APPRENDISTATO
- ATTIVITÀ FORMATIVA AGGIUNTIVA -
DECRETO 16 MAGGIO 2001
Nella
Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2001 n. 120, sono stati pubblicati i contenuti
delle attività formative aggiuntive degli apprendisti, per l'assolvimento
dell'obbligo formativo secondo quanto disposto all'art. 5 dal regolamento di
attuazione dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999 n. 144 concernente l'obbligo
di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età.
Scopo
dei moduli formativi aggiuntivi di 120 ore è quello di elevare il livello
culturale e professionale dei giovani apprendisti, fornire loro le competenze
di base per un efficace inserimento nel mondo del lavoro e facilitare il
passaggio dal sistema di istruzione e formazione, tra cui la formazione tecnica
superiore attraverso il conseguimento e il riconoscimento degli standard
minimi.
I
contenuti dei moduli aggiuntivi sono aggregati secondo tre aree di competenza:
competenze linguistiche, competenze matematiche e competenze informatiche.
Almeno 8 ore annue delle 120 aggiuntive
devono essere destinate a due aree di contenuto, che sono rispettivamente
l'orientamento professionale e gli elementi di cittadinanza attiva.
Gli
standard delle competenze acquisite nella formazione esterna e nel luogo di
lavoro sono misurati sulla base degli indicatori di riferimento riportati nella
Gazzetta Ufficiale relativi a ciascuna delle aree di competenza.
I
livelli di competenza conseguiti diversi dagli standard indicati vengono
comunque certificati e possono costituire credito formativo nell'ambito del
sistema formativo integrato.
La
progettazione dei moduli formativi aggiuntivi deve raccordarsi al percorso sui
contenuti formativi per la formazione esterna degli apprendisti di cui all'art.
16, comma 2, della legge n. 196 del 1997 e deve seguire criteri di flessibilità
e di personalizzazione, sulla base del livello di conoscenze e competenze
posseduto, dell'età degli apprendisti, della durata dell'apprendistato e degli
standard previsti nel presente decreto.
Il
primo modulo di formazione deve essere dedicato alla definizione del patto
formativo tra l'apprendista e la struttura formativa.
La
commissione di cui all'art. 4 del decreto del Ministro del Lavoro e della
Previdenza sociale n. 179 del 20 maggio 1999, costituita da un rappresentante
del Ministero del Lavoro, del Ministero della Pubblica Istruzione, da tre
rappresentanti delle regioni e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali
e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con il
supporto dell'Isfol, predispone la strumentazione per la verifica dei livelli
di competenza acquisiti secondo gli standard previsti.
Alla
luce di tutto quanto sopra, l'apprendista inquadrato nel settore edile, che non
abbia assolto l'obbligo formativo in quanto di età inferiore agli anni 18,
dovrà frequentare un ciclo di formazione esterna pari a 240 ore di formazione.