CONDONO
EDILIZIO - COME OTTENERE IL RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE E NON DOVUTE
E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il D.M. - Tesoro - 7
marzo 1997, G.U. 22 aprile 1997, n. 93, che stabilisce le modalità di rimborso
delle differenze non dovute e versate a titolo di oblazione per la sanatoria
degli abusi edilizi, in attuazione della legge finanziaria (art. 2, comma 47,
legge n. 662 del 1996).
Il decreto sostituisce il precedente D.M. del 19 luglio 1995.
I soggetti che hanno presentato domanda di concessione in
sanatoria entro il 30 giugno 1987, per la quale il sindaco ha espresso
provvedimento di diniego, ed hanno riproposto la domanda ai sensi dell'art. 39
della legge n. 724 del 1994, per il medesimo immobile, possono compensare il
credito a loro favore scaturito dal diniego della prima domanda di condono
edilizio con il debito derivato dal nuovo calcolo dell'oblazione relativa alla
domanda di condono.
Diritto
al rimborso
Qualora dall'esame della documentazione allegata alla domanda di
concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria, presentata ai sensi della
legge n. 724/1994, il richiedente la concessione edilizia in sanatoria ritenga
sorto un credito a proprio favore per il versamento di differenze non dovute a
titolo di oblazione, può inoltrare apposita istanza di rimborso, redatta in
carta da bollo.
Resta comunque ferma la disposizione dell'art. 39 della legge n.
47 del 1985, per cui il pagamento dell'oblazione, se le opere non possano
conseguire la sanatoria, estingue i reati contravvenzionali, mentre le sanzioni
amministrative sono ridotte in misura corrispondente all'oblazione versata se
l'interessato dichiari di rinunciare al rimborso.
Istanza
L'istanza, corredata da un certificato del sindaco attestante
l'ammontare dell'oblazione dovuta ovvero l'inesistenza di irregolarità, o il
diniego di concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria e delle copie
conformi delle ricevute dei versamenti effettuati sul conto corrente postale,
deve essere inoltrata a mezzo raccomandata, senza avviso di ricevimento.
Competenza
La domanda deve essere rivolta alle Sezioni staccate delle
Direzioni regionali delle entrate nella cui circoscrizione è ubicato l'immobile
per il quale è stata presentata domanda di concessione o di autorizzazione in
sanatoria.
Le istanze già inoltrate al Ministero dei lavori pubblici -
Direzione generale del coordinamento territoriale, entro il 22 aprile 1997,
sono istruite dalla stessa Direzione e trasmesse alle Sezioni staccate delle
Direzioni regionali delle entrate.