I.N.A.I.L.:
A)
AUTOLIQUIDAZIONE 1997 - ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE
B)
DENUNCIA NOMINATIVA DEI LAVORATORI ASSICURATI
A)
Autoliquidazione 1997
Entro
il 20 febbraio 1997 dovranno essere espletati gli adempimenti per
l'autoliquidazione dei premi assicurativi INAIL relativi all'anno 1996
(regolazione del premio) e all'anno 1997 (anticipo rata premio).
Si
riepilogano qui di seguito gli adempimenti in parola.
Dichiarazione
retribuzioni anno 1996
1)
Presentazione della dichiarazione anno 1996
Come
è noto la dichiarazione in parola deve essere presentata all'INAIL entro il 20
febbraio 1997. L'assolvimento dell'obbligo può essere espletato mediante la
presentazione della denuncia in questione presso la competente sede INAIL
oppure con l'invio della stessa a mezzo raccomandata A.R.. Si informa che,
anche quest'anno, a seguito di una iniziativa tra la locale sede INAIL e lo
scrivente Collegio l'adempimento in
parola potrà essere eseguito presso la sede sociale del Collegio. Infatti nei
sottoindicati giorni e nelle fasce orarie a lato degli stessi precisate sarà
possibile consegnare la dichiarazione delle retribuzioni ad un funzionario
dell'INAIL presente presso la sede del Collegio, a Brescia in Via Foscolo n.6,
che rilascerà debita ricevuta per tale adempimento. Inoltre al funzionario
dell'INAIL sarà possibile richiedere anche informazioni di carattere generale
sull'autoliquidazione.
Il
precitato servizio sarà svolto nelle seguenti giornate:
martedì 18/2/97 dalle ore 8,30 alle ore 13,00;
mercoledì
19/2/97 dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 17,00;
giovedì 20/2/97 dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e
dalle ore 14,30 alle ore 17,00.
2)
Modalità di redazione della dichiarazione
La
dichiarazione delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti nell'anno
1996 dovrà essere effettuata utilizzando l'apposito modello di denuncia (10 SM)
inviato alle imprese dall'INAIL.
Per
quanto attiene le modalità di redazione della dichiarazione in parola, nel
rinviare alle precedenti note informative, si ricorda che i campi relativi ai
dati statistici devono essere obbligatoriamente compilati e che in assenza di
dati va indicata la cifra O, in quanto la mancata compilazione dei citati campi
comporta l'applicazione della nota sanzione amministrativa.
Si
illustrano qui di seguito gli aspetti innovativi e di particolare interesse.
Retribuzione
convenzionale per i soci di imprese industriali che prestano attività manuale o
di sovraintendenza.
Con
riferimento a quanto comunicato in materia sul Notiziario mensile n° 2/96 si
informa che il Ministero del Lavoro, con proprio decreto del 16 dicembre
1996, ha fissato per la provincia di
Brescia con decorrenza dal 1° gennaio 1996 in £. 70.000= la retribuzione
convenzionale giornaliera da valere come base imponibile per il calcolo dei
premi assicurativi, nonchè ai fini risarcitivi, per i soggetti di cui ai punti
6 e 7 dell'art.4 del T.U. 30.6.1965 n° 1124.
La
retribuzione convenzionale giornaliera, da inserire nelle retribuzioni
dell'anno 1996 ai fini dell'autoliquidazione, vale, ai fini contributivi e
risarcitivi, per i seguenti soggetti:
- il
coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli
affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestano con o senza
retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale o di sovraintendenza al
lavoro manuale dei prestatori dipendenti;
- i
soci di cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque
denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale o di
sovraintendenza al lavoro manuale dei prestatori dipendenti;
- gli
associati in partecipazione, di cui all'art. 2549 e segg. del Codice Civile, i
quali prestino opera manuale, oppure di sovraintendenza al lavoro manuale
subordinato altrui.
Per
le imprese industriali l'interesse dell'obbligo assicurativo sopra rammentato è
principalmente riferito ai soci che prestano opera manuale o di
sovraintendenza al lavoro subordinato
manuale altrui.
Si
evidenzia infine che l'importo convenzionale di £. 70.000= giornaliere vale
anche per il 1997 e che rimarrà in vigore fino ad una eventuale modifica, a
mezzo di futuro provvedimento.
Retribuzione
per i dipendenti occupati a tempo parziale.
Come
è noto (cfr. nota supplemento n° 3 al notiziario mensile n° 1/96) a seguito dei
nuovi criteri introdotti per la determinazione dell'imponibile contributivo ai
fini del calcolo del premio dovuto in caso di rapporto a tempo parziale, la
retribuzione imponibile va ragguagliata alle ore di lavoro effettivamente prestate.
