NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO IN CASO DI OMESSO O RITARDATO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E PREMI - ISTRUZIONI INPS E INAIL

 

Come è noto la legge finanziaria per l'anno 2001 all'art. 116 ha introdotto un nuovo sistema sanzionatorio in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

La nuova disciplina sostituisce quella in essere introdotta dalla legge n. 662/1996 e comporta effetti positivi per le imprese in termini di sostanziale alleggerimento degli oneri a titolo di sanzioni.

È previsto anche il recupero delle maggiori sanzioni versate relative a debiti in essere ed accertati al 30 settembre 2000.

Gli aspetti più significativi riguardano:

 

1) la demarcazione tra la nozione di "morosità" e quella di "evasione", riconducendo in quest'ultima espressamente i casi in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare contributi e premi, occulti rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate. La precedente non chiara identificazione aveva fatto sì che comportamenti di morosità fossero ricondotti nell'ambito dell'evasione e quindi pesantemente sanzionati;

 

2) la soppressione della sanzione "una tantum" (prima prevista per i casi di evasione);

 

3) la rimodulazione della sanzione penale di cui all'art. 37 della legge n. 689/1981, inerente i casi di omissione o falsità in registrazione o denunce obbligatorie, con l'eliminazione degli evidenti effetti sperequativi. La pena prevista (due anni di reclusione) nel testo originario era collegata, infatti, non già ad una oggettiva valutazione della gravità del fatto, ma ad un parametro quantitativo espresso in termini assoluti (evasione per un importo mensile non inferiore a cinque milioni), che prescindeva dal raffronto tra entità dell'omissione e l'importo complessivo dei contributi. La nuova norma proporziona ora la sanzione ad una percentuale del debito contributivo;

 

4) il riconoscimento dell'effetto liberatorio nei confronti del contribuente che abbia, in buona fede, effettuato il pagamento ad Ente diverso dall'Ente titolare.

Per i debiti in essere ed accertati al 30 settembre 2000 le sanzioni sono dovute in base alle modalità previste dalla previgente disciplina di cui alla legge n. 662/1996, ma il maggiore importo versato rispetto alla nuova normativa costituisce credito nei confronti dell'Ente da porre a conguaglio sui versamenti correnti in dodici rate mensili.

L'INPS e L'INAIL, con proprie circolari hanno diramato le prime istruzioni operative per l'applicazione della nuova normativa.

Di seguito si fornisce una illustrazione delle circolari in parola ed in calce si pubblica uno specchietto con il raffronto tra la previgente disciplina ed il nuovo sistema.

 

Istruzioni INPS- circolare n. 110/2001

 

CONGUAGLIO DEL CREDITO CONTRIBUTIVO EX ART. 116, C. 18

Particolare importanza rivestono le modalità operative individuate per l'effettuazione del conguaglio del "credito contributivo", risultante dalla differenza tra le sanzioni previgenti e quelle nuove, cui i datori di lavoro hanno diritto nel caso di crediti in essere ed accertati al 30 settembre 2000.

Per questi crediti le sanzioni sono dovute secondo le modalità fissate dalla disciplina previgente e, pertanto, nella misura più elevata in precedenza prevista. Tuttavia, il maggiore importo versato, pari alla differenza tra la vecchia e la nuova misura delle sanzioni, costituisce un credito contributivo che l'azienda può porre a conguaglio ratealmente nell'arco di 12 mesi in occasione del pagamento della contribuzione corrente, secondo le modalità stabilite da ciascun ente previdenziale.

Dunque, i crediti in essere ed accertati al 30 settembre 2000 devono essere saldati secondo la previgente normativa sanzionatoria. Con il pagamento il datore di lavoro acquisisce un credito nei confronti dell'Ente interessato pari alla differenza fra quanto dovuto in base alla normativa previgente e quanto calcolato in base all'applicazione della nuova. La circolare chiarisce inanzitutto che cosa si deve intendere per "crediti in essere e accertati": sono tali quelli denunciati o riconosciuti unilateralmente dal debitore ovvero accertati d'ufficio alla data del 30 settembre 2000 e che a tale medesima data non erano stati ancora, in tutto o in parte, pagati. Nella misura in cui il credito risulti in essere, cioè non saldato, alla data del 30 settembre 2000, fruisce della particolare disciplina stabilita dalla norma in parola. Conseguentemente, se il credito dell'ente è oggetto di rateazione restano definitivamente acquisite secondo le vecchie regole le rate pagate fino al 30 settembre 2000, mentre ricadono nella nuova più favorevole disciplina le rate successive.

La circolare detta poi le modalità operative per il conguaglio di tale credito.

