A)
INAIL: RIDUZIONE DEL 5% - NUOVE
INDICAZIONI
B)
INPS: - MINIMALI DI CONTRIBUZIONE E ALIQUOTE CONTRIBUTIVE DOVUTE
PER GLI APPRENDISTI DAL 1.1.1997
-
LIMITE DI RETRIBUZIONE PER L'APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA DEL 1% AI FINI
PENSIONISTICI DAL 1.1.1997
-
INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA AUMENTO DEL LIMITE ESCLUSO DALL'IMPONIBILE CONTRIBUTIVO DAL 1° GENNAIO 1997
-
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - IMPORTI DEL MASSIMALE DAL 1° GENNAIO 1997
C)
I.R.PE.F. - DETRAZIONE D'IMPOSTA PER CONIUGE A CARICO DAL 1° GENNAIO 1997
-
BUONI PASTO
A)
INAIL RIDUZIONE 5%
La
Direzione Generale dell'INAIL con nota del 29 gennaio 1997, ha modificato in
parte le istruzioni precedentemente dettate ed oggetto del supplemento n. 3 al
Notiziario n.1/97.
A
seguito delle modifiche il sesto
capoverso della pagina 4 del supplemento citato è annullato e sostituito dai
seguenti:
"Sono
esclusi dall'applicazione del beneficio
- 1.
i titolari di aziende artigiane individuali che non occupino personale
dipendente assicurato;
- 2.
gli associati in partecipazione e i partecipanti all'impresa familiare.
Tali
eslusioni operano in quanto le categorie indicate non sono destinatarie delle
disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
previsti dai citati decreti legislativi.
Peraltro,
nei casi in cui gli stessi soggetti prestino la propria attività insieme ad
altri soggetti assicurati per i quali, quindi, è obbligatoriamente prevista la
realizzazione del sistema di sicurezza, lo sconto del 5% dei premi da versare
all'Istituto è esteso anche agli artigiani, agli associati e ai partecipanti
all'impresa familiare.
Naturalmente,
operando il beneficio, tali soggetti andranno computati nel numero degli
"addetti".
Si
precisa infine che, sempre secondo la richiamata circolare ministeriale del 20
dicembre 1996, i soci, anche artigiani, di qualsiasi tipo di società, anche di
fatto che prestino attività comprese nella tutela infortunistica sono da
considerarsi destinatari delle norme di sicurezza del lavoro e, pertanto, i
premi ad essi riferiti possono essere scontati del 5 per cento".
B)
INPS -
Si
riporta qui di seguito quanto comunicato dalla Direzione Generale dell'INPS con
circolare n.23 del 30 gennaio u.s..
1)
Importi minimali di contribuzione previdenziale
I
limiti giornalieri di retribuzione imponibile da valere per il versamento dei
contributi previdenziali dal 1° gennaio 1997 risultano essere:
-
dirigenti £. 180.290
-
impiegati £. 65.175
-
operai £. 65.175
Dalla
medesima data il minimale di retribuzione oraria ai fini contributivi per gli
operai di produzione e gli impiegati, occupati a tempo parziale, è determinato
in £. 9.776,25.
2)
Aliquote contributive apprendisti dall'1.1.1997
Le
nuove misure in vigore dal 1° gennaio 1997 dei contributi settimanali dovuti
per gli apprendisti sono:
-
Apprendisti soggetti all'INAIL £.
5.200 settimanali
-
Apprendisti non soggetti all'INAIL £.
5.020 settimanali
-
Apprendisti dipendenti da aziende
artigiane £. 32 settimanali
Si
ricorda che l'aliquota contributiva a carico dell'apprendista è fissata nella
misura del 6,04%.
4)
Aliquota aggiuntiva 1% - Limite retribuzione dall'1.1.1997
Come
è noto l'art.3 della legge 438/92 ha istituito una aliquota aggiuntiva dell'1%
posta a carico dei lavoratori e da calcolarsi sugli emolumenti eccedenti il
limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.
