A) INAIL:  RIDUZIONE DEL 5% - NUOVE INDICAZIONI

B) INPS:  -  MINIMALI  DI  CONTRIBUZIONE E ALIQUOTE CONTRIBUTIVE DOVUTE PER  GLI APPRENDISTI DAL 1.1.1997

- LIMITE DI RETRIBUZIONE PER L'APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA DEL 1% AI FINI PENSIONISTICI DAL 1.1.1997

- INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA AUMENTO DEL LIMITE ESCLUSO DALL'IMPONIBILE  CONTRIBUTIVO DAL 1° GENNAIO 1997

- CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - IMPORTI DEL MASSIMALE DAL 1° GENNAIO 1997

C) I.R.PE.F. - DETRAZIONE D'IMPOSTA PER CONIUGE A CARICO DAL 1° GENNAIO 1997

- BUONI PASTO

 

 

A) INAIL RIDUZIONE 5%

La Direzione Generale dell'INAIL con nota del 29 gennaio 1997, ha modificato in parte le istruzioni precedentemente dettate ed oggetto del supplemento n. 3 al Notiziario n.1/97.

A seguito  delle modifiche il sesto capoverso della pagina 4 del supplemento citato è annullato e sostituito dai seguenti:

"Sono esclusi dall'applicazione del beneficio

- 1. i titolari di aziende artigiane individuali che non occupino personale dipendente assicurato;

- 2. gli associati in partecipazione e i partecipanti all'impresa familiare.

Tali eslusioni operano in quanto le categorie indicate non sono destinatarie delle disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro previsti dai citati decreti legislativi.

Peraltro, nei casi in cui gli stessi soggetti prestino la propria attività insieme ad altri soggetti assicurati per i quali, quindi, è obbligatoriamente prevista la realizzazione del sistema di sicurezza, lo sconto del 5% dei premi da versare all'Istituto è esteso anche agli artigiani, agli associati e ai partecipanti all'impresa familiare.

Naturalmente, operando il beneficio, tali soggetti andranno computati nel numero degli "addetti".

Si precisa infine che, sempre secondo la richiamata circolare ministeriale del 20 dicembre 1996, i soci, anche artigiani, di qualsiasi tipo di società, anche di fatto che prestino attività comprese nella tutela infortunistica sono da considerarsi destinatari delle norme di sicurezza del lavoro e, pertanto, i premi ad essi riferiti possono essere scontati del 5 per cento".

 

B) INPS -

Si riporta qui di seguito quanto comunicato dalla Direzione Generale dell'INPS con circolare n.23 del 30 gennaio u.s..

1) Importi minimali di contribuzione previdenziale

I limiti giornalieri di retribuzione imponibile da valere per il versamento dei contributi previdenziali dal 1° gennaio 1997 risultano essere:

- dirigenti     £. 180.290

- impiegati     £.   65.175

- operai     £.   65.175

Dalla medesima data il minimale di retribuzione oraria ai fini contributivi per gli operai di produzione e gli impiegati, occupati a tempo parziale, è determinato in £. 9.776,25.

 

2) Aliquote contributive apprendisti dall'1.1.1997

Le nuove misure in vigore dal 1° gennaio 1997 dei contributi settimanali dovuti per gli apprendisti sono:

- Apprendisti soggetti all'INAIL   £. 5.200 settimanali

- Apprendisti non soggetti all'INAIL  £. 5.020 settimanali

- Apprendisti dipendenti da aziende

  artigiane      £.      32 settimanali

Si ricorda che l'aliquota contributiva a carico dell'apprendista è fissata nella misura del 6,04%.

4) Aliquota aggiuntiva 1% - Limite retribuzione dall'1.1.1997

Come è noto l'art.3 della legge 438/92 ha istituito una aliquota aggiuntiva dell'1% posta a carico dei lavoratori e da calcolarsi sugli emolumenti eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.