Pertanto
al fine della pratica applicazione della norma in parola la determinazione
dell'imponibile contributivo per i rapporti di lavoro a tempo parziale dovrà essere eseguita come segue:
1)
Calcolo della retribuzione tabellare oraria
Tale
importo si ottiene dividendo la retribuzione minima annua (con esclusione
quindi di altri istituti contrattuali quali ad esempio contingenza, scatti di
anzianità, indennità territoriale ecc.), prevista dal vigente c.c.n.l. per i
lavoratori della stessa categoria lavoranti a tempo pieno, per la durata annua
espressa in ore della stessa prestazione. Si precisa che la retribuzione annua
deve essere calcolata con riferimento anche alla 13ª 14ª ed eventuale 15ª
mensilità.
2)
Raffronto tra la retribuzione tabellare oraria ed il minimale orario
Calcolata
la retribuzione tabellare oraria come più sopra specificato bisogna procedere
al raffronto tra tale retribuzione ed il minimale orario fissato per i rapporti
a part-time per l'anno 1996 in £. 9.409,35, al fine di individuare quello di
maggior importo.
3)
Determinato l'importo orario cui si dovrà fare riferimento lo stesso dovrà
essere moltiplicato per le ore comunque
retribuite al dipendente con contratto part-time ottenendo in tale modo
la retribuzione da denunciare.
Riduzione
contributiva art.29 legge 341/95
Il
modello 10 SM presenta due campi nei quali dovranno essere indicati
separatamente gli importi della riduzione contributiva di cui all'art.29 della
legge 341/95 che competono sulla regolazione 1996 e sull'ammontare del premio
anticipato 1997.
Per
quanto attiene le modalità di calcolo della riduzione contributiva non si
registrano variazioni e si rinvia quindi a quanto già illustrato nel 1996.
RATA
PREMIO DA ANTICIPARE
Per
quanto attiene la rata premio da anticipare dovranno essere seguite le ben note
modalità, tenendo presente che: la riduzione compete per la rata anticipo 1997,
nella misura dell'11,50%. L'aumento della riduzione dal 9,50% all'11,50% è
stabilito da un provvedimento che nel momento in cui si forma la presente nota
non è stato ancora pubblicato sulla G.U.. Si fa riserva di ulteriori
precisazioni.
Premio
silicosi
Le
imprese tenute al versamento del premio supplementare per la silicosi
calcoleranno l'importo della riduzione contributiva anche su detto premio. Si precisa che negli appositi riquadri del
mod. 10SM dovranno essere indicati gli importi della riduzione contributiva
spettante sul premio per la silicosi unitamente a quelle spettanti per
l'assicurazione infortuni.
ADDIZIONALE
1% ART.181
Si
sottolinea infine che l'addizionale 1% del premio di cui all'art.181 T.U. dovrà
essere calcolata al netto della
riduzione contributiva in parola.
Autoliquidazione
premi 1996 - 1997
Entro
la surrichiamata data del 20 febbraio 1997 le imprese dovranno provvedere alla
operazione di autoconguaglio premi relativamente al saldo dovuto per l'anno
1996 ed all'anticipo per l'anno 1997. Le modalità della autoliquidazione sono
sostanzialmente idenitiche a quelle sino ad ora adottate. Si ricorda peraltro che: le retribuzioni presunte cui
fare riferimento per la determinazione dell'anticipo 1997 sono quelle
effettivamente denunciate per l'anno 1996 salvo importi inferiori che dovranno
essere comunicati entro il nuovo termine del 20-2-1997 alla competente sede
INAIL (cfr. nota supplemento n° 4 al notiziario mensile n° 11/96).
DM
18.3.1996 - Riduzione dal 1° gennaio 1997 del 5% del premio INAIL applicato
PER
LE SOLE IMPRESE CON MENO DI 16 ADDETTI
Si fa
seguito a quanto precedentemente comunicato in materia (cfr. nota supplemento
n° 4 al notiziario mensile n. 11/96) per informare che l'INAIL ha reso noto il
regolamento di attuazione del D.M. 18 marzo 1996.
Come
è noto il provvedimento in parola riguarda le imprese che occupano fino a 15
dipendenti, titolari di posizioni assicurative presso l'I.N.A.I.L. da almeno un
biennio, classificate con il tasso medio di tariffa o tasso medio ponderato
superiore al 30 per mille (vi rientrano pertanto le imprese esercenti attività
edile), le quali si siano attenute, alle scadenze fissate, alle disposizioni in
materia di igiene, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro previste dal
Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n.626, come modificato dal Decreto
Legislativo 19 marzo 1996, n.242, ed abbiano provveduto ai relativi
adempimenti.
