ASSUNZIONI OBBLIGATORIE: - D.P.R. 30 OTTOBRE 1996 N° 634 - MODIFICHE E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI COMPENSAZIONE TERRITORIALE E DELLE DENUNCE PERIODICHE, -  D.M. 16 GENNAIO 1997 - DENUNCIA PERIODICA ANNO 1997 - PROROGA TERMINE AL 28/2/1997 -

 

 

 

Come è noto (cfr. notiziario mensile n° 10/94) con D.P.R. 18 aprile 1994 n° 345 sono state apportate modifiche alla disciplina concernente i procedimenti di autorizzazione all'esonero parziale, alla compensazione territoriale nonchè al procedimento di denuncia periodica previsti in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 2 aprile 1968 n° 482. L'efficacia di tali norme era stata peraltro sospesa con decreti legge ripetutamente reiterati in attesa dell'adozione di disposizioni modificative al citato D.P.R. 345/94.

La Gazzetta Ufficiale n° 296 del 18 dicembre 1996 ha pubblicato il testo del D.P.R. 30 ottobre 1996 n° 634 che detta tali modifiche normative.

La disciplina risultante dalla vigente formulazione delle norme del DPR 345/1994, che innova la regolamentazione di cui alla citata legge n. 482, può pertanto - per quanto di diretto ed immediato interesse delle imprese - essere così sintetizzata.

1) Procedimento di autorizzazione all'esonero parziale: art. 3, D.P.R. n. 345/1994

Le aziende private che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale di invalidi prevista dall'art.11, comma 1, della Legge 2 aprile 1968, n.482 (15% del personale valido in servizio), possono presentare all'Ufficio Provinciale del Lavoro competente territorialmente una domanda di parziale esonero.

Come nel precedente regime, l'azienda richiedente il provvedimento di esonero deve assumere, in sostituzione degli invalidi,  una equivalente percentuale di orfani e vedove iscritti negli elenchi obbligatori. La mancata assunzione comporta decadenza dal provvedimento esonerativo.

Il provvedimento di esonero è emanato dal Ministero del Lavoro entro 240 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

L'emanazione dei provvedimenti di esonero parziale può essere delegata dal Ministero agli Uffici Provinciali del Lavoro, che opereranno secondo i criteri fissati nella delega.

Il nuovo procedimento sostituisce quello già previsto dall'art.13, Legge n.482/1968, i cui commi 5 e 6 sono espressamente abrogati.

2) Procedimento di autorizzazione alla compensazione territoriale: art.4, D.P.R. n. 345/1994

Interessa le aziende private che svolgono attività in più di una provincia, le quali intendono assumere in una o più province un numero di mutilati ed invalidi ed altri aventi diritto superiore a quello prescritto, portando l'eccedenza a compenso del minor numero di appartenenti alle corrispondenti categorie protette assunti nelle altre province. In tale caso le aziende interessate devono presentare motivata e documentata richiesta al Ministero  del Lavoro, il quale valutata la situazione in ogni singola provincia, può autorizzare la compensazione territoriale con provvedimento da emanare nel termine di 180 giorni.

La competenza ad adottare i provvedimenti di compensazione territoriale può essere delegata dal Ministero del Lavoro agli Uffici Provinciali, che opereranno secondo i criteri fissati nella delega.

E' abrogato l'art.17, comma 1, lett. f), Legge n.482/1968, che prevedeva l'acquisizione del parere della Commissione Provinciale per il collocamento obbligatorio delle richieste di esonero parziale e di compensazione territoriale.

3) Denunce periodiche: D.P.R. n. 345/1994 - D.M. 16 gennaio 1997

L'art.5 disciplina la periodicità ed i contenuti delle note denunce concernenti il personale occupato obbligatoriamente, cui sono tenuti i datori di lavoro privati soggetti alla disciplina del collocamento obbligatorio.

L'obbligo dell'invio di tali denunce diviene da semestrale ad annuale, e deve essere ottemperato entro il mese di gennaio di ciascun anno, salvo quanto più sotto precisato per l'anno 1997. Viene assolto mediante l'inoltro da parte delle aziende private di un prospetto con i seguenti dati:

- l'indicazione del numero complessivo del personale impiegato alle dipendenze, distinto per stabilimento, per sesso e per categoria di mestiere;

- l'indicazione nominativa  degli invalidi e degli altri aventi diritto al collocamento obbligatorio alle dipendenze, del giorno dell'assunzione e della categoria di appartenenza di ciascuno di essi.

Al Ministero del Lavoro è demandata l'individuazione degli Uffici e degli organi ai quali deve essere inviato il prospetto di denuncia in parola; ha facoltà di fissare una periodicità diversa da quella annuale per l'invio dei prospetti stessi e può disporre l'integrazione dei relativi contenuti con altre informazioni utili per l'applicazione della disciplina del collocamento obbligatorio.

Sono abrogati gli art.21 e 22 della Legge n. 482/1968 che hanno disciplinato in precedenza l'obbligo in parola.

Con il D.M. 16 gennaio 1997 il Ministero del lavoro, secondo le prescrizioni di cui all'art.5 succitato, ha individuato gli uffici competenti a ricevere i prospetti denunce dei datori di lavoro interessati.

In particolare, il predetto decreto ministeriale stabilisce che il prospetto di cui si parla deve essere trasmesso, entro il mese di gennaio di ciascun anno, all'Ufficio provinciale del lavoro competente per territorio dai datori di lavoro privati soggetti alle disposizioni della legge 2 aprile 1968, n.482.

Per i datori di lavoro privati che hanno sedi in più province, i prospetti devono essere trasmessi distintamente per le singole province ai rispettivi Uffici provinciali del lavoro e, complessivamente, all'Ufficio provinciale del lavoro competente nel territorio in cui è ubicata la sede legale.

Il decreto ministeriale stabilisce infine che, limitatamente all'anno 1997, le denunce possono essere trasmesse entro il mese di febbraio 1997.