Tale
limite è stato fissato per l'anno 1997 in £. 63.054.000=. Pertanto per l'anno
stesso l'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico del lavoratore deve essere
applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto limite e
corrispondente alla retribuzione eccedente l'importo mensile di £. 5.255.000
(rapportato a 12 mensilità).
4)
Indennità sostitutiva di mensa - Aumento del limite escluso dall'imponibile
contributivo dal 1.1.1997
I
tetti massimi degli importi sostitutivi dei servizi di mensa, esclusi dalla
base imponibile ai fini contributivi , risultano così stabiliti per l'anno
1997:
Indennità
sostitutiva di mensa £. 2.275 giornaliere
Buono
pasto (tiket restaurant) £. 10.240
Restano
esclusi dalla base imponibile ai fini contributivi la somministrazione diretta
del pasto in mense aziendali. Analogamente sono resi esenti da contribuzione le
somministrazioni del pasto mediante convenzione del datore di lavoro con
pubblici esercizi.
5)
Cassa Integrazione Guadagni - Importi del massimale dal 1° gennaio 1997
Come
è noto con legge 549/95 (cfr. nota supplemento n° 8 al Notiziario n° 1/96) è
stato disposto che i trattamenti di CIG ordinaria per l'edilizia devono essere
assogettati alla disciplina dei tetti mensili.
La
Direzione Generale dell'INPS, con proprio messaggio del 28 gennaio 1997, ha
comunicato i nuovi importi del massimale mensile a valere dal 1° gennaio 1997.
Pertanto
i trattamenti di CIG dalla predetta data del 1° gennaio 1997 non possono
superare i limiti mensili di seguito indicati:
1)
RETRIBUZIONI FINO A L. 2.994.924 (comprensive delle mensilità aggiuntive)
Importo mensile lordo Importo mensile al netto della
contribuzione 6,04%
1.384.344 1.300.730
Importo mensile lordo Importo mensile
maggiorato del 20% al netto della
per eventi meteorologici contribuzione 6.04%
1.661.213 1.560.876
2)
RETRIBUZIONI SUPERIORI A L.2.994.924 (comprensive delle mensilità aggiuntive)
Importo mensile lordo Importo mensile al netto
della contribuzione 6,04%
1.663.847 1.563.351
Importo mensile lordo Importo mensile maggiorato
maggiorato del 20% per del 20% al netto della
eventi meteorologici contribuzione 6,04%
1.996.616 1.876.020
C)
I.R.PE.F. -
1)
Detrazione d'imposta per coniuge a carico dal 1° gennaio 1997
Si
segnala che la detrazione d'imposta per il
coniuge a carico da applicare a decorrere dal 1° gennaio 1997, è pari a
lire 817.552 annue, a prescindere dal reddito del richiedente.
Le
maggiori misure, diversificate in relazione a fasce predeterminate di reddito
imponibile, introdotte dal D.P.C.M. 26 luglio 1996 (cfr. nota supplemento n. 6
al notiziario mensile n. 7/96), hanno trovato applicazione limitatamente
all'anno 1996, ai sensi dell'art.3, comma 1, Legge 28 dicembre 1995, n.550.
Pertanto,
dal 1° gennaio 1997 la detrazione per coniuge a carico compete nella ripetuta
misura unica di lire 817.552 annue.
2)
Indennità sostitutiva di mensa e buoni pasto
L'indennità
sostitutiva di mensa resta imponibile ai fini fiscali per l'intero importo.
Per
quanto riguarda invece le somministrazioni di pasti a mezzo di mense aziendali,
di convenzioni con pubblici esercizi o di tiket restaurant si schematizza la
situazione dal 1° gennaio 1997
dal 1997
*
Mense aziendali gestite esonero senza
direttamente limiti
*
Prestazioni di mensa esonero senza
date tramite cathering limiti
o conv. con ristoranti
*
Buoni pasto (tiket restaurant) esonero
fino a
10.000 giorn.