INAIL - DENUNCIA NOMINATIVA LAVORATORI ASSICURATI - SANZIONI IN CASO DI VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO - NOTA ISTITUTO

 

Come è noto (cfr. supl. n° 4 al Not. 2/2000 e supl. n° 4 al Not. 3/2000), l'art. 14 del decreto legislativo n. 38/2000, ha introdotto, con effetto dal 16 marzo 2000, l'obbligo di comunicare all'INAIL il codice fiscale degli assicurati contestualmente alla instaurazione  e cessazione del rapporto di lavoro (c.d. denuncia nominativa istantanea).

La comunicazione deve avvenire nello stesso giorno in cui effettivamente inizia o cessa la prestazione lavorativa.

Per i lavoratori parasubordinati, come precisato dall'INAIL con nota 20 luglio 2000 la denuncia deve essere effettuata:

 

- se l'attività svolta non rientra fra le lavorazioni già denunciate ed è necessario provvedere alla denuncia di esercizio e all'apertura di un'apposita posizione assicurativa, in allegato alla denuncia di esercizio stessa entro il termine previsto dall'art. 12, comma 1, DPR n. 1124/1965, cioè almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori;

 

- se l'attività del parasubordinato è, invece, ricompresa in una delle posizioni assicurative già accese, entro il termine di 8 giorni (successivi all'avvio della prestazione del parasubordinato) secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 3, DPR n. 1124, per denunce di variazione.

In caso di omessa o errata comunicazione è applicata una sanzione amministrativa di lire centomila per ogni lavoratore interessato.

L'INAIL, con nota 1° giugno 2001 si è soffermato sulla natura della violazione dell'obbligo previsto dalla norma e sulla relativa procedura di contestazione e di applicazione della sanzione, sulla possibilità di definizione della stessa misura ridotta.

Trattandosi, infatti, di una violazione formale trovano applicazione le disposizioni previste dalla legge n. 689/1981, ed in particolare le norme concernenti:

 

- la contestazione o notificazione degli estremi della violazione (art. 14);

 

- l'obbligo del rapporto all'autorità competente, nel caso in cui il trasgressore non abbia provveduto al pagamento in misura ridotta di cui infra (art. 17);

 

- il contradditorio prima dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione di cui all'art. 18. In particolare, entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto, scritti difensivi e documenti e possono richiedere l'audizione diretta;

 

- la possibilità di pagamento della sanzione in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata, o, in mancanza, dalla notificazione degli estremi della violazione (art. 16, comma 1).

Nel caso di specie, non essendo previsto un minimo della sanzione edittale, il pagamento in misura ridotta è pari alla terza parte del massimo, cioè a lire 33.333.

Il pagamento deve avvenire tramite Mod. F23, che l'INAIL deve allegare al processo-verbale di accertamento, precompilato con il codice tributo 907T.