CONDONO
EDILIZIO - LA SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE DEI REATI EDILIZI OPERA ANCHE PER
I PERIODI COPERTI DA DECRETI-LEGGE NON CONVERTITI
(Cass. SS.UU. pen., Sent. 13 febbraio 1997, n. 1283, parte I)
Secondo le Sezioni Unite penali della Cassazione nel calcolo
complessivo dei periodi di sospensione della prescrizione dei reati edilizi
devono essere computati anche i periodi disposti dai decreti-legge in materia
di condono edilizio non convertiti (nn. 468, 551 e 649 del 1994), senza che per
questo venga violato il principio costituzionale secondo il quale i
decreti-legge perdono efficacia sin dall'inizio in caso di mancata conversione
(art. 77 Cost.).
Condono
e decreti-legge
L'intera legislazione relativa al condono edilizio è ispirata
all'unico fine di riordinare la materia della regolamentazione del territorio e
la norma deve essere interpretata nello spirito di tale finalità senza vuoti né
fratture.
La disciplina dell'art. 39 della legge n. 724 si richiama ai
decreti-legge non convertiti sia facendo salvi i provvedimenti emanati per la
determinazione delle modalità di versamento, riscossione e rimborso
dell'oblazione, sia prevedendo che le somme versate in adempimento delle norme
contenute nei decreti-legge non convertiti siano portate in riduzione
dell'importo complessivo dell'oblazione da versare.
I richiami lasciano intendere l'esistenza di uno stretto rapporto
tra la legge e i provvedimenti non convertiti, sia perché è espressamente
prevista la sostituzione di norme incompatibili, sia nella dichiarata salvezza
delle "disposizioni riferite ai termini di versamento
dell'oblazione".
Tale ultimo richiamo non avrebbe senso, insieme ai termini di
versamento, se non si dovesse fare anche riferimento alla sospensione dei
procedimenti penali in corso che di detti termini costituivano effetto
strettamente collegato e necessario.
Effetti
dei decreti-legge non convertiti
L'irreversibilità degli effetti dei decreti-legge non convertiti
deve essere riconosciuta, a parere dei giudici, anche all'istituto della
sospensione automatica del procedimento penale, perché, una volta intervenuta,
produce i suoi effetti in maniera definitiva sul computo del termine di
prescrizione (art. 159 c.p.).
Sospensione
La sospensione disposta dalla legge dell'esercizio del potere
giurisdizionale costituisce un caso classico di impedimento legale
all'esercizio del diritto o dell'azione (civile o penale), al cui titolare,
pertanto, non può essere addebitata quella inerzia di attività sulla quale si
basa il fondamento della prescrizione.
Questa, se sospesa con atto avente forza di legge (quale appunto
il decreto-legge), e per il tempo in cui è sospesa per legge, non può
continuare il suo corso a causa dell'impedimento che ne ostacola in modo
cogente l'esercizio.
Proprio perché questo effetto (sospensivo) si è irreversibilmente
consumato per e durante il tempo di vigenza dell'atto avente forza di legge, lo
stesso, una volta verificatosi e esauritosi in quell'arco temporale, non può
venire meno ora per allora per la successiva decadenza del decreto-legge che lo
aveva definitivamente prodotto.