Tale limite è stato fissato per l'anno 1997 in £. 63.054.000=. Pertanto per l'anno stesso l'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico del lavoratore deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto limite e corrispondente alla retribuzione eccedente l'importo mensile di £. 5.255.000 (rapportato a 12 mensilità).

 

4) Indennità sostitutiva di mensa - Aumento del limite escluso dall'imponibile contributivo dal 1.1.1997

I tetti massimi degli importi sostitutivi dei servizi di mensa, esclusi dalla base imponibile ai fini contributivi , risultano così stabiliti per l'anno 1997:

Indennità sostitutiva di mensa   £.   2.275 giornaliere

Buono pasto (tiket restaurant)   £. 10.240

Restano esclusi dalla base imponibile ai fini contributivi la somministrazione diretta del pasto in mense aziendali. Analogamente sono resi esenti da contribuzione le somministrazioni del pasto mediante convenzione del datore di lavoro con pubblici esercizi.

 

5) Cassa Integrazione Guadagni - Importi del massimale dal 1° gennaio 1997

Come è noto con legge 549/95 (cfr. nota supplemento n° 8 al Notiziario n° 1/96) è stato disposto che i trattamenti di CIG ordinaria per l'edilizia devono essere assogettati alla disciplina dei tetti mensili.

La Direzione Generale dell'INPS, con proprio messaggio del 28 gennaio 1997, ha comunicato i nuovi importi del massimale mensile  a valere dal 1° gennaio 1997.

Pertanto i trattamenti di CIG dalla predetta data del 1° gennaio 1997 non possono superare i limiti mensili di seguito indicati:

1) RETRIBUZIONI FINO A L. 2.994.924 (comprensive delle mensilità aggiuntive)

 Importo mensile lordo    Importo mensile al netto della

        contribuzione 6,04%

  1.384.344      1.300.730

 Importo mensile lordo    Importo mensile

 maggiorato del 20%     al netto della

 per eventi meteorologici    contribuzione 6.04%

  1.661.213      1.560.876

2) RETRIBUZIONI SUPERIORI A L.2.994.924 (comprensive delle mensilità aggiuntive)

 Importo mensile lordo    Importo mensile al netto

        della contribuzione 6,04%

  1.663.847      1.563.351

 Importo mensile lordo    Importo mensile maggiorato

 maggiorato del 20% per    del 20% al netto della

 eventi meteorologici     contribuzione 6,04%

  1.996.616      1.876.020

 

C) I.R.PE.F. -

1) Detrazione d'imposta per coniuge a carico dal 1° gennaio 1997

Si segnala che la detrazione d'imposta per il  coniuge a carico da applicare a decorrere dal 1° gennaio 1997, è pari a lire 817.552 annue, a prescindere dal reddito del richiedente.

Le maggiori misure, diversificate in relazione a fasce predeterminate di reddito imponibile, introdotte dal D.P.C.M. 26 luglio 1996 (cfr. nota supplemento n. 6 al notiziario mensile n. 7/96), hanno trovato applicazione limitatamente all'anno 1996, ai sensi dell'art.3, comma 1, Legge 28 dicembre 1995, n.550.

Pertanto, dal 1° gennaio 1997 la detrazione per coniuge a carico compete nella ripetuta misura unica di lire 817.552 annue.

2) Indennità sostitutiva di mensa e buoni pasto

L'indennità sostitutiva di mensa resta imponibile ai fini fiscali per l'intero importo.

Per quanto riguarda invece le somministrazioni di pasti a mezzo di mense aziendali, di convenzioni con pubblici esercizi o di tiket restaurant si schematizza la situazione dal 1° gennaio 1997

        dal 1997

* Mense aziendali gestite    esonero senza

 direttamente      limiti

* Prestazioni di mensa    esonero senza

 date tramite cathering    limiti

 o conv. con ristoranti

* Buoni pasto (tiket restaurant)   esonero fino a

        10.000 giorn.