DECRETO
MINISTERIALE 6 APRILE 2001 -
PUBBLICAZIONE GARE SITI INTERNET MINISTERO LL.PP.
E'
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2001 n. 100 il Decreto
del Ministero dei Lavori Pubblici 6 aprile 2001, in materia di pubblicità
informatica delle gare d'appalto (All. 1).
Il
Decreto in oggetto richiama l'articolo 24 della Legge di semplificazione per
l'anno 2001 (legge 24 novembre 2000, n. 340: vedi circolare ANCE n. 331 del 14
dicembre 2000), che ha introdotto la pubblicità informatica per le gare
d'appalto, prevedendo, dal l° gennaio 2001, l'obbligo per le pubbliche
amministrazioni di pubblicare i bandi e gli avvisi di gara, relativi ad appalti
di lavori, forniture e servizi, su uno o più siti informatici, individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Detta
norma ha precisato, inoltre, che a partire dal 1° luglio 2001, la pubblicità,
su siti informatici, degli avvisi e bandi di gara, di importo inferiore a
quello di applicazione della disciplina comunitaria, sostituirà ogni altra
forma di pubblicità (G.U.R.I., B.U.R., Albo Pretorio), mentre per quelli di
importo superiore, rimarranno operative le disposizioni comunitarie; pertanto
oltre alla pubblicità sul sito, le committenti continueranno ad inviare i bandi
e gli avvisi all'ufficio delle pubblicazioni Ufficiali dell'Unione Europea.
Il
Decreto dispone che, in attesa dell'emanazione del D.P.C.M. di cui al citato
articolo 24 della Legge di semplificazione, a decorrere dal l° maggio 2001, le
stazioni appaltanti di ambito statale o di interesse nazionale hanno l'obbligo
di pubblicare i bandi e gli avvisi di gara sul sito del Ministero dei Lavori
Pubblici (www.llpp.it). Per le amministrazioni che realizzano opere di
interesse regionale, i bandi vanno pubblicati su siti internet predisposti
dalle regioni o dalle province autonome.
In
caso di mancata attivazione dei siti internet da parte delle regioni e delle
province autonome, le amministrazioni tenute all'assolvi-mento degli obblighi
informativi suddetti trasmetteranno i bandi e gli avvisi di gara al Ministero
dei Lavori Pubblici, che provvederà alla pubblicazione degli stessi sul proprio
sito.
La
pubblicazione dei bandi nelle forme indicate, sempre in base al disposto del
D.M. 6 aprile 2001, assolve a quanto prescritto dalla legge n. 24/2000, a
prescindere dall'emanazione del D.P.C.M. attuativo previsto dallo stesso
articolo e fintanto che quest'ultimo non venga promul gato.
L'Autorità
di vigilanza sui lavori pubblici, per evitare interpretazioni non conformi con
la normativa vigente, è intervenuta sulla questione fornendo una
interpretazione del D.M. 6 aprile 2001, che ha ribadito la necessità di
pubblicare i bandi e gli avvisi di gara anche con le modalità attualmente
vigenti (pubblicazione su: G.U.R.I., B.U.R., Albo Pretorio). Pertanto, secondo
l'Autorità, la pubblicazione degli avvisi e dei bandi sui siti Internet,
seppure obbligatoria dal 1° maggio 2001, con le modalità previste dal Decreto
in esame, non sostituisce le forme di pubblicità vigenti.
Tale
sostituzione potrà avvenire, a partire dal 1° luglio 2001, soltanto previa
emanazione del D.P.C.M. ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000
n. 340.
