LEGGE 23.12.1996 N. 662 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'EUROPA - ADEMPIMENTI DEI DATORI DI LAVORO

 

La legge 662/1996 ha istituito, limitatamente all'anno 1996, un contributo straordinario per l'Europa. Sull'argomento è intervenuto il Ministero delle Finanze fornendo chiarimenti e modalità operative.

 

SOGGETTI PASSIVI

Sono soggetti al contributo le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato relativamente ai redditi ovunque prodotti e le persone fisiche non residenti limitatamente ai redditi prodotti in Italia.

Non sono soggetti al contributo i redditi esenti, i redditi assoggettati alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

Sono invece assoggettati i redditi conseguiti nel 1996 da persone fisiche decedute: l'obbligo di versamento è in capo agli eredi.

 

MODALITA' DI CALCOLO

Il contributo è calcolato sul reddito imponibile IRPEF relativo all'anno 1996 con le seguenti aliquote e scaglioni

 

ALIQUOTA                                SCAGLIONE DI REDDITO                                  IMPOSTA PER

                                                                                                                        SCAGLIONE

 

0%                                fino a lire 7.200.000                                            0

            1%                               oltre 7.200.000 fino a 20.000.000             128.000

1.5%                             oltre 20.000.000 fino a 50.000.000                       450.000

2.5%                             oltre 50.000.000 fino a 100.000.000                     1.250.000

3.5%                             oltre 100.000.000                                                        ...............

 

Dal contributo lordo così calcolato vanno sottratte, fino a capienza dello stesso, le seguenti detrazioni:

* importo fisso spettante a tutti i contribuenti                                                        L.    80.000

* ulteriore detrazione per lavoratori dipendenti e pensionati                         L.  100.000

* per ciascun figlio, affidato o affiliato (art.12 c.1, lett.b del Tuir) a carico                  L.    20.000

* per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e per ciascuno

  degli altri familiari a carico (di cui all'art.12, c.1 lett.c)                                          L.    40.000

 

La detrazione di £. 100.000 spetta ai soggetti che nel 1996 fruiscono della detrazione Irpef per i redditi di lavoro dipendente e deve essere rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno.

Per quanto riguarda l'attribuzione delle detrazioni per carichi familiari si applicano i criteri stabiliti dal citato art.12 per le detrazioni Irpef (detrazioni rapportate a mese, detrazione in misura doppia per il figlio se il coniuge è a carico, ecc.). Si ricorda che il limite di reddito per essere a carico nel 1996 è pari a lire 5.500.000.

 

MODALITA' DI VERSAMENTO

La L. 662/96 prevede modalità di pagamento del contributo differenziate a seconda che il contribuente percepisca o meno i redditi da lavoro dipendente.

 

CONTRIBUENTI CON REDDITI DIVERSI DA LAVORO DIPENDENTE

Per tutti i soggetti che hanno percepito redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e per gli eredi dei contribuenti deceduti, relativamente ai redditi del deceduto, il contributo straordinario deve essere determinato dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1996 e deve essere versato in due rate di pari importo nei termini previsti per il versamento a saldo dell'IRPEF relativa all'anno 1996 (31 maggio 1997), e per il versamento a titolo di acconto della seconda o unica rata di tale imposta relativa all'anno 1997, entro il 30 novembre 1997 (termini prorogati rispettivamente al 2 giugno e al 1° dicembre 1997, cadendo il giorno 31 maggio di sabato e il 30 novembre di domenica).

Per i versamenti tardivi valgono le usuali disposizioni in materia di imposte sui redditi delle persone fisiche.

Per gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 31 maggio il versamento del contributo è effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre (1° dicembre).

Il contributo straordinario non è compensabile con alcuna imposta, tassa o contributo e, quindi, sono tenuti al versamento dell'intero importo del contributo dovuto (ripartito sempre in due rate uguali) anche i contribuenti che vantano un credito di imposta, IRPEF e/o ILOR (crediti d'imposta sui dividendi, credito per imposte pagate all'estero, crediti d'imposta per le imprese, eccedenze d'imposta risultanti dalla precedente dichiarazione dei redditi) o un credito di contributo per il Servizio sanitario nazionale.

