NUOVO
SISTEMA SANZIONATORIO IN CASO DI OMESSO O RITARDATO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI E PREMI - ISTRUZIONI INPS E INAIL
Come
è noto la legge finanziaria per l'anno 2001 all'art. 116 ha introdotto un nuovo
sistema sanzionatorio in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi
previdenziali e dei premi assicurativi.
La
nuova disciplina sostituisce quella in essere introdotta dalla legge n.
662/1996 e comporta effetti positivi per le imprese in termini di sostanziale
alleggerimento degli oneri a titolo di sanzioni.
È
previsto anche il recupero delle maggiori sanzioni versate relative a debiti in
essere ed accertati al 30 settembre 2000.
Gli
aspetti più significativi riguardano:
1)
la demarcazione tra la nozione di "morosità" e quella di
"evasione", riconducendo in quest'ultima espressamente i casi in cui
il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare contributi e
premi, occulti rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate. La
precedente non chiara identificazione aveva fatto sì che comportamenti di
morosità fossero ricondotti nell'ambito dell'evasione e quindi pesantemente
sanzionati;
2)
la soppressione della sanzione "una tantum" (prima prevista per i
casi di evasione);
3)
la rimodulazione della sanzione penale di cui all'art. 37 della legge n.
689/1981, inerente i casi di omissione o falsità in registrazione o denunce
obbligatorie, con l'eliminazione degli evidenti effetti sperequativi. La pena
prevista (due anni di reclusione) nel testo originario era collegata, infatti,
non già ad una oggettiva valutazione della gravità del fatto, ma ad un
parametro quantitativo espresso in termini assoluti (evasione per un importo
mensile non inferiore a cinque milioni), che prescindeva dal raffronto tra
entità dell'omissione e l'importo complessivo dei contributi. La nuova norma
proporziona ora la sanzione ad una percentuale del debito contributivo;
4)
il riconoscimento dell'effetto liberatorio nei confronti del contribuente che
abbia, in buona fede, effettuato il pagamento ad Ente diverso dall'Ente
titolare.
Per
i debiti in essere ed accertati al 30 settembre 2000 le sanzioni sono dovute in
base alle modalità previste dalla previgente disciplina di cui alla legge n.
662/1996, ma il maggiore importo versato rispetto alla nuova normativa
costituisce credito nei confronti dell'Ente da porre a conguaglio sui
versamenti correnti in dodici rate mensili.
L'INPS
e L'INAIL, con proprie circolari hanno diramato le prime istruzioni operative
per l'applicazione della nuova normativa.
Di
seguito si fornisce una illustrazione delle circolari in parola ed in calce si
pubblica uno specchietto con il raffronto tra la previgente disciplina ed il
nuovo sistema.
Istruzioni
INPS- circolare n. 110/2001
CONGUAGLIO
DEL CREDITO CONTRIBUTIVO EX ART. 116, C. 18
Particolare
importanza rivestono le modalità operative individuate per l'effettuazione del
conguaglio del "credito contributivo", risultante dalla differenza
tra le sanzioni previgenti e quelle nuove, cui i datori di lavoro hanno diritto
nel caso di crediti in essere ed accertati al 30 settembre 2000.
Per
questi crediti le sanzioni sono dovute secondo le modalità fissate dalla disciplina
previgente e, pertanto, nella misura più elevata in precedenza prevista.
Tuttavia, il maggiore importo versato, pari alla differenza tra la vecchia e la
nuova misura delle sanzioni, costituisce un credito contributivo che l'azienda
può porre a conguaglio ratealmente nell'arco di 12 mesi in occasione del
pagamento della contribuzione corrente, secondo le modalità stabilite da
ciascun ente previdenziale.
Dunque,
i crediti in essere ed accertati al 30 settembre 2000 devono essere saldati
secondo la previgente normativa sanzionatoria. Con il pagamento il datore di
lavoro acquisisce un credito nei confronti dell'Ente interessato pari alla
differenza fra quanto dovuto in base alla normativa previgente e quanto
calcolato in base all'applicazione della nuova. La circolare chiarisce
inanzitutto che cosa si deve intendere per "crediti in essere e
accertati": sono tali quelli denunciati o riconosciuti unilateralmente dal
debitore ovvero accertati d'ufficio alla data del 30 settembre 2000 e che a tale
medesima data non erano stati ancora, in tutto o in parte, pagati. Nella misura
in cui il credito risulti in essere, cioè non saldato, alla data del 30
settembre 2000, fruisce della particolare disciplina stabilita dalla norma in
parola. Conseguentemente, se il credito dell'ente è oggetto di rateazione
restano definitivamente acquisite secondo le vecchie regole le rate pagate fino
al 30 settembre 2000, mentre ricadono nella nuova più favorevole disciplina le
rate successive.
La
circolare detta poi le modalità operative per il conguaglio di tale credito.