Decreto
del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile2001Individuazione del sito Internet
www.llpp.it per la pubblicazione di bandi ed avvisi di gara delle stazioni
appaltanti di ambito statale e/o di interesse nazionale, nonché dei siti
Internet predisposti dalle regioni e province autonome per la pubblicazione di
bandi ed avvisi di gara delle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, della
legge n. 109/1994 (Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001)
IL
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Visto
l'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, per effetto del quale a
decorrere dal 1° gennaio 2001, le amministrazioni pubbliche sono tenute a
pubblicare tutti i bandi e gli avvisi di gara su uno o più siti internet
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto
l'art. 5 del decreto ministeriale n. 6637/31 del 7 agosto 2000 che detta
disposizioni in ordine alla diffusione degli avvisi di gara
dell'amministrazione centrale e periferica dei lavori pubblici tramite la
pubblicazione sul sito internet del Ministero stesso www.llpp.it
<http://www.llpp.it>
Considerato
che:
si
intendono di interesse regionale tutti i lavori realizzati sul territorio delle
regioni ad esclusione di quelli strumentali allo svolgimento dei compiti e
delle funzioni mantenute allo Stato, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
molte
amministrazioni regionali si sono già attivate per la raccolta e la
pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara per le opere di loro interesse,
come sopra enunciate;
in
attesa dell'emanazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, si rende necessario ed urgente individuare più siti internet
finalizzati ad adempiere agli oneri informativi posti a carico delle stazioni
appaltanti;
Ritenuto,
a tal fine, che:
per
quanto attiene agli oneri delle amministrazioni dello Stato, sia possibile
utilizzare l'apposita sezione già presente sul sito internet www.llpp.it
dedicata alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara
dell'amministrazione centrale e periferica dei lavori pubblici, suddivisa per
ufficio di competenza;
per
quanto attiene alle opere di interesse regionale, possono essere attivati
appositi siti internet presso ogni amministrazione regionale, così come sopra
specificato;
Decreta:
Art.
1.
In
attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui all'art. 24 della legge n. 340/2000, a decorrere dal 1° maggio 2001, le
stazioni appaltanti di ambito statale e/o di interesse nazionale pubblicano sul
sito internet www.llpp.it i bandi e gli
avvisi di gara di loro competenza. Le amministrazioni di cui all'art. 2, comma
2, della legge n. 109/1994, che realizzano opere di interesse regionale, così
come definite in premessa, pubblicano sugli appositi siti internet, predisposti
ed attivati dalle regioni e dalle province autonome, i bandi e gli avvisi di
gara di loro competenza.
Art.
2.
Le
regioni e le provincie autonome, a decorrere dal 1° maggio 2001, nell'ambito
delle loro strutture, predispongono, nel rispetto della loro autonomia
organizzativa, appositi siti internet atti alla pubblicazione di tutti i bandi
e gli avvisi di gara in materia di lavori pubblici e ne danno adeguata
pubblicità alle amministrazioni di cui all'art. 1 del presente decreto,
indicando anche le modalità e le specifiche di trasmissione telematica. In caso
di mancata attivazione, da parte delle regioni e delle province autonome del
sito di loro rispettiva competenza, le amministrazioni obbligate
all'assolvimento degli oneri informativi sopra specificati trasmetteranno
direttamente i suddetti bandi ed avvisi di gara al Ministero dei lavori
pubblici per la pubblicazione sul sito www.llpp.it
Art.
3.
Le
modalità di trasmissione dei suddetti bandi ed avvisi di gara di competenza
statale saranno specificate sul sito internet www.llpp.it
Art.
4.
L'ufficio
per la regolazione dei lavori pubblici provvede, con l'ausilio della redazione
internet di questo Ministero, alla pubblicazione, sul suddetto sito.
Art.
5.
Il
suddetto ufficio e le analoghe strutture regionali, a cui è demandato il
compito di gestione e mantenimento, periodicamente elaborano e rendono
disponibile, negli stessi siti, un rapporto statistico sui bandi e gli avvisi
pubblicati.
Art.
6.
L'adempimento
tempestivo da parte dei soggetti obbligati per legge alla pubblicazione dei
bandi e degli avvisi in materia di lavori pubblici assolve a quanto prescritto
dal disposto della legge 24 novembre 2000, n. 340, sino a quando non verrà
promulgato il provvedimento definitivo del Presidente del Consiglio dei
Ministri e, per quanto attiene alle opere di interesse nazionale, costituisce
obiettivo permanente dell'Ufficio per la regolazione dei lavori pubblici, che
svolgerà, altresì, la funzione di coordinamento e promozione di tutti i siti
regionali.