UTILIZZAZIONE
DI PORTE RESISTENTI AL FUOCO DI GRANDI DIMENSIONI
Sulla
G.U. n. 102 del 4.5.2001 e' pubblicato il Decreto del Ministero dell'Interno
20.4.2001 che consente l'installazione, fino all'emanazione della specifica
nuova norma europea, di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni.
L'installazione
e' consentita (con l'esclusione dei sipari di sicurezza dei teatri) a
condizione che, in sede di rilascio del certificato di prevenzione incendi sia
presentata la seguente documentazione:
a.
estensione dell'omologazione del prototipo fino ai limiti massimi previsti
dall'art.2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999;
b.
relazione descrittiva della porta e degli accorgimenti tecnici adottati per
garantire le suddette prestazioni di resistenza al fuoco, firmata dal
produttore;
c.
dichiarazione in cui il produttore, per ogni esemplare commercializzato e sotto
la propria personale responsabilita':
-
indica le dimensioni della porta;
-
garantisce le effettive prestazioni di resistenza al fuoco, che dovranno essere
non
inferiori
alla classe REI o RE indicata nell'atto di omologazione di cui al punto a);
-
attesta di aver apposto sulla porta il marchio con l'indicazione degli estremi
dell'atto di omologazione, il numero distintivo annuale e il nome del
produttore;
d.
dichiarazione in cui il produttore attesta di aver predisposto il fascicolo
tecnico che dovra' contenere almeno la seguente documentazione:
-
elaborati grafici della porta e di tutte le sue componenti;
-
manuale di istruzioni per l'installazione, l'uso e la manutenzione della porta;
-
valutazione del progettista sulla resistenza al fuoco della porta;
-
relazione del progettista sui materiali impiegati e gli accorgimenti tecnici
adottati in relazione alle dimensioni della porta
Il
fascicolo suddetto deve essere conservato dallo stesso produttore.