PAGAMENTO
RATEALE DEL DEBITO
Nel
primo caso, la circolare precisa che il versamento di ogni rata, comprendendo
anche una parte delle vecchie sanzioni, fa maturare mensilmente il credito
contributivo correlato all'importo delle maggiori sanzioni pagate. Il credito
in questione sarà calcolato dall'INPS per ogni rata attraverso il confronto tra
due distinti piani di ammortamento e potrà essere usufruito dalle aziende nel
mese successivo a quello di versamento della rata, a scomputo della
contribuzione corrente.
AZIENDE
CESSATE
Nel
caso delle aziende cessate, viene previsto che, a seguito del calcolo da parte
dell'Istituto della differenza tra il vecchio sistema ed il nuovo, l'azienda
versi direttamente l'importo più favorevole.
CREDITI
OGGETTO DI CESSIONE
Poiché
i crediti oggetto della conclusa operazione di cessione alla SCCI spa sono
indisponibili per l'INPS, la minor somma versata dall'azienda a seguito
dell'applicazione del regime sanzionatorio più favorevole sarà oggetto di
integrazione da parte dell'INPS, il quale deve comunque reintegrare la garanzia
già data alla suddetta Società.
MODALITÀ
OPERATIVE
Le
Aziende interessate, che alla data del 30 settembre 2000 risultavano debitrici
dell'INPS per crediti in essere e accertati, nell'accezione sopra chiarita,
dopo avere effettuato il pagamento di quanto dovuto in base alle vecchie regole
(salvo il caso delle aziende definitivamente cessate), devono presentare alla
competente Sede dell'Istituto una richiesta di autorizzazione al conguaglio
rateale del credito contributivo, o, nei casi in cui non sia possibile
effettuare il conguaglio nel corso dell'anno, ad esempio per incapienza o per
sospensione di attività, al rimborso dello stesso. Lo schema di richiesta di autorizzazione
al conguaglio rateale o al rimborso del credito contributivo è allegato alla
circolare. Intervenuta l'autorizzazione della Sede, la somma versata in eccesso
viene detratta dai contributi correnti: a tal fine, tale somma deve essere
suddivisa in rate di importo tale da non superare, per il recupero, un arco
temporale di 12 mesi decorrenti dalla comunicazione della Sede stessa.
È
ammesso il recupero in unica soluzione soltanto se il credito è inferiore a un
milione di lire.
Se
il pagamento avviene in forma rateizzata, come sopra già precisato, il credito
contributivo corrispondente all'importo delle maggiori sanzioni pagate,
determinato per ogni singola rata a cura dell'INPS, potrà essere conguagliato,
tramite DM 10, sui contributi correnti da versare nel mese successivo al
versamento della rata.
Le
imprese che hanno definitivamente cessato l'attività possono rivolgere domanda
alla competente Sede INPS di ricalcolare quanto dovuto sulla base del nuovo
sistema sanzionatorio, in modo da versare direttamente il minor importo
risultante dal ricalcolo.
ABOLIZIONE
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
L'art.
116, comma 12, facendo salve le sanzioni penali, abolisce tutte le sanzioni
amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza
obbligatoria consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento dei
contributi o premi o dalle quali comunque derivi l'omissione totale o parziale
del versamento dei contributi o premi, ai sensi dell'art. 35, commi secondo e
terzo, legge n. 689/1981, nonché a violazioni di norme sul collocamento di
carattere formale.
Per
quanto riguarda le violazioni di disposizioni legislative in materia di
assicurazioni obbligatorie, riferibili all'art. 35 comma 2, legge n. 689
citata, l'INPS rinvia all'elenco esemplificativo riportato nell'allegato 2 alla
circolare n. 271 del 29 luglio 1983.
Per
le violazioni dalle quali "comunque" derivi l'omissione totale o
parziale di contributi o premi viene fatto rinvio all'elenco di cui
all'allegato 5 della predetta circolare n. 271: cessano, ad esempio, di essere
sanzionate, per l'intervenuta abolizione di cui al comma 12 in parola, l'omessa
o irregolare registrazione sul libro matricola e/o sul libro paga, e l'omessa
presentazione dei modelli DM 10 M/2. Si pone in evidenza che nell'allegato in
parola sono ricomprese anche violazioni non connesse all'omesso o ritardato
pagamento dei contributi, per le quali le sanzioni amministrative restano
applicabili.
Ovviamente,
l'intervenuta abolizione attiene al solo profilo sanzionatorio, ma non fa venir
meno gli obblighi per la cui inosservanza erano in precedenza applicabili le
sanzioni: richiamando le esemplificazioni sopra riportate, continuano pertanto
a sussistere gli obblighi di registrazione sui libri matricola e paga, nonché
l'obbligo di presentazione della denuncia mensile di Mod. DM 10 M/2.
Quanto
alla entrata in vigore della disposizione abrogativa, occorre segnalare che
permane incertezza operativa a causa dell'interpretazione adottata dal
Ministero del Lavoro con circolare n. 12/2001.