Il versamento del contributo straordinario non è dovuto se l'importo non supera lire 20.000.

Pertanto, considerato che il contributo deve essere versato in due rate di uguale importo, il versamento non deve essere effettuato nel caso in cui ciascuna rata sia di importo non superiore a lire 20.000.

Per il versamento del contributo straordinario determinato in sede di dichiarazione dei redditi, è stato istituito, con decreto del Ministro delle finanze in corso di emanazione, l'apposito codice tributo 4996, denominato "Contributo straordinario per l'Europa Autotassazione".

Il pagamento va effettuato al concessionario competente utilizzando, rispettivamente, la distinta Mod. 22 o la delega di pagamento Mod. D, ovvero il bollettino di conto corrente postale Mod. 31.

Trattandosi di versamento diretto per autotassazione delle persone fisiche, i contribuenti non intestatari del conto fiscale, oltre alla distinta Mod. 8 o il bollettino di conto corrente postale Mod. 11, possono utilizzare il modello di delega (D.M. 25 settembre 1995), contraddistinto da carta bianca e grafica colore azzurro, effettuando il pagamento mediante delega alle banche.

Sui modelli di versamento, ove è richiesto, non deve essere indicato l'Ufficio o il Centro di Servizio cui è destinata la dichiarazione dei redditi.

Il periodo di riferimento o l'anno di imposta del contributo di cui al codice tributo 4996 è l'anno 1996 da indicare nella forma AA, o AA.AA., secondo lo spazio a disposizione sul modello di versamento.

 

LAVORATORI DIPENDENTI

Gli adempimenti relativi al calcolo ed al successivo versamento del contributo di cui trattasi sono posti a carico del datore di lavoro nella sua veste di sostituto di imposta.

Il sostituto d'imposta deve infatti calcolare il contributo sul reddito da lavoro dipendente erogato al lavoratore nel 1996 e trattenerlo, in rate di uguale importo, sulle retribuzioni nette corrisposte nei periodi di paga compresi tra marzo e novembre 1997 (ad esempio, se il 5 marzo viene corrisposta la retribuzione di febbraio, sull'importo va trattenuta la prima rata del contributo).

Pertanto le rate saranno pari a nove.

Qualora l'importo della singola rata non trovi capienza nella retribuzione o nel compenso di uno dei periodi di paga compresi tra marzo e novembre 1997, esso dovrà essere trattenuto sulla retribuzione o sul compenso corrisposto nel periodo di paga successivo, in aggiunta all'importo della rata da trattenere.

Il sostituto d'imposta è tenuto a comunicare al contribuente l'importo del contributo che non ha trovato capienza al termine di tale periodo (novembre 1997) e che dovrà essere versato direttamente dal contribuente stesso entro il 15 dicembre 1997.

Analogo comportamento dovrà essere tenuto qualora intervenga la cessazione del rapporto di lavoro dipendente prima che l'intero contributo sia stato trattenuto.

Non si verifica alcuna interruzione del rapporto di lavoro nel caso di passaggi di dipendenti a seguito di fusioni, scissioni, cessioni, affitti e conferimenti di azienda nonchè nelle ipotesi di trasferimenti gratuiti dell'azienda.

Il contributo trattenuto deve essere versato con le stesse modalità previste per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e, pertanto, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di pagamento delle retribuzioni o dei compensi soggetti al contributo ovvero entro il giorno 20 se il sostituto non è titolare di conto fiscale.

Per il versamento è stato istituito il codice tributo 1996, denominato "Contributo straordinario per l'Europa - Sostituti di imposta".

