TRASPORTI
ECCEZIONALI:
A)
PROROGA DELLE AUTORIZZAZIONI FINO AL 30 GIUGNO 1997
B)
MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA
La
validità delle autorizzazioni al trasporto eccezionale, già rilasciate alla
data del 31 dicembre 1996, è stata prorogata fino al 30 giugno 1997 (D.L.
n.670/96).
Scopo
del rinvio è dar modo agli enti proprietari e concessionari delle strade di
adeguare le loro procedure interne alle variazioni apportate - in tema di
autorizzazioni - dalle recenti modifiche del Regolamento al Codice della
strada.
La
proroga è condizionata al pagamento, se dovuto, dell'indennizzo di usura.
Il
Ministero dei lavori pubblici, con circolare n. 87 del 10 gennaio 1997, ha
precisato, infatti, che la proroga delle autorizzazioni non esime dal pagamento
dell'indennizzo d'usura se dovuto. Pertanto i soggetti titolari di
autorizzazioni con scadenza 31/12/96 dovranno provvedere al pagamento
dell'indennizzo d'usura entro il 31/1/97 e dovranno allegare la ricevuta di
versamento all'autorizzazione in proroga.
Nel
caso di autorizzazioni già rilasciate con scadenza successiva al 31/12/96 il
pagamento integrativo per il periodo compreso tra la data di scadenza ed il
30/6/97 dovrà essere effettuato prima della suddetta data di scadenza.
Con
lo stesso Decreto legge è stata rinviata al 1° luglio l'applicazione delle
nuove disposizioni, previste dallo stesso Regolamento, sulla scorta tecnica.
Fino
a tale data, pertanto, i servizi di scorta continueranno a funzionare come per
il passato, e cioè con la discrezionalità della Polizia stradale di delegare
tali servizi a scorte aziendali.
Nel
Supplemento ordinario n. 212 alla G.U. del 4/12/96 è stato pubblicato il D.P.R.
16/9/96, n. 610 che riporta le modifiche al Regolamento di attuazione del nuovo
Codice della strada.
Tali
modifiche interessano diversi aspetti delle norme di circolazione ma, in
particolare, modificano alcune disposizioni relative ai trasporti eccezionali.
Si
segnalano di seguito le principali novità di interesse del settore e si ricorda
infine che gli uffici del Collegio restano a disposizione per ogni ulteriore
chiarimento che si rendesse necessario.
Nuove
modalità di versamento dell'indennizzo d'usura per i rimorchi degli autotreni
destinati al trasporto esclusivo di macchine operatrici
I
rimorchi degli autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico
non superiore a 56 t., formati con motrice classificata mezzo d'opera o
dichiarata idonea a formare autoarticolati mezzi d'opera, e con rimorchio o
semirimorchio destinato al trasporto esclusivo di macchine operatrici da
cantiere devono versare l'indennizzo d'usura in base ai valori valutati
convenzionalmente ai sensi dell'art. 18 del Regolamento e non più per un
importo pari alla tassa di possesso (bollo).
Gli
importi conseguenti alle valutazioni convenzionali sono versati in ragione di:
·
7/10 alle amministrazioni regionali;
·
3/10 al compartimento ANAS competente per territorio.
Le
ricevute dei relativi versamenti devono essere allegate alle rispettive domande
di autorizzazione.
Su
domanda del richiedente l'autorizzazione, detti importi possono essere versati
in soluzioni non inferiori a 4 mesi; in tal caso l'autorizzazione avrà pari
valore temporale.
La
tabella che si allega di seguito riporta gli importi aggiornati dovuti per il
1997.
Autorizzazioni
periodiche
Fra
le norme modificate del Regolamento ve ne sono alcune che riguardano le
autorizzazione periodiche rilasciate per i trasporti eccezionali. In
particolare sono stati stabiliti nuovi limiti dimensionali dei veicoli per i quali
possono essere rilasciate le suddette autorizzazioni. Tali limiti risultano
essere:
·
altezza 4,30 m, larghezza 3,00 m, lunghezza 20,00 m;
·
altezza 4,30 m, larghezza 2,50 m, lunghezza 25,00 m.
E'
stato stabilito, inoltre, che le autorizzazioni periodiche sono altresì
rilasciate per le seguenti categorie di veicoli:
·
veicoli per uso speciale (es. autogru);
·
autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a
56 t., formati con motrice classificata mezzo d'opera o dichiarata idonea a
formare autoarticolati mezzi d'opera, e con rimorchio o semirimorchio destinato
al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere anche se superano le
dimensioni prescritte dall'articolo 61 del Codice della strada;
·
veicoli che trasportano, in quanto adeguatamente e permanentemente allestiti,
pali per linee elettriche, telefoniche o di pubblica illuminazione, purché non
eccedenti con il carico le dimensioni in larghezza e in altezza di cui
all'art.61 (2,55 m e 4,00 m) del Codice, ed aventi lunghezza massima di 14 m.
La parte a sbalzo anteriore non deve eccedere 2,50 m misurati dal centro
dell'asse anteriore.