Ad
avviso del Dicastero l'abrogazione delle sanzioni amministrative sarebbe
irretroattiva, e pertanto entrerebbe in vigore dal 1° gennaio 2001 con
riferimento agli adempimenti contributivi relativi alle retribuzioni
corrisposte nel mese di dicembre 2000. Viene conseguentemente confermata la
sanzionabilità delle violazioni antecedenti a tale data sulla base del
principio "tempus regit actum".
Il
mancato riconoscimento da parte del Ministero della retroattività
dell'abrogazione delle sanzioni amministrative non solo non appare sorretto da
valide motivazioni giuridiche, ma addirittura risulta in contrasto con la
evoluzione legislativa in materia di sanzioni amministrative sia per le
violazioni di norme tributarie (decreto legislativo n. 472/1997), sia per le
violazioni di norme previdenziali (decreto legislativo n. 507/1999): entrambe
le normative hanno infatti espressamente affermato l'operatività del principio
del favor rei. Inoltre, al suddetto criterio è ispirata la stessa ratio
dell'art. 116 della legge n. 388 poiché le misure ivi previste sono finalizzate
a favorire l'emersione del lavoro irregolare.
Su
tale questione l'INPS ha da tempo interpellato il Ministero al fine di ottenere
la revisione dell'indirizzo assunto.
Vale
pertanto la riserva di successiva notizia.
QUESTIONI
RIMASTE APERTE
Incertezza
applicativa rimane anche in ordine a due ulteriori questioni.
1)
Come rammentato in premessa elemento significativo del nuovo regime
sanzionatorio risiede nella netta distinzione tra la nozione di "evasione
contributiva" e quella di "morosità". La prima ipotesi viene
circoscritta ai casi in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di
non versare i contributi o premi, occulti rapporto di lavoro in essere ovvero
le retribuzioni erogate.
Ora,
il Ministero del Lavoro, con la citata circolare n. 12/2001, ha incluso la
"simulazione di rapporto di lavoro subordinato" tra le ipotesi di
"evasione" contributiva. Tale tesi appare infondata in presenza della
nuova norma che, a differenza del passato, individua chiaramente l'evasione
"nell'occultamento dei rapporti di lavoro in essere".
Pertanto
la diversa qualificazione del rapporto di lavoro ad opera delle parti (ad
esempio collaborazione coordinata e continuativa) non è certo configurabile
come "evasione", bensì come "morosità", con conseguenze
sanzionatorie meno gravose.
Anche
su questa questione l'INPS ha interpellato il Ministero del Lavoro per una
revisione dell'indirizzo assunto.
2)
L'art. 116, comma 20, ha introdotto la regola dell'effetto liberatorio nei
confronti del contribuente che abbia in buona fede versato la contribuzione ad
un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare legittimato a ricevere le
somme e l'obbligo del conseguente trasferimento tra gli enti delle somme
incassate.
L'INPS
rinvia la pratica attuazione di questa importate disposizione agli esiti di un
"imminente" tavolo in sede ministeriale tra gli enti previdenziali:
la definitiva soluzione della problematica, pur in presenza di una disposizione
al riguardo, è infatti subordinata al raggiungimento di necessarie intese tra
gli enti interessati.
Sui
punti ancora controversi si fa riserva di ulteriori comunicazioni non appena
saranno del tutto definiti.
Istruzioni
INAIL-nota Direzione Centrale
L'INAIL,
ha diramato le prime istruzioni per l'applicazione della nuova disposizione.
Viene
chiarito che l'abrogazione riguarda tutte le sanzioni relative alle violazioni
sostanziali dirette e indirette commesse a partire dal 1° gennaio 2001. Restano
invece sanzionabili le violazioni in parola commesse fino al 31 dicembre 2000.
A
titolo esemplificativo sono abrogate le sanzioni in precedenza previste per:
-
l'omessa o irregolare registrazione del lavoratore sul libro matricola e/o
paga;
-
la mancata denuncia di esercizio
Permangono,
invece, le sanzioni amministrative relative a violazione di carattere formale
previste dall'art. 35, comma 7, quelle cioè non riferibili, direttamente o
indirettamente, all'omissione totale o parziale del versamento dei premi. Tra
queste figura l'omessa o tardiva denuncia di infortunio all'INAIL e
all'Autorità di pubblica sicurezza, che continua a costituire comportamento
sanzionabile.
Opportunamente
la circolare precisa che nel caso in cui, in sede di ispezione, vengano accertate
retribuzioni inferiori a quelle dovute, relative all'anno in cui avviene
l'accertamento, il relativo inadempimento, agli effetti sanzionatori, si
perfeziona, non all'atto dell'accertamento stesso, bensì al giorno successivo
alla scadenza dell'autoliquidazione, in occasione della quale l'azienda
effettua la dichiarazione delle retribuzioni.
Ne
consegue che, relativamente alla denuncia delle retribuzioni dovute per l'anno
2000, in considerazione del differimento del termine dell'autoliquida-zione, l'illecito
deve intendersi commesso al 24 marzo 2001, e pertanto non sarà sanzionabile
amministrativamente, stante l'intervenuta abrogazione disposta dal citato art.
116, comma 12.