PREVIDENZA SOCIALE - LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662 - VERSAMENTI A FONDI DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA INTEGRATIVA - PERIODO 1.9.1985/30.6.1991 - CONTRIBUZIONE 15%

 

 

L'art. 1 comma 194 della legge 23-12-1996 n. 662 introduce, per il periodo compreso tra il 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991, un contributo del 15% sulle somme versate dalle imprese per il finanziamento di casse, fondi o forme assicurative di previdenza ed assistenza integrativa a favore dei dipendenti e previste da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali.

La disposizione in parola è stata adottata in seguito alla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 9 bis della legge 166/1991.

Nel sottolineare che la norma in parola non modifica né prevede contribuzione arretrata per quanto attiene la disciplina impositiva ai fini previdenziali delle somme versate alla C.A.P.E. si forniscono qui di seguito le illustrazioni della norma in oggetto.

Il contributo di solidarietà, in ragione del 15% degli importi rispettivi pagati nell'indicato periodo per la finalità precisata, è destinato, senza l'aggiunta di oneri accessori, alle gestioni pensionistiche cui è iscritto il lavoratore beneficiario.

L'ammontare complessivo del contributo, determinato come sopra, deve essere versato in 18 rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali entro il 20 febbraio 1997. Ove l'azienda cessi l'attività nel corso della rateizzazione, il debito residuo dovrà essere versato in unica soluzione.

Dall'obbligo contributivo in parola sono escluse le aziende che, a suo tempo, abbiano versato sulle somme ora gravate dal contributo di solidarietà 15%, l'ordinaria contribuzione di previdenza ed assistenza sociale.

In pratica,  per i versamenti effettuati nel ripetuto periodo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991, non assoggettati a contribuzione ordinaria, il nuovo obbligo contributivo, in ragione del 15%, dovrà essere assolto sulle somme pagate a carico dell'impresa per le seguenti forme di previdenza o di assistenza integrativa:

a) premi pagati a carico dell'impresa per polizze assicurative intese a garantire al lavoratore e/o ai suoi familiari, sulla base di norme della contrattazione collettiva o della regolamentazione aziendale, prestazioni integrative previdenziali o assistenziali. Rientrano in questo ambito i premi pagati a carico dell'impresa per le polizze stipulate a favore dei lavoratori (quadri, impiegati, operai). Rientrano in tale casistica anche le polizze stipulate per i rischi di infortunio professionale ed extra-professionale.

b) premi relativi alle polizze assicurative previste per i dirigenti dall'art.12 del contratto collettivo di categoria.

c) contribuzione a carico dell'impresa per il PREVINDAI (dirigenti).

d) contribuzione a carico dell'impresa per il FASI (dirigenti).

Resta immutato, in ragione del 10%, il contributo di solidarietà dovuto sulle somme in parola con effetto dal 1° luglio 1991.

L'INPS e l'INPDAI con apposite circolari hanno dettato le istruzioni operative cui le imprese destinatarie dovranno attenersi per il versamento dei contributi di cui si tratta. Si riportano di seguito la parte delle istruzioni di diretto interesse per le imprese.

 

Istruzioni INPS

1) Denuncia del debito

Entro il termine previsto per il versamento della prima rata (20 febbraio 1997 o 20 aprile 1997) i datori di lavoro interessati dovranno denunciare alla sede INPS competente l'ammontare del debito complessivo. Tale denuncia va effettuata tramite apposito modello disponibile presso la sede dell'Istituto.

2) Modalità di compilazione del mod. DM10/2

I datori di lavoro esporranno in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 l'importo della rata da versare utilizzando i seguenti codici di nuova istituzione:

- cod. "M902" preceduto dalla dicitura "rata n. .... articolo 1, comma 194, legge 662/96" per il versamento rateale del contributo dovuto sugli accantonamenti presso fondi, casse e gestioni.

