I.N.A.I.L.:

A) AUTOLIQUIDAZIONE 1997 - ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE

B) DENUNCIA NOMINATIVA DEI LAVORATORI ASSICURATI

 

 

 

A) Autoliquidazione 1997

Entro il 20 febbraio 1997 dovranno essere espletati gli adempimenti per l'autoliquidazione dei premi assicurativi INAIL relativi all'anno 1996 (regolazione del premio) e all'anno 1997 (anticipo rata premio).

Si riepilogano qui di seguito gli adempimenti in parola.

Dichiarazione retribuzioni anno 1996

1) Presentazione della dichiarazione anno 1996

Come è noto la dichiarazione in parola deve essere presentata all'INAIL entro il 20 febbraio 1997. L'assolvimento dell'obbligo può essere espletato mediante la presentazione della denuncia in questione presso la competente sede INAIL oppure con l'invio della stessa a mezzo raccomandata A.R.. Si informa che, anche quest'anno, a seguito di una iniziativa tra la locale sede INAIL e lo scrivente Collegio  l'adempimento in parola potrà essere eseguito presso la sede sociale del Collegio. Infatti nei sottoindicati giorni e nelle fasce orarie a lato degli stessi precisate sarà possibile consegnare la dichiarazione delle retribuzioni ad un funzionario dell'INAIL presente presso la sede del Collegio, a Brescia in Via Foscolo n.6, che rilascerà debita ricevuta per tale adempimento. Inoltre al funzionario dell'INAIL sarà possibile richiedere anche informazioni di carattere generale sull'autoliquidazione.

Il precitato servizio sarà svolto nelle seguenti giornate:

martedì     18/2/97 dalle ore 8,30 alle ore 13,00;

mercoledì 19/2/97 dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 17,00;

giovedì     20/2/97 dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 17,00.

 

2) Modalità di redazione della dichiarazione

La dichiarazione delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti nell'anno 1996 dovrà essere effettuata utilizzando l'apposito modello di denuncia (10 SM) inviato alle imprese dall'INAIL.

Per quanto attiene le modalità di redazione della dichiarazione in parola, nel rinviare alle precedenti note informative, si ricorda che i campi relativi ai dati statistici devono essere obbligatoriamente compilati e che in assenza di dati va indicata la cifra O, in quanto la mancata compilazione dei citati campi comporta l'applicazione della nota sanzione amministrativa.

Si illustrano qui di seguito gli aspetti innovativi e di particolare interesse.

 

Retribuzione convenzionale per i soci di imprese industriali che prestano attività manuale o di sovraintendenza.

Con riferimento a quanto comunicato in materia sul Notiziario mensile n° 2/96 si informa che il Ministero del Lavoro, con proprio decreto del 16 dicembre 1996,  ha fissato per la provincia di Brescia con decorrenza dal 1° gennaio 1996 in £. 70.000= la retribuzione convenzionale giornaliera da valere come base imponibile per il calcolo dei premi assicurativi, nonchè ai fini risarcitivi, per i soggetti di cui ai punti 6 e 7 dell'art.4 del T.U. 30.6.1965 n° 1124.

La retribuzione convenzionale giornaliera, da inserire nelle retribuzioni dell'anno 1996 ai fini dell'autoliquidazione, vale, ai fini contributivi e risarcitivi, per i seguenti soggetti:

- il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale o di sovraintendenza al lavoro manuale dei prestatori dipendenti;

- i soci di cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale o di sovraintendenza al lavoro manuale dei prestatori dipendenti;

- gli associati in partecipazione, di cui all'art. 2549 e segg. del Codice Civile, i quali prestino opera manuale, oppure di sovraintendenza al lavoro manuale subordinato altrui.

Per le imprese industriali l'interesse dell'obbligo assicurativo sopra rammentato è principalmente riferito ai soci che prestano opera manuale o di sovraintendenza  al lavoro subordinato manuale altrui.

Si evidenzia infine che l'importo convenzionale di £. 70.000= giornaliere vale anche per il 1997 e che rimarrà in vigore fino ad una eventuale modifica, a mezzo di futuro provvedimento.

 

Retribuzione per i dipendenti occupati a tempo parziale.

Come è noto (cfr. nota supplemento n° 3 al notiziario mensile n° 1/96) a seguito dei nuovi criteri introdotti per la determinazione dell'imponibile contributivo ai fini del calcolo del premio dovuto in caso di rapporto a tempo parziale, la retribuzione imponibile va ragguagliata alle ore di lavoro effettivamente prestate.