La
Direzione Generale dell'INAIL ha emanato con circolare n° 5 del 21 gennaio 1997
le relative istruzioni applicative che si riepilogano qui di seguito.
Datori
di lavoro interessati
Il
beneficio viene attribuito per un triennio e in via sperimentale, a far data
dal 1° gennaio 1997, ai datori di lavoro che, al 1° gennaio dell'anno di
riferimento, risultino titolari di posizione assicurativa da almeno un biennio.
Il
titolare di più rapporti assicurativi può ottenere il beneficio per ogni
posizione purchè ciascuna di esse risponda ai requisiti richiesti.
La
riduzione non si applica ai premi speciali unitari versati per i titolari di
aziende artigiane, anche in forma societaria, con o senza dipendenti, in quanto
come titolari-datori di lavoro non sono soggetti per sè stessi agli obblighi
previsti dai decreti-legislativi n.626/94 e n.242/96.
Addetti
Per
addetto va inteso ogni soggetto assicurato. Sono, pertanto, da computare tra
gli addetti, oltre ai lavoratori dipendenti, ai soci, agli associati in
partecipazione, ai familiari coadiuvanti e agli apprendisti, anche i lavoratori
assunti con contratto di formazione e lavoro ed il personale assunto con
contratto part-time.
Per
quanto attiene poi al numero degli addetti, esso deve risultare inferiore a
sedici alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento. Tale condizione va
riferita al singolo rapporto assicurativo e può quindi riguardare anche più
posizioni assicurative accese da uno stesso datore di lavoro.
Modalità
di erogazione del beneficio
Verificata
la presenza, alla data del 1° gennaio 1997, dei requisiti richiesti per fruire
del beneficio, il datore di lavoro deve presentare - entro e non oltre il 20
febbraio 1997 - alla Sede Inail territorialmente competente apposita domanda,
come da fac-simile allegato, e contestualmente procedere alla riduzione del
premio esclusivamente all'atto dell'autoliquidazione.
Relativamente
all'autoliquidazione 1996/97, il beneficio s'intende limitato alla sola rata
anticipata del premio 1997, in quanto la regolazione del premio 1996 non
rientra nella previsione della disciplina in esame.
In
concreto il datore di lavoro provvederà pertanto a:
-
calcolare il premio comprensivo dell'eventuale supplemento per la
silicosi/asbestosi;
-
detrarre eventuali altre agevolazioni (riduzione contributiva Legge
"341");
-
applicare sul premio così risultante la riduzione del 5 per cento;
-
calcolare infine sul premio così depurato l'addizionale (1% art. 181).
Decadenza
dal beneficio
E'
prevista la decadenza dal beneficio, per l'intero triennio e senza possibilità
di sanatoria, in caso di mancato adeguamento alle misure di igiene, sicurezza e
prevenzione, alle scadenze fissate per legge (decreti legislativi nn. 626/94 e
242/96), in qualsiasi momento accertato dagli Organi di Vigilanza competenti (U.S.L.,
Ispettorato del lavoro e Vigili del fuoco).
La
mancanza dei requisiti di tasso e/o del numero degli addetti rispettivamente al
1° gennaio 1997, al 1° gennaio 1998 e al 1° gennaio 1999, - accertata, in
qualsiasi momento, d'ufficio o da funzionari di vigilanza (Inail, Inps,
Ispettorato del lavoro) - comporta la perdita del beneficio per l'anno di
riferimento.
Le
variazioni di classificazione e/o del numero degli addetti, intervenute in
corso d'anno, non incidono invece sull'attribuzione della riduzione.
La
revoca del beneficio, da adottarsi con provvedimento adeguatamente motivato,
comporta il ricalcolo dell'autoliquidazione per il recupero dello sconto con
l'aggravio delle relative sanzioni civili e amministrative.
Vigilanza
L'attività
di vigilanza sulle dichiarazioni rese dai datori di lavoro, ai fini di fruire
del beneficio in parola, è demandata alle USSL ed agli Ispettorati del Lavoro
competenti per territorio, ai quali l'I.N.A.I.L., entro il 31 luglio di
ciascuno dei tre anni interessati al beneficio, trasmetterà l'elenco delle
imprese che usufruiscono della riduzione in parola.
B)
Denuncia nominativa dei lavoratori assicurati
Entro
il 20 febbraio 1997 le imprese devono provvedere alla denuncia nominativa delle
persone assicurate presso l'INAIL.