  Ove il versamento avvenga in unica soluzione sarà utilizzato il codice "M903" preceduto dalla dicitura "articolo 1, comma 194, legge 662/96";

- cod. "M912" preceduto dalla dicitura "rata n. .... articolo 1, comma 194, legge 662/96" per il versamento rateale del contributo dovuto per le polizze assicurative Ove il versamento avvenga in unica soluzione sarà utilizzato il codice "M913" preceduto dalla dicitura "articolo 1, comma 194, legge 662/96".

In ogni caso, nessun dato deve essere riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".

In considerazione della particolarità dell'obbligo contributivo introdotto, l'INPS ha previsto che i datori di lavoro potranno adeguarsi alla nuova disciplina entro il 20 aprile 1997. In tale caso dovrà essere maggiorato l'importo della prima rata degli interessi legali del 5% computati dal 21 febbraio 1997 sino alla data del versamento.

Ove l'azienda si avvalga della predetta facoltà, l'importo della prima rata dovrà essere riportato su un separato rigo del mod. DM10/2 preceduto dai codici "M904" e "M914" e dalla dicitura "rata arr." rispettivamente, per il contributo dovuto sugli accantonamenti presso fondi, casse e gestioni ovvero per il contributo dovuto sulle polizze assicurative.

L'importo degli interessi dovrà essere indicato in un rigo separato, preceduto dal codice "Q900" e dalla dicitura "Oneri accessori".

 

INPDAI

L'Istituto prevede che la prima rata delle 18 rate dovute debba essere versata entro il 20 febbraio 1997.

Per la denuncia degli imponibili individuati deve essere utilizzato uno dei modelli GV93 bianchi in dotazione sulla cui testata alla casella periodo di riferimento deve essere indicato il periodo speciale 976565.

L'imponibile complessivo oggetto della regolarizzazione deve essere suddiviso per singoli anni o frazioni di anno solari di riferimento e denunciato nelle caselle gialle C1 C2 e C3 della sezione C preceduto dal periodo temporale di riferimento e seguito dal codice RS. Esauriti i campi presentati nel quadro C il datore di lavoro si avvarrà con le stesse modalità delle caselle anch'esse di colore giallo D1, D2 e D3 e, se necessario, della casella F1. Nessun altro campo, al di fuori di quelli indicati, deve essere riempito.

Il modello compilato e firmato dal datore di lavoro deve essere trasmesso entro il 20 febbraio  all'Inpadai, denunce GR93, casella postale 7219 Roma Nomentano.

Lo stesso INPDAI aggiunge infine che una volta effettuata la denuncia degli imponibili, il datore di lavoro calcola l'importo dei contributi dovuti, lo fraziona in 18 quote e con cadenza bimestrale (20 febbraio, 20 aprile, 20 giugno, 20 agosto, 20 ottobre, 20 dicembre degli anni solari 1997, 1998 e 1999) provvede al relativo versamento dichiarando l'importo nel quadro F del modulo GV in scadenza il 20 febbraio 1997 e così via al rigo F1, senza indicazione di periodo di riferimento, con il codice RS.

 

 

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DUBBI DI COSTITUZIONALITA' - POSIZIONE CONFINDUSTRIA

 

La Confindustria ha sollevato forti dubbi di costituzionalità sul contributo 15% di cui ai precedenti punti.

I profili di incostituzionalità, in breve, sono da ricondurre a:

- introduzione di un onere impositivo, e non di una sanatoria, per giunta retrodatata a settembre 1985, quando il termine di prescrizione è stato portato da 10 a 5 anni dal 1° gennaio 1996 

- importo della contribuzione (15%) superiore al contributo di solidarietà (10%)

- estensione anche ai premi di polizze antinfortunistiche per rischi professionali ed extra-professionali

 

La Confindustria con la circolare n. 14456 del 6 febbraio 1997 ha inoltre tracciato un percorso per opporsi alle pretese degli Istituti previdenziali.

La procedura indicata dalla Confindustria è complessa e comporta anche l'intervento di legali. Le imprese che fossero eventualmente interessate possono prendere contatto con gli Uffici del Collegio per prendere visione della procedura di opposizione e della necessaria documentazione.