Pertanto al fine della pratica applicazione della norma in parola la determinazione dell'imponibile contributivo per i rapporti di lavoro a tempo parziale  dovrà essere eseguita come segue:

1) Calcolo della retribuzione tabellare oraria

Tale importo si ottiene dividendo la retribuzione minima annua (con esclusione quindi di altri istituti contrattuali quali ad esempio contingenza, scatti di anzianità, indennità territoriale ecc.), prevista dal vigente c.c.n.l. per i lavoratori della stessa categoria lavoranti a tempo pieno, per la durata annua espressa in ore della stessa prestazione. Si precisa che la retribuzione annua deve essere calcolata con riferimento anche alla 13ª 14ª ed eventuale 15ª mensilità.

2) Raffronto tra la retribuzione tabellare oraria ed il minimale orario

Calcolata la retribuzione tabellare oraria come più sopra specificato bisogna procedere al raffronto tra tale retribuzione ed il minimale orario fissato per i rapporti a part-time per l'anno 1996 in £. 9.409,35, al fine di individuare quello di maggior importo.

3) Determinato l'importo orario cui si dovrà fare riferimento lo stesso dovrà essere moltiplicato per le ore comunque  retribuite al dipendente con contratto part-time ottenendo in tale modo la retribuzione da denunciare.

 

Riduzione contributiva art.29 legge 341/95

Il modello 10 SM presenta due campi nei quali dovranno essere indicati separatamente gli importi della riduzione contributiva di cui all'art.29 della legge 341/95 che competono sulla regolazione 1996 e sull'ammontare del premio anticipato 1997.

Per quanto attiene le modalità di calcolo della riduzione contributiva non si registrano variazioni e si rinvia quindi a quanto già illustrato nel 1996.

RATA PREMIO DA ANTICIPARE

Per quanto attiene la rata premio da anticipare dovranno essere seguite le ben note modalità, tenendo presente che: la riduzione compete per la rata anticipo 1997, nella misura dell'11,50%. L'aumento della riduzione dal 9,50% all'11,50% è stabilito da un provvedimento che nel momento in cui si forma la presente nota non è stato ancora pubblicato sulla G.U.. Si fa riserva di ulteriori precisazioni.

Premio silicosi

Le imprese tenute al versamento del premio supplementare per la silicosi calcoleranno l'importo della riduzione contributiva anche su detto premio.  Si precisa che negli appositi riquadri del mod. 10SM dovranno essere indicati gli importi della riduzione contributiva spettante sul premio per la silicosi unitamente a quelle spettanti per l'assicurazione infortuni.

ADDIZIONALE 1% ART.181

Si sottolinea infine che l'addizionale 1% del premio di cui all'art.181 T.U. dovrà essere calcolata  al netto della riduzione contributiva in parola.

Autoliquidazione premi 1996 - 1997

Entro la surrichiamata data del 20 febbraio 1997 le imprese dovranno provvedere alla operazione di autoconguaglio premi relativamente al saldo dovuto per l'anno 1996 ed all'anticipo per l'anno 1997. Le modalità della autoliquidazione sono sostanzialmente idenitiche a quelle sino ad ora  adottate. Si ricorda peraltro che: le retribuzioni presunte cui fare riferimento per la determinazione dell'anticipo 1997 sono quelle effettivamente denunciate per l'anno 1996 salvo importi inferiori che dovranno essere comunicati entro il nuovo termine del 20-2-1997 alla competente sede INAIL (cfr. nota supplemento n°  4  al notiziario mensile n° 11/96).

 

DM 18.3.1996 - Riduzione dal 1° gennaio 1997 del 5% del premio INAIL applicato

PER LE SOLE IMPRESE CON MENO DI 16 ADDETTI

 

Si fa seguito a quanto precedentemente comunicato in materia (cfr. nota supplemento n° 4 al notiziario mensile n. 11/96) per informare che l'INAIL ha reso noto il regolamento di attuazione del D.M. 18 marzo 1996.

Come è noto il provvedimento in parola riguarda le imprese che occupano fino a 15 dipendenti, titolari di posizioni assicurative presso l'I.N.A.I.L. da almeno un biennio, classificate con il tasso medio di tariffa o tasso medio ponderato superiore al 30 per mille (vi rientrano pertanto le imprese esercenti attività edile), le quali si siano attenute, alle scadenze fissate, alle disposizioni in materia di igiene, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro previste dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n.626, come modificato dal Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n.242, ed abbiano provveduto ai relativi adempimenti.

