STUDI
DI SETTORE - CHIARIMENTI
(Min
.fin. Circolare 13/6/01, n. 54/E)
Il
Ministero delle finanze con circolare del 13/6/01, n. 54 ha fornito
indicazioni in ordine alla compilazione dei modelli per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, da utilizzare
nel periodo di imposta 2000.
Si
richiama, in particolare, l'attenzione sulle seguenti questioni:
Modalitā
di accertamento nei confronti dei contribuenti che adottano il regime di
contabilitā ordinaria per opzione
Nei
confronti dei contribuenti che adottano il regime di contabilitā ordinaria
per opzione, gli accertamenti sulla base degli studi di settore sono
effettuati solo se l'ammontare dei compensi o dei ricavi determinabile sulla
base degli studi di settore risulta superiore all'ammontare dei compensi o dei
ricavi dichiarati per almeno due periodi di imposta su tre consecutivi,
compreso quello da accertare.
A tal
fine i due periodi di imposta nei quali si verifica lo scostamento dei ricavi
rispetto a quelli presunti sulla base degli studi di settore possono anche non
essere consecutivi. Viene, in tal ambito precisato che il primo periodo di
imposta cui fare riferimento č quello a partire dal quale sono applicabili
gli studi di settore.
Indicatore
di coerenza resa oraria per addetto
Si
sottolinea che in sede di contraddittorio, i contribuenti potranno evidenziare
che eventuali anomalie riscontrate nell'indice di coerenza "resa oraria
per addetto" potrebbero essere causate dall'utilizzo di addetti
all'attivitā diversi dai lavoratori dipendenti (figure inquadrabili tra
quelle di lavoro autonomo).
Applicazione
sperimentale degli studi di settore
Con
riferimento agli studi sperimentali, tra i quali rientrano quelli per il
settore edilizio (studi SG69), viene espressamente precisato:
o gli
studi sono definiti sperimentali (per l'edilizia qualora i ricavi superano i 2
miliardi) fino all'approvazione di una nuova definizione degli stessi;
- o i
risultanti derivanti dall'applicazione di GERICO 2001 non possono essere
utilizzati per l'azione di accertamento. I risultati costituiscono solo un
ausilio rispetto alle ordinarie metodologie di controllo;
- o
nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi stimati
dallo studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno
essere utilizzati per effettuare accertamenti relativamente a tutti i periodi
di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale. Per contro, i
contribuenti che dichiarano compensi di importo non inferiore a quello
risultante dagli studi sperimentali ovvero ci si adeguano in sede di
dichiarazione dei redditi, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle
risultanze dello studio che verrā approvato al termine della fase
sperimentale anche nell'ipotesi in cui il nuovo studio determini ricavi
superiori a quelli determinati con l'applicazione dello studio sperimentale;
o nei
confronti dei soggetti per i quali sono stati approvati studi di settore
sperimentali, non trovano applicazione i parametri di cui al DPCM 29 gennaio
1996.
Modelli
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi
di settore
Il
valore dei beni strumentali da indicare nel rigo F11 del modello per la
rilevazione dei dati per gli studi di settore va riferito ai beni esistenti
alla data di chiusura del periodo di imposta (31 dicembre 2000 per i soggetti
con esercizio coincidente con l'anno solare). Pertanto, non si tiene conto del
valore dei beni ceduti nel corso dell'esercizio mentre si considera l'intero
valore dei beni acquisiti nel corso del periodo di imposta.
Con
riferimento al periodo di imposta 2000 č consentito utilizzare il vecchio
criterio di determinazione dei beni strumentali ottenuto prendendo in
considerazione tutti i beni posseduti e ragguagliandone il valore al periodo
di possesso. I beni strumentali inutilizzati nel corso dell'esercizio per i
quali non č stata calcolata la quota di ammortamento possono essere esclusi
ai fini della determinazione del valore dei beni strumentali.
Regolarizzazione
dei codici di attivitā
Il
contribuente č tenuto ad applicare lo studio di settore relativo al codice di
attivitā svolta in modo prevalente nell'anno 2000. Nell'ipotesi in cui il
codice risulti diverso da quello comunicato all'amministrazione, l'indicazione
nel modello UNICO 2001 del diverso codice di attivitā prevalente e la
variazione dei dati da effettuare presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate
ai sensi dell'art.35, terzo comma del DPR 633/72, preclude l'irrogazione di
sanzioni.
Adeguamento
in dichiarazione dei redditi
Ai
sensi dell'art.2 del DPR 31 maggio 1999, n.195, l'adeguamento ai risultati
degli studi di settore in sede di dichiarazione dei redditi senza applicazione
di sanzioni e interessi č consentito ai soli contribuenti per i quali gli
studi si applicano per la prima volta.
Con
riferimento agli studi approvati per i periodi di imposta antecedenti al 2000
(es. quelli per il settore edilizio) vale quanto stabilito nella risoluzione
52/E del 2001 (v. circolare Ance n. 148 del 30 aprile 2001) secondo cui
l'adeguamento rileva ai fini della determinazione della base imponibile
IRPEF/IRPEG o IRAP senza l'applicazione di sanzioni. Agli effetti dell'IVA
l'adeguamento non 3 comporta l'applicazioni di sanzioni per omessa
registrazione di operazioni imponibili. Resta ferma, tuttavia, l'applicazione
della sanzione del 30% (art.13 Dlgs n.472/97) qualora l'adeguamento faccia
emergere un tardivo o insufficiente versamento dell'imposta.
GERICO
2001 - Utilizzo dei dati presenti nel quadro Z
Tutte
le informazioni richieste nel quadro Z non partecipano alla elaborazione della
stima dei ricavi stabilita da GERICO 2001, ma costituiscono informazioni da
utilizzarsi per l'aggiornamento dello studio. In ogni caso, nell'ipotesi di
contraddittorio con il contribuente tali informazioni possono essere
opportunamente valutate.