INAIL
- DENUNCIA NOMINATIVA LAVORATORI ASSICURATI - SANZIONI IN CASO DI VIOLAZIONE
DELL'OBBLIGO - NOTA ISTITUTO
Come
è noto (cfr. supl. n° 4 al Not. 2/2000 e supl. n° 4 al Not. 3/2000), l'art. 14
del decreto legislativo n. 38/2000, ha introdotto, con effetto dal 16 marzo
2000, l'obbligo di comunicare all'INAIL il codice fiscale degli assicurati
contestualmente alla instaurazione e
cessazione del rapporto di lavoro (c.d. denuncia nominativa istantanea).
La
comunicazione deve avvenire nello stesso giorno in cui effettivamente inizia o
cessa la prestazione lavorativa.
Per
i lavoratori parasubordinati, come precisato dall'INAIL con nota 20 luglio 2000
la denuncia deve essere effettuata:
-
se l'attività svolta non rientra fra le lavorazioni già denunciate ed è
necessario provvedere alla denuncia di esercizio e all'apertura di un'apposita
posizione assicurativa, in allegato alla denuncia di esercizio stessa entro il
termine previsto dall'art. 12, comma 1, DPR n. 1124/1965, cioè almeno cinque
giorni prima dell'inizio dei lavori;
-
se l'attività del parasubordinato è, invece, ricompresa in una delle posizioni
assicurative già accese, entro il termine di 8 giorni (successivi all'avvio
della prestazione del parasubordinato) secondo quanto previsto dall'art. 12,
comma 3, DPR n. 1124, per denunce di variazione.
In
caso di omessa o errata comunicazione è applicata una sanzione amministrativa
di lire centomila per ogni lavoratore interessato.
L'INAIL,
con nota 1° giugno 2001 si è soffermato sulla natura della violazione
dell'obbligo previsto dalla norma e sulla relativa procedura di contestazione e
di applicazione della sanzione, sulla possibilità di definizione della stessa
misura ridotta.
Trattandosi,
infatti, di una violazione formale trovano applicazione le disposizioni
previste dalla legge n. 689/1981, ed in particolare le norme concernenti:
-
la contestazione o notificazione degli estremi della violazione (art. 14);
-
l'obbligo del rapporto all'autorità competente, nel caso in cui il trasgressore
non abbia provveduto al pagamento in misura ridotta di cui infra (art. 17);
-
il contradditorio prima dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione di cui
all'art. 18. In particolare, entro il termine di 30 giorni dalla data della
contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far
pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto, scritti difensivi e
documenti e possono richiedere l'audizione diretta;
-
la possibilità di pagamento della sanzione in misura ridotta, pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più
favorevole qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al
doppio del relativo importo, oltre alle spese di procedimento, entro il termine
di sessanta giorni dalla contestazione immediata, o, in mancanza, dalla
notificazione degli estremi della violazione (art. 16, comma 1).
Nel
caso di specie, non essendo previsto un minimo della sanzione edittale, il
pagamento in misura ridotta è pari alla terza parte del massimo, cioè a lire
33.333.
Il
pagamento deve avvenire tramite Mod. F23, che l'INAIL deve allegare al
processo-verbale di accertamento, precompilato con il codice tributo 907T.