La Direzione Generale dell'INAIL ha emanato con circolare n° 5 del 21 gennaio 1997 le relative istruzioni applicative che si riepilogano qui di seguito.

Datori di lavoro interessati

Il beneficio viene attribuito per un triennio e in via sperimentale, a far data dal 1° gennaio 1997, ai datori di lavoro che, al 1° gennaio dell'anno di riferimento, risultino titolari di posizione assicurativa da almeno un biennio.

Il titolare di più rapporti assicurativi può ottenere il beneficio per ogni posizione purchè ciascuna di esse risponda ai requisiti richiesti.

La riduzione non si applica ai premi speciali unitari versati per i titolari di aziende artigiane, anche in forma societaria, con o senza dipendenti, in quanto come titolari-datori di lavoro non sono soggetti per sè stessi agli obblighi previsti dai decreti-legislativi n.626/94 e n.242/96.

Addetti

Per addetto va inteso ogni soggetto assicurato. Sono, pertanto, da computare tra gli addetti, oltre ai lavoratori dipendenti, ai soci, agli associati in partecipazione, ai familiari coadiuvanti e agli apprendisti, anche i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ed il personale assunto con contratto part-time.

Per quanto attiene poi al numero degli addetti, esso deve risultare inferiore a sedici alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento. Tale condizione va riferita al singolo rapporto assicurativo e può quindi riguardare anche più posizioni assicurative accese da uno stesso datore di lavoro.

Modalità di erogazione del beneficio

Verificata la presenza, alla data del 1° gennaio 1997, dei requisiti richiesti per fruire del beneficio, il datore di lavoro deve presentare - entro e non oltre il 20 febbraio 1997 - alla Sede Inail territorialmente competente apposita domanda, come da fac-simile allegato, e contestualmente procedere alla riduzione del premio esclusivamente all'atto dell'autoliquidazione.

Relativamente all'autoliquidazione 1996/97, il beneficio s'intende limitato alla sola rata anticipata del premio 1997, in quanto la regolazione del premio 1996 non rientra nella previsione della disciplina in esame.

In concreto il datore di lavoro provvederà pertanto a:

- calcolare il premio comprensivo dell'eventuale supplemento per la silicosi/asbestosi;

- detrarre eventuali altre agevolazioni (riduzione contributiva Legge "341");

- applicare sul premio così risultante la riduzione del 5 per cento;

- calcolare infine sul premio così depurato l'addizionale (1% art. 181).

Decadenza dal beneficio

E' prevista la decadenza dal beneficio, per l'intero triennio e senza possibilità di sanatoria, in caso di mancato adeguamento alle misure di igiene, sicurezza e prevenzione, alle scadenze fissate per legge (decreti legislativi nn. 626/94 e 242/96), in qualsiasi momento accertato dagli Organi di Vigilanza competenti (U.S.L., Ispettorato del lavoro e Vigili del fuoco).

La mancanza dei requisiti di tasso e/o del numero degli addetti rispettivamente al 1° gennaio 1997, al 1° gennaio 1998 e al 1° gennaio 1999, - accertata, in qualsiasi momento, d'ufficio o da funzionari di vigilanza (Inail, Inps, Ispettorato del lavoro) - comporta la perdita del beneficio per l'anno di riferimento.

Le variazioni di classificazione e/o del numero degli addetti, intervenute in corso d'anno, non incidono invece sull'attribuzione della riduzione.

La revoca del beneficio, da adottarsi con provvedimento adeguatamente motivato, comporta il ricalcolo dell'autoliquidazione per il recupero dello sconto con l'aggravio delle relative sanzioni civili e amministrative.

Vigilanza

L'attività di vigilanza sulle dichiarazioni rese dai datori di lavoro, ai fini di fruire del beneficio in parola, è demandata alle USSL ed agli Ispettorati del Lavoro competenti per territorio, ai quali l'I.N.A.I.L., entro il 31 luglio di ciascuno dei tre anni interessati al beneficio, trasmetterà l'elenco delle imprese che usufruiscono della riduzione in parola.

B) Denuncia nominativa dei lavoratori assicurati

Entro il 20 febbraio 1997 le imprese devono provvedere alla denuncia nominativa delle persone assicurate presso l'INAIL.