Si riepilogano
qui di seguito le modalità per l'adempimento in parola.
Datori
di lavoro obbligati
Sono
tenuti alla denuncia nominativa tutti i datori di lavoro titolari di posizioni
assicurative INAIL, con esclusione delle aziende intestatarie di posizioni assicurative
cessate in data anteriore al 31 dicembre 1992.
Termine
di presentazione e contenuto della denuncia
Vanno
distinte le sottoriportate ipotesi
A)
Imprese titolari di posizioni assicurative in essere al 20 febbraio 1997 e per
le quali sia stata già presentata denuncia nominativa negli anni 1995 e/o 1996
Termine
di presentazione: 20 febbraio 1997
Contenuto
della denuncia:
Codice
fiscale, data di variazione (inizio o cessazione del rapporto di lavoro) e
codice della variazione, riguardanti soggetti il cui rapporto di lavoro sia
cessato ovvero iniziato nell'anno 1996
B)
Imprese titolari di nuove posizioni assicurative o che comunque non abbiano mai
presentato la denuncia nominativa
Termine:
in occasione della prima autoliquidazione cui sono soggette, entro la data di
scadenza fissata con l'invio del primo mod. 10 SM. Qualora la prima
autoliquidazione abbia già avuto luogo, l'azienda che in tale occasione abbia
omesso di effettuare la denuncia nominativa potrà provvedervi contestualmente
alla successiva autoliquidazione, entro il 20 febbraio 1997.
Contenuto:
*
Codice fiscale di tutti i soggetti in forza alla data di inizio dell'attività
assicurata, se successiva al 31 dicembre 1992, ovvero in forza a quest'ultima
data, ove l'inizio dell'attività sia anteriore;
*
Codice fiscale, data di variazione (inizio o cessazione del rapporto di
lavoro), codice della variazione, riguardanti i soggetti il cui rapporto di
lavoro sia iniziato o cessato dopo la data di inizio dell'attività assicurata,
se successiva al 31 dicembre 1992, ovvero dopo quest'ultima data, in caso di
attività iniziata anteriormente.
C)
Imprese titolari di posizioni assicurative cessate
Termine:
in occasione dell'autoliquidazione cui sono soggette, entro il giorno 20 del
secondo mese successivo alla cessazione della posizione assicurativa.
Contenuto:
Codice fiscale, data di variazione (inizio o cessazione del rapporto di
lavoro), codice della variazione riguardanti i soli soggetti il cui rapporto di
lavoro sia iniziato o cessato anteriormente alla data di cessazione della
posizione assicurativa.
Qualora
la posizione assicurativa sia cessata tra il 1993 e il 1996 e l'ultima
autoliquidazione abbia già avuto luogo, l'azienda che in tale occasione abbia
omesso di effettuare la denuncia nominativa potrà provvedervi contestualmente
alla prossima autoliquidazione cui la stessa azienda debba eventualmente
ottemperare, entro il 20 febbraio 1997, per altre posizioni assicurative di cui
sia titolare.
Modalità
di denuncia
La
denuncia deve essere effettuata distintamente per singola posizione
assicurativa ed anche per i trasferimenti di soggetti da una posizione
assicurativa ad un'altra nell'ambito della stessa azienda.
In
caso di accentramento di posizioni assicurative deve essere presentata una
denuncia per ogni singola sottoposizione accentrata.
La
presentazione della denuncia può avvenire, alternativamente, attraverso tre
strumenti:
a)
Modulo cartaceo a lettura ottica disponibile presso le Sedi Inail.
In
caso di utilizzo di tale strumento, il termine di presentazione resta fissato
al 20 febbraio 1997. Non sono stati predisposti moduli cartacei a
trascinamento;
b)
Supporti magnetici predisposti dai soggetti interessati sulla base di
specifiche tecniche fornite dall'Inail.
Le
specifiche in questione sono riportate in un'apposita sezione di un
opuscolo-guida, disponibile presso le Sedi Inail;
c)
Software su Floppy disck (Dna 1997), realizzato dall'Inail e distribuito
gratuitamente presso le Sedi dell'Istituto.
L'utilizzo
di supporti magnetici sub b) e c) consentirà di effettuare la denuncia entro il
20 aprile 1997.
Sanzioni
E'
opportuno evidenziare che l'omissione di denuncia o l'errata comunicazione
comportano, per ciascun nominativo interessato, l'applicazione di una sanzione
amministrativa di £. 20.000=.
Anche
la denuncia nominativa potrà essere consegnata presso la sede del Collegio al
funzionario INAIL presente nei giorni e agli orari già indicati.