ASSUNZIONI
OBBLIGATORIE: - D.P.R. 30 OTTOBRE 1996 N° 634 - MODIFICHE E SEMPLIFICAZIONE DEI
PROCEDIMENTI DI COMPENSAZIONE TERRITORIALE E DELLE DENUNCE PERIODICHE, - D.M. 16 GENNAIO 1997 - DENUNCIA PERIODICA
ANNO 1997 - PROROGA TERMINE AL 28/2/1997 -
Come
è noto (cfr. notiziario mensile n° 10/94) con D.P.R. 18 aprile 1994 n° 345 sono
state apportate modifiche alla disciplina concernente i procedimenti di
autorizzazione all'esonero parziale, alla compensazione territoriale nonchè al
procedimento di denuncia periodica previsti in materia di assunzioni
obbligatorie di cui alla legge 2 aprile 1968 n° 482. L'efficacia di tali norme
era stata peraltro sospesa con decreti legge ripetutamente reiterati in attesa
dell'adozione di disposizioni modificative al citato D.P.R. 345/94.
La
Gazzetta Ufficiale n° 296 del 18 dicembre 1996 ha pubblicato il testo del
D.P.R. 30 ottobre 1996 n° 634 che detta tali modifiche normative.
La
disciplina risultante dalla vigente formulazione delle norme del DPR 345/1994,
che innova la regolamentazione di cui alla citata legge n. 482, può pertanto -
per quanto di diretto ed immediato interesse delle imprese - essere così
sintetizzata.
1)
Procedimento di autorizzazione all'esonero parziale: art. 3, D.P.R. n. 345/1994
Le
aziende private che, per le speciali condizioni della loro attività, non
possono occupare l'intera percentuale di invalidi prevista dall'art.11, comma
1, della Legge 2 aprile 1968, n.482 (15% del personale valido in servizio),
possono presentare all'Ufficio Provinciale del Lavoro competente
territorialmente una domanda di parziale esonero.
Come
nel precedente regime, l'azienda richiedente il provvedimento di esonero deve
assumere, in sostituzione degli invalidi,
una equivalente percentuale di orfani e vedove iscritti negli elenchi
obbligatori. La mancata assunzione comporta decadenza dal provvedimento
esonerativo.
Il
provvedimento di esonero è emanato dal Ministero del Lavoro entro 240 giorni
dalla data di ricevimento della domanda.
L'emanazione
dei provvedimenti di esonero parziale può essere delegata dal Ministero agli
Uffici Provinciali del Lavoro, che opereranno secondo i criteri fissati nella
delega.
Il
nuovo procedimento sostituisce quello già previsto dall'art.13, Legge
n.482/1968, i cui commi 5 e 6 sono espressamente abrogati.
2)
Procedimento di autorizzazione alla compensazione territoriale: art.4, D.P.R.
n. 345/1994
Interessa
le aziende private che svolgono attività in più di una provincia, le quali
intendono assumere in una o più province un numero di mutilati ed invalidi ed
altri aventi diritto superiore a quello prescritto, portando l'eccedenza a
compenso del minor numero di appartenenti alle corrispondenti categorie
protette assunti nelle altre province. In tale caso le aziende interessate
devono presentare motivata e documentata richiesta al Ministero del Lavoro, il quale valutata la situazione
in ogni singola provincia, può autorizzare la compensazione territoriale con
provvedimento da emanare nel termine di 180 giorni.
La
competenza ad adottare i provvedimenti di compensazione territoriale può essere
delegata dal Ministero del Lavoro agli Uffici Provinciali, che opereranno
secondo i criteri fissati nella delega.
E'
abrogato l'art.17, comma 1, lett. f), Legge n.482/1968, che prevedeva
l'acquisizione del parere della Commissione Provinciale per il collocamento
obbligatorio delle richieste di esonero parziale e di compensazione
territoriale.
3)
Denunce periodiche: D.P.R. n. 345/1994 - D.M. 16 gennaio 1997
L'art.5
disciplina la periodicità ed i contenuti delle note denunce concernenti il
personale occupato obbligatoriamente, cui sono tenuti i datori di lavoro
privati soggetti alla disciplina del collocamento obbligatorio.
L'obbligo
dell'invio di tali denunce diviene da semestrale ad annuale, e deve essere
ottemperato entro il mese di gennaio di ciascun anno, salvo quanto più sotto
precisato per l'anno 1997. Viene assolto mediante l'inoltro da parte delle
aziende private di un prospetto con i seguenti dati:
-
l'indicazione del numero complessivo del personale impiegato alle dipendenze,
distinto per stabilimento, per sesso e per categoria di mestiere;
-
l'indicazione nominativa degli invalidi
e degli altri aventi diritto al collocamento obbligatorio alle dipendenze, del
giorno dell'assunzione e della categoria di appartenenza di ciascuno di essi.
Al
Ministero del Lavoro è demandata l'individuazione degli Uffici e degli organi
ai quali deve essere inviato il prospetto di denuncia in parola; ha facoltà di
fissare una periodicità diversa da quella annuale per l'invio dei prospetti
stessi e può disporre l'integrazione dei relativi contenuti con altre
informazioni utili per l'applicazione della disciplina del collocamento
obbligatorio.
Sono
abrogati gli art.21 e 22 della Legge n. 482/1968 che hanno disciplinato in
precedenza l'obbligo in parola.
Con
il D.M. 16 gennaio 1997 il Ministero del lavoro, secondo le prescrizioni di cui
all'art.5 succitato, ha individuato gli uffici competenti a ricevere i
prospetti denunce dei datori di lavoro interessati.
In
particolare, il predetto decreto ministeriale stabilisce che il prospetto di
cui si parla deve essere trasmesso, entro il mese di gennaio di ciascun anno,
all'Ufficio provinciale del lavoro competente per territorio dai datori di
lavoro privati soggetti alle disposizioni della legge 2 aprile 1968, n.482.
Per i
datori di lavoro privati che hanno sedi in più province, i prospetti devono
essere trasmessi distintamente per le singole province ai rispettivi Uffici
provinciali del lavoro e, complessivamente, all'Ufficio provinciale del lavoro
competente nel territorio in cui è ubicata la sede legale.
Il
decreto ministeriale stabilisce infine che, limitatamente all'anno 1997, le
denunce possono essere trasmesse entro il mese di febbraio 1997.