Si riepilogano qui di seguito le modalità per l'adempimento in parola.

Datori di lavoro obbligati

Sono tenuti alla denuncia nominativa tutti i datori di lavoro titolari di posizioni assicurative INAIL, con esclusione delle aziende intestatarie di posizioni assicurative cessate in data anteriore al 31 dicembre 1992.

 

Termine di presentazione e contenuto della denuncia

 

Vanno distinte le sottoriportate ipotesi

 

A) Imprese titolari di posizioni assicurative in essere al 20 febbraio 1997 e per le quali sia stata già presentata denuncia nominativa negli anni 1995 e/o 1996

Termine di presentazione: 20 febbraio 1997

Contenuto della denuncia:

Codice fiscale, data di variazione (inizio o cessazione del rapporto di lavoro) e codice della variazione, riguardanti soggetti il cui rapporto di lavoro sia cessato ovvero iniziato nell'anno 1996

 

B) Imprese titolari di nuove posizioni assicurative o che comunque non abbiano mai presentato la denuncia nominativa

Termine: in occasione della prima autoliquidazione cui sono soggette, entro la data di scadenza fissata con l'invio del primo mod. 10 SM. Qualora la prima autoliquidazione abbia già avuto luogo, l'azienda che in tale occasione abbia omesso di effettuare la denuncia nominativa potrà provvedervi contestualmente alla successiva autoliquidazione, entro il 20 febbraio 1997.

Contenuto:

* Codice fiscale di tutti i soggetti in forza alla data di inizio dell'attività assicurata, se successiva al 31 dicembre 1992, ovvero in forza a quest'ultima data, ove l'inizio dell'attività sia anteriore;

* Codice fiscale, data di variazione (inizio o cessazione del rapporto di lavoro), codice della variazione, riguardanti i soggetti il cui rapporto di lavoro sia iniziato o cessato dopo la data di inizio dell'attività assicurata, se successiva al 31 dicembre 1992, ovvero dopo quest'ultima data, in caso di attività iniziata anteriormente.

 

C) Imprese titolari di posizioni assicurative cessate

Termine: in occasione dell'autoliquidazione cui sono soggette, entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla cessazione della posizione assicurativa.

Contenuto: Codice fiscale, data di variazione (inizio o cessazione del rapporto di lavoro), codice della variazione riguardanti i soli soggetti il cui rapporto di lavoro sia iniziato o cessato anteriormente alla data di cessazione della posizione assicurativa.

Qualora la posizione assicurativa sia cessata tra il 1993 e il 1996 e l'ultima autoliquidazione abbia già avuto luogo, l'azienda che in tale occasione abbia omesso di effettuare la denuncia nominativa potrà provvedervi contestualmente alla prossima autoliquidazione cui la stessa azienda debba eventualmente ottemperare, entro il 20 febbraio 1997, per altre posizioni assicurative di cui sia titolare.

 

Modalità di denuncia

La denuncia deve essere effettuata distintamente per singola posizione assicurativa ed anche per i trasferimenti di soggetti da una posizione assicurativa ad un'altra nell'ambito della stessa azienda.

In caso di accentramento di posizioni assicurative deve essere presentata una denuncia per ogni singola sottoposizione accentrata.

La presentazione della denuncia può avvenire, alternativamente, attraverso tre strumenti:

a) Modulo cartaceo a lettura ottica disponibile presso le Sedi Inail.

In caso di utilizzo di tale strumento, il termine di presentazione resta fissato al 20 febbraio 1997. Non sono stati predisposti moduli cartacei a trascinamento;

b) Supporti magnetici predisposti dai soggetti interessati sulla base di specifiche tecniche fornite dall'Inail.

Le specifiche in questione sono riportate in un'apposita sezione di un opuscolo-guida, disponibile presso le Sedi Inail;

c) Software su Floppy disck (Dna 1997), realizzato dall'Inail e distribuito gratuitamente presso le Sedi dell'Istituto.

L'utilizzo di supporti magnetici sub b) e c) consentirà di effettuare la denuncia entro il 20 aprile 1997.

 

Sanzioni

E' opportuno evidenziare che l'omissione di denuncia o l'errata comunicazione comportano, per ciascun nominativo interessato, l'applicazione di una sanzione amministrativa di £. 20.000=.

 

 

Anche la denuncia nominativa potrà essere consegnata presso la sede del Collegio al funzionario INAIL presente nei giorni e agli orari già indicati.