INPS - MOD. 770/2001 - CHIARIMENTI ISITITUTO

 

L'INPS, con circolare 13 giugno 2001, n. 123, ha fornito alcuni chiarimenti sulla compilazione del quadro SA del Mod. 770, contenente i dati previdenziali ed assistenziali, e del quadro SS contenente i dati riassuntivi.

Come noto, il quadro SA del Mod. 770 ha sostituito, a partire dal 1999, il Mod. 01M (copia per l'INPS, la copia per il lavoratore è stata sostituita dal rilascio del CUD), mentre il quadro SS ha sostituito il Mod. 03/M.

I chiarimenti forniti con la circolare da ultimo pervenuta ricalcano, in larga misura, le istruzioni allegate al provvedimento di approvazione del Mod. 770/2001, nonché le analoghe istruzioni concernenti la compilazione del CUD 2001.

Si richiama l'attenzione sui seguenti punti.

 

Dati identificativi

Nel riquadro "Dati identificativi" del Quadro SA, il punto 10 è riferito al "Tempo pieno/tempo parziale". Al riguardo, l'Istituto precisa che i datori di lavoro che abbiano effettuato assunzioni a tempo indeterminato e parziale ai sensi del decreto interministeriale 12 aprile 2000 e che, ricorrendone i presupposti, abbiano usufruito delle relative agevolazioni contributive, dovranno utilizzare i nuovi codici istituiti con circolare 4 agosto 2000, n. 145.

In particolare, dovrà essere utilizzato il codice "L" nel caso di tempo parziale con orario tra le 20 e le 24 ore settimanali; il codice "N", nel caso di part-time con orario superiore a 24 e fino a 28 ore settimanali; il codice "R" se si tratta di rapporto a tempo parziale con orario superiore a 28 e fino a 32 ore settimanali.

 

Accredito di contribuzioni figurative e retribuzioni ridotte

L'INPS evidenzia che nei punti 151 e 152 devono essere riportate le informazioni concernenti il numero delle settimane che comportano l'accredito figurativo, sulla base di un valore retributivo convenzionale, corrispondente al 200% del valore massimo dell'assegno sociale, in occasione di talune assenze effettuate ai sensi della nuova normativa in materia di congedi parentali, introdotta dalla legge n. 53/2000, e successivamente confluita nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Le assenze in parola sono quelle fruite a titolo di:

 

- congedo parentale (ex-astensione facoltativa) che si prolunghi oltre il periodo complessivo massimo fra i genitori di 6 mesi entro i primi 3 anni di vita del bambino;

 

- congedo parentale goduto fra il 3° e l'8° anno del bambino;

 

- i permessi per allattamento ex art. 39 del decreto legislativo n. 151/2001;

 

- permessi per malattia del bambino di età compresa fra i 3 e gli 8 anni, fruibili alternativamente, nei limiti di 5 giorni l'anno, da ciascun genitore;

 

- i permessi giornalieri previsti dall'art. 33 della legge n. 104/1992 a favore dei genitori di minori con handicap ed agli handicappati maggiorenni.

Al riguardo, l'Istituto precisa che, relativamente ai permessi orari per allattamento ed ai permessi orari per i genitori di minori con handicap, nel punto 152 deve essere indicato il risultato ottenuto dalla trasformazione in settimane piene dei predetti riposi orari.

Si rammenta che, per quantificare le assenze per i riposi in parola su base settimanale, il datore di lavoro dovrà sommare le ore fruite dal lavoratore nell'anno 2000, e dividere il valore così determinato per il numero delle ore settimanali di lavoro previste nel contratto, con arrotondamento per eccesso all'unità del risultato ottenuto.

La circolare rammenta, infine, che i Modelli 01/M-int (di denuncia integrativa individuale), contenenti le informazioni relative a periodi di integrazione salariale per i quali l'autorizzazione intervenga dopo la scadenza del termine di presentazione del Mod. 770, devono essere presentati entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di competenza (quindi, per periodi di integrazione relativi all'anno 2000, entro il 31 ottobre 2001).

Peraltro, l'INPS anticipa che è in corso di predisposizione il nuovo Mod. SA/INT, conforme alla struttura del quadro SA del Mod. 770.