A) INPS - LEGGE N.341/1995: - RIDUZIONE CONTRIBUTIVA - PROROGA-AUMENTO ALL'11,50%

- MECCANISMO    CONTRIBUTIVO  -  CAUSALI     DI ESCLUSIONE

B) INPS: - MOD. DM 10/S-R

- TERMINE  DI  PRESENTAZIONE  DELLA  DENUNCIA RIEPILOGATIVA

- FISCALIZZAZIONE ONERI SOCIALI DAL 1-1-1997

C)LEGGE 297/82 - INDICE DI RIVALUTAZIONE TFR MESE DI GENNAIO 1997

 

 

 

A) LEGGE 341/1995 - RIDUZIONE CONTRIBUTIVA - CAUSALI DI ESCLUSIONE

In data 7 febbraio 1997 il Ministero del Lavoro ha comunicato all'INPS, all'INAIL e, per conoscenza, all'ANCE, di aver firmato il decreto per la proroga della riduzione contributiva ex Lege "341" elevandola nel contempo all'11,50% (ex 9,50%).

Risulta inoltre che il decreto sia già stato firmato anche dal Ministero del Tesoro.

La riduzione contributiva dell'11,50% può quindi essere applicata già per il prossimo adempimento INPS ed in occasione della prossima autoliquidazione INAIL. E' evidente che per la regolazione del saldo INAIL l'aliquota da applicare resta fissata nella misura del 9.50%.

In allegato si invia la tabella del costo della manodopera in vigore dal 1° gennaio 1997.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1996 è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 dicembre 1996 che ha specificato le ulteriori causali, in presenza delle quali non è operante  l'obbligo di versare i contributi sull'orario normale contrattuale, previsto dall'art.29 della legge n.341/95.

In aggiunta alle causali già specificate nel 1° comma del citato art.29 quest'ultimo provvedimento ha escluso dall'obbligo del versamento dei contributi sulla retribuzione "virtuale" i seguenti casi:

a) permessi individuali non retribuiti, nel limite massimo di quaranta ore annue;

b) eventuali anticipazioni del trattamento di C.I.G. effettuate dal datore di lavoro  per periodi per i quali non è intervenuta la decisione di accoglimento;

c) periodi di assenza dal lavoro per ferie collettive anche dei lavoratori che non le hanno maturate;

d) periodi di assenza per la frequenza di corsi di formazione professionale non retribuiti dal datore di lavoro svolti presso gli enti scuola edili, anche se indennizzati dagli enti medesimi.

Queste ulteriori causali, come già anticipato, vengono pertanto ad affiancare quelle già esplicitate dalla norma di legge, o quelle indicate a titolo esemplificativo dall'INPS nelle sue precedenti istruzioni.

Le causali indicate nel recente provvedimento, in quanto esplicitazione di una specifica delega già contenuta nell'art.29, hanno efficacia ex tunc, cioè dalla data di entrata in vigore del nuovo meccanismo contributivo.

 

 

B) INPS - Mod. DM 10/S-R - Termine di presentazione della denuncia riepilogativa

Si ricorda (cfr. nota supplemento n° 2 al Notiziario mensile n° 11/96) che entro il 28 febbraio 1997 dovrà essere presentata la denuncia riepilogativa dei contributi sanitari (Mod. D.M. 10/S-R) per l'anno 1996, denuncia relativa al periodo 1° dicembre 1995 - 30 novembre 1996.

 

INPS - Fiscalizzazione oneri sociali dal 1-1-1997

Come è noto, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del D.M. 22 giugno 1995, la misura della fiscalizzazione degli oneri sociali per l'edilizia passa con decorrenza 1° gennaio 1997 dallo 0.90% al 1,20%.

 

 

C) Legge 297/82 - Indice rivalutazione mese di gennaio 1997

L'Istat ha comunicato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il mese di gennaio 1997 è risultato pari a 105,1.

Pertanto dal rapporto tra l'indice del mese di dicembre 1996 e quello di gennaio 1997 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di gennaio 1997 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 1996 è pari a :

 

 

 

1,002680

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