PAGAMENTO RATEALE DEL DEBITO

Nel primo caso, la circolare precisa che il versamento di ogni rata, comprendendo anche una parte delle vecchie sanzioni, fa maturare mensilmente il credito contributivo correlato all'importo delle maggiori sanzioni pagate. Il credito in questione sarà calcolato dall'INPS per ogni rata attraverso il confronto tra due distinti piani di ammortamento e potrà essere usufruito dalle aziende nel mese successivo a quello di versamento della rata, a scomputo della contribuzione corrente.

 

AZIENDE CESSATE

Nel caso delle aziende cessate, viene previsto che, a seguito del calcolo da parte dell'Istituto della differenza tra il vecchio sistema ed il nuovo, l'azienda versi direttamente l'importo più favorevole.

 

CREDITI OGGETTO DI CESSIONE

Poiché i crediti oggetto della conclusa operazione di cessione alla SCCI spa sono indisponibili per l'INPS, la minor somma versata dall'azienda a seguito dell'applicazione del regime sanzionatorio più favorevole sarà oggetto di integrazione da parte dell'INPS, il quale deve comunque reintegrare la garanzia già data alla suddetta Società.

 

MODALITÀ OPERATIVE

Le Aziende interessate, che alla data del 30 settembre 2000 risultavano debitrici dell'INPS per crediti in essere e accertati, nell'accezione sopra chiarita, dopo avere effettuato il pagamento di quanto dovuto in base alle vecchie regole (salvo il caso delle aziende definitivamente cessate), devono presentare alla competente Sede dell'Istituto una richiesta di autorizzazione al conguaglio rateale del credito contributivo, o, nei casi in cui non sia possibile effettuare il conguaglio nel corso dell'anno, ad esempio per incapienza o per sospensione di attività, al rimborso dello stesso. Lo schema di richiesta di autorizzazione al conguaglio rateale o al rimborso del credito contributivo è allegato alla circolare. Intervenuta l'autorizzazione della Sede, la somma versata in eccesso viene detratta dai contributi correnti: a tal fine, tale somma deve essere suddivisa in rate di importo tale da non superare, per il recupero, un arco temporale di 12 mesi decorrenti dalla comunicazione della Sede stessa.

È ammesso il recupero in unica soluzione soltanto se il credito è inferiore a un milione di lire.

Se il pagamento avviene in forma rateizzata, come sopra già precisato, il credito contributivo corrispondente all'importo delle maggiori sanzioni pagate, determinato per ogni singola rata a cura dell'INPS, potrà essere conguagliato, tramite DM 10, sui contributi correnti da versare nel mese successivo al versamento della rata.

Le imprese che hanno definitivamente cessato l'attività possono rivolgere domanda alla competente Sede INPS di ricalcolare quanto dovuto sulla base del nuovo sistema sanzionatorio, in modo da versare direttamente il minor importo risultante dal ricalcolo.

 

ABOLIZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

L'art. 116, comma 12, facendo salve le sanzioni penali, abolisce tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento dei contributi o premi o dalle quali comunque derivi l'omissione totale o parziale del versamento dei contributi o premi, ai sensi dell'art. 35, commi secondo e terzo, legge n. 689/1981, nonché a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale.

Per quanto riguarda le violazioni di disposizioni legislative in materia di assicurazioni obbligatorie, riferibili all'art. 35 comma 2, legge n. 689 citata, l'INPS rinvia all'elenco esemplificativo riportato nell'allegato 2 alla circolare n. 271 del 29 luglio 1983.

Per le violazioni dalle quali "comunque" derivi l'omissione totale o parziale di contributi o premi viene fatto rinvio all'elenco di cui all'allegato 5 della predetta circolare n. 271: cessano, ad esempio, di essere sanzionate, per l'intervenuta abolizione di cui al comma 12 in parola, l'omessa o irregolare registrazione sul libro matricola e/o sul libro paga, e l'omessa presentazione dei modelli DM 10 M/2. Si pone in evidenza che nell'allegato in parola sono ricomprese anche violazioni non connesse all'omesso o ritardato pagamento dei contributi, per le quali le sanzioni amministrative restano applicabili.

Ovviamente, l'intervenuta abolizione attiene al solo profilo sanzionatorio, ma non fa venir meno gli obblighi per la cui inosservanza erano in precedenza applicabili le sanzioni: richiamando le esemplificazioni sopra riportate, continuano pertanto a sussistere gli obblighi di registrazione sui libri matricola e paga, nonché l'obbligo di presentazione della denuncia mensile di Mod. DM 10 M/2.

Quanto alla entrata in vigore della disposizione abrogativa, occorre segnalare che permane incertezza operativa a causa dell'interpretazione adottata dal Ministero del Lavoro con circolare n. 12/2001.

