PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO - D.P.C.M. N. 457/2000 DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 241/90
Si
informano le imprese associate che, sulla Gazzetta Ufficiale del 13 aprile
2001, è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
28 novembre 2000 n. 457 recante "Regolamento di attuazione della legge 7
agosto 1990 n. 241, in materia di termini, partecipazione e responsabilità del
procedimento amministrativo".
Il
regolamento interviene a distanza di tempo dalla legge 7 agosto 1990 n. 241
(legge sulla trasparenza amministrativa), per puntualizzare alcuni aspetti
fondamentali del procedimento amministrativo (i termini, le modalità di
partecipazione e la responsabilità).
L'art.
1 puntualizza che la disciplina contenuta nel regolamento, si applica a tutti i
procedimenti amministrativi, sia ad iniziativa di parte, sia promossi
d'ufficio, la cui conclusione dovrà aversi con provvedimento espresso nel
termine stabilito per ciascun tipo di procedimento.
Il
termine per la conclusione decorre, nel caso di procedimenti d'ufficio, dalla
data in cui l'amministrazione abbia formale e documentata notizia del fatto da
cui sorge l'obbligo di provvedere; nel caso, invece, di procedimenti ad
iniziativa di parte, tale termine
inizia a decorrere dalla data di ricevimento della domanda o
dell'istanza.
Laddove
la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il
responsabile del procedimento dovrà darne comunicazione entro 60 giorni,
indicando le cause di irregolarità o dell'incompletezza. In questo caso il
termine iniziale inizia a decorrere dal ricevimento della domanda regolarizzata
o completa.
L'art.
4 puntualizza, inoltre, che nel caso di procedimento promosso d'ufficio, il
responsabile dovrà darne comunicazione ai soggetti nei cui confronti il
provvedimento finale è destinato a produrre effetti, a coloro la cui
partecipazione al provvedimento sia prevista da legge o da regolamento, nonché
ai soggetti individuati o facilmente individuabili per i quali dal
provvedimento possa derivare pregiudizio.
L'eventuale
omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione potrà essere fatta
valere solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione, anche nel corso
del procedimento.
Il
responsabile del procedimento è tenuto a fornire, entro 10 giorni, i motivi
della mancata comunicazione, oltre che le indicazioni atte a consentire la
partecipazione nel procedimento stesso.
Per
quanto attiene alle modalità di tale partecipazione, l'art. 5 chiarisce che
coloro i quali ne hanno diritto possono presentare memoria scritta e documenti
entro un termine pari ai 2/3 di quello fissato per la durata del procedimento,
sempre che lo stesso non sia già concluso. Tuttavia, la presentazione di
memorie e documenti entro il detto termine non può, comunque, determinare lo
spostamento del termine finale.
Infine,
l'art. 6 chiarisce che i termini per la conclusione del procedimento
individuano tempi massimi; la loro scadenza tuttavia non esonera l'amministrazione
dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra
conseguenza dell'inosservanza dei termini.
Nei
casi in cui il controllo sugli atti del servizio abbia carattere preventivo, il
periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del
procedimento non è, comunque, computato ai fini del termine di conclusione del
procedimento.