce le forme di pubblicità vigenti.

Tale sostituzione potrà avvenire, a partire dal 1° luglio 2001, soltanto previa emanazione del D.P.C.M. ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000 n. 340.

 

Decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile2001Individuazione del sito Internet www.llpp.it per la pubblicazione di bandi ed avvisi di gara delle stazioni appaltanti di ambito statale e/o di interesse nazionale, nonché dei siti Internet predisposti dalle regioni e province autonome per la pubblicazione di bandi ed avvisi di gara delle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 109/1994 (Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001)

 

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, per effetto del quale a decorrere dal 1° gennaio 2001, le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare tutti i bandi e gli avvisi di gara su uno o più siti internet individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 5 del decreto ministeriale n. 6637/31 del 7 agosto 2000 che detta disposizioni in ordine alla diffusione degli avvisi di gara dell'amministrazione centrale e periferica dei lavori pubblici tramite la pubblicazione sul sito internet del Ministero stesso www.llpp.it <http://www.llpp.it>

Considerato che:

si intendono di interesse regionale tutti i lavori realizzati sul territorio delle regioni ad esclusione di quelli strumentali allo svolgimento dei compiti e delle funzioni mantenute allo Stato, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

molte amministrazioni regionali si sono già attivate per la raccolta e la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara per le opere di loro interesse, come sopra enunciate;

in attesa dell'emanazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si rende necessario ed urgente individuare più siti internet finalizzati ad adempiere agli oneri informativi posti a carico delle stazioni appaltanti;

Ritenuto, a tal fine, che:

per quanto attiene agli oneri delle amministrazioni dello Stato, sia possibile utilizzare l'apposita sezione già presente sul sito internet www.llpp.it dedicata alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara dell'amministrazione centrale e periferica dei lavori pubblici, suddivisa per ufficio di competenza;

per quanto attiene alle opere di interesse regionale, possono essere attivati appositi siti internet presso ogni amministrazione regionale, così come sopra specificato;

Decreta:

Art. 1.

In attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 24 della legge n. 340/2000, a decorrere dal 1° maggio 2001, le stazioni appaltanti di ambito statale e/o di interesse nazionale pubblicano sul sito internet www.llpp.it  i bandi e gli avvisi di gara di loro competenza. Le amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 109/1994, che realizzano opere di interesse regionale, così come definite in premessa, pubblicano sugli appositi siti internet, predisposti ed attivati dalle regioni e dalle province autonome, i bandi e gli avvisi di gara di loro competenza.

Art. 2.

Le regioni e le provincie autonome, a decorrere dal 1° maggio 2001, nell'ambito delle loro strutture, predispongono, nel rispetto della loro autonomia organizzativa, appositi siti internet atti alla pubblicazione di tutti i bandi e gli avvisi di gara in materia di lavori pubblici e ne danno adeguata pubblicità alle amministrazioni di cui all'art. 1 del presente decreto, indicando anche le modalità e le specifiche di trasmissione telematica. In caso di mancata attivazione, da parte delle regioni e delle province autonome del sito di loro rispettiva competenza, le amministrazioni obbligate all'assolvimento degli oneri informativi sopra specificati trasmetteranno direttamente i suddetti bandi ed avvisi di gara al Ministero dei lavori pubblici per la pubblicazione sul sito www.llpp.it

Art. 3.

Le modalità di trasmissione dei suddetti bandi ed avvisi di gara di competenza statale saranno specificate sul sito internet www.llpp.it

Art. 4.

L'ufficio per la regolazione dei lavori pubblici provvede, con l'ausilio della redazione internet di questo Ministero, alla pubblicazione, sul suddetto sito.

Art. 5.

Il suddetto ufficio e le analoghe strutture regionali, a cui è demandato il compito di gestione e mantenimento, periodicamente elaborano e rendono disponibile, negli stessi siti, un rapporto statistico sui bandi e gli avvisi pubblicati.

Art. 6.

L'adempimento tempestivo da parte dei soggetti obbligati per legge alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi in materia di lavori pubblici assolve a quanto prescritto dal disposto della legge 24 novembre 2000, n. 340, sino a quando non verrà promulgato il provvedimento definitivo del Presidente del Consiglio dei Ministri e, per quanto attiene alle opere di interesse nazionale, costituisce obiettivo permanente dell'Ufficio per la regolazione dei lavori pubblici, che svolgerà, altresì, la funzione di coordinamento e promozione di tutti i siti regionali.