Ad avviso del Dicastero l'abrogazione delle sanzioni amministrative sarebbe irretroattiva, e pertanto entrerebbe in vigore dal 1° gennaio 2001 con riferimento agli adempimenti contributivi relativi alle retribuzioni corrisposte nel mese di dicembre 2000. Viene conseguentemente confermata la sanzionabilità delle violazioni antecedenti a tale data sulla base del principio "tempus regit actum".

Il mancato riconoscimento da parte del Ministero della retroattività dell'abrogazione delle sanzioni amministrative non solo non appare sorretto da valide motivazioni giuridiche, ma addirittura risulta in contrasto con la evoluzione legislativa in materia di sanzioni amministrative sia per le violazioni di norme tributarie (decreto legislativo n. 472/1997), sia per le violazioni di norme previdenziali (decreto legislativo n. 507/1999): entrambe le normative hanno infatti espressamente affermato l'operatività del principio del favor rei. Inoltre, al suddetto criterio è ispirata la stessa ratio dell'art. 116 della legge n. 388 poiché le misure ivi previste sono finalizzate a favorire l'emersione del lavoro irregolare.

Su tale questione l'INPS ha da tempo interpellato il Ministero al fine di ottenere la revisione dell'indirizzo assunto.

Vale pertanto la riserva di successiva notizia.

 

QUESTIONI RIMASTE APERTE

Incertezza applicativa rimane anche in ordine a due ulteriori questioni.

1) Come rammentato in premessa elemento significativo del nuovo regime sanzionatorio risiede nella netta distinzione tra la nozione di "evasione contributiva" e quella di "morosità". La prima ipotesi viene circoscritta ai casi in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulti rapporto di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate.

Ora, il Ministero del Lavoro, con la citata circolare n. 12/2001, ha incluso la "simulazione di rapporto di lavoro subordinato" tra le ipotesi di "evasione" contributiva. Tale tesi appare infondata in presenza della nuova norma che, a differenza del passato, individua chiaramente l'evasione "nell'occultamento dei rapporti di lavoro in essere".

Pertanto la diversa qualificazione del rapporto di lavoro ad opera delle parti (ad esempio collaborazione coordinata e continuativa) non è certo configurabile come "evasione", bensì come "morosità", con conseguenze sanzionatorie meno gravose.

Anche su questa questione l'INPS ha interpellato il Ministero del Lavoro per una revisione dell'indirizzo assunto.

2) L'art. 116, comma 20, ha introdotto la regola dell'effetto liberatorio nei confronti del contribuente che abbia in buona fede versato la contribuzione ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare legittimato a ricevere le somme e l'obbligo del conseguente trasferimento tra gli enti delle somme incassate.

L'INPS rinvia la pratica attuazione di questa importate disposizione agli esiti di un "imminente" tavolo in sede ministeriale tra gli enti previdenziali: la definitiva soluzione della problematica, pur in presenza di una disposizione al riguardo, è infatti subordinata al raggiungimento di necessarie intese tra gli enti interessati.

Sui punti ancora controversi si fa riserva di ulteriori comunicazioni non appena saranno del tutto definiti.

 

Istruzioni INAIL-nota Direzione Centrale 

 

L'INAIL, ha diramato le prime istruzioni per l'applicazione della nuova disposizione.

Viene chiarito che l'abrogazione riguarda tutte le sanzioni relative alle violazioni sostanziali dirette e indirette commesse a partire dal 1° gennaio 2001. Restano invece sanzionabili le violazioni in parola commesse fino al 31 dicembre 2000.

A titolo esemplificativo sono abrogate le sanzioni in precedenza previste per:

 

- l'omessa o irregolare registrazione del lavoratore sul libro matricola e/o paga;

 

- la mancata denuncia di esercizio

 

Permangono, invece, le sanzioni amministrative relative a violazione di carattere formale previste dall'art. 35, comma 7, quelle cioè non riferibili, direttamente o indirettamente, all'omissione totale o parziale del versamento dei premi. Tra queste figura l'omessa o tardiva denuncia di infortunio all'INAIL e all'Autorità di pubblica sicurezza, che continua a costituire comportamento sanzionabile.

Opportunamente la circolare precisa che nel caso in cui, in sede di ispezione, vengano accertate retribuzioni inferiori a quelle dovute, relative all'anno in cui avviene l'accertamento, il relativo inadempimento, agli effetti sanzionatori, si perfeziona, non all'atto dell'accertamento stesso, bensì al giorno successivo alla scadenza dell'autoliquidazione, in occasione della quale l'azienda effettua la dichiarazione delle retribuzioni.

Ne consegue che, relativamente alla denuncia delle retribuzioni dovute per l'anno 2000, in considerazione del differimento del termine dell'autoliquida-zione, l'illecito deve intendersi commesso al 24 marzo 2001, e pertanto non sarà sanzionabile amministrativamente, stante l'intervenuta abrogazione disposta dal citato art. 116, comma 12.