Il pagamento del contributo contraddistinto dal predetto codice va effettuato dai sostituti d'imposta al concessionario della riscossione competente in ragione del domicilio fiscale o mediante delega alle banche utilizzando la modulistica da conto fiscale (distinta Mod. 21 o delega di pagamento Mod. C, ovvero, in caso di pagamento tramite gli uffici postali, bollettino Mod. 31).

I contribuenti non intestatari o non più intestatari di conto fiscale eseguono, invece, il versamento esclusivamente al concessionario competente utilizzando la distinta Mod. 1 o il bollettino di conto corrente postale Mod. 11.

Sui modelli di versamento, ove è richiesto, non va indicato l'Ufficio o il Centro di servizio cui è destinata la dichiarazione dei redditi.

Il periodo di riferimento da riportare sui modelli è l'anno 1997 e il mese precedente a quello del versamento nel corso del quale è stata effettuata la ritenuta, nella forma MM.AA.

 

ALTRI ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO

Ai fini dell'applicazione del contributo straordinario per l'Europa, i sostituti d'imposta devono indicare nei modelli 101 e 201 relativi ai redditi del 1996 nell'apposito spazio previsto per le annotazioni:

- l'ammontare imponibile (pari all'importo indicato al punto 1 dei modelli);

- l'ammontare delle detrazioni spettanti;

- l'ammontare del contributo dovuto al netto delle detrazioni spettanti.

Ove i suddetti modelli siano già stati consegnati, quanto più sopra elencato deve essere oggetto di una documentazione integrativa da consegnare comunque entro il 28 febbraio 1997.

Ove il lavoratore dipendente abbia dichiarato al proprio sostituto d'imposta di non aver diritto ad alcuna detrazione (compresa quella per lavoro dipendente), in quanto le stesse vengono riconosciute da altro datore di lavoro, tale dichiarazione esplica effetto anche ai fini delle detrazioni relative al contributo straordinario.

L'inosservanza di tale obbligo o di quello relativo al termine di consegna è sanzionabile con la pena pecuniaria da L. 300.000= a L. 3.000.000= per ogni certificazione consegnata tardivamente o non consegnata (art.53, D.P.R. n. 600/1973).

L'obbligo di indicazione dei dati relativi al contributo non sussiste, invece, per i rapporti di lavoro dipendente cessati prima del 31 dicembre 1996.

 

CASI PARTICOLARI

- rapporti cessati dopo il 28 febbraio 1997

In caso di interruzione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente al 28 febbraio 1997, per i lavoratori dipendenti cui è consentito chiedere al successivo datore di lavoro di tenere conto delle retribuzioni corrisposte, delle ritenute operate e delle detrazioni attribuite da quello precedente, il successivo datore di lavoro dovrà proseguire anche l'effettuazione delle trattenute del contributo straordinario.

 

- Sostituto d'imposta diverso da quello che ha rilasciato il mod. 101

Nel caso in cui il sostituto d'imposta che opera le ritenute sulle retribuzioni erogate dal mese di marzo sia diverso da quello che ha rilasciato il modello 101, il lavoratore ha due possibilità:

* presentare il modello 740/97 o 730/97 e versare il contributo con le modalità precedentemente analizzate (in 2 rate);

* consegnare, entro il mese di febbraio 1997, l'originale o una copia del modello 101 al nuovo datore di lavoro affinchè questi possa trattenere il contributo sulle paghe corrisposte nei mesi successivi.

 

- Lavoratori dipendenti in possesso di altri redditi o che hanno sostenuto oneri deducibili

Nel caso in cui il lavoratore abbia percepito nel 1996 altri redditi da assoggettare ad Irpef e provveda a presentare il modello 730/97, il maggior contributo dovuto viene liquidato dal CAAF o dal datore di lavoro nel caso di assistenza diretta.

Il sostituto d'imposta trattiene tale importo, in due rate di eguale ammontare, sulle retribuzioni erogate nei mesi di giugno e di novembre ed effettua il relativo versamento rispettivamente entro il 15 luglio e il 15 dicembre 1997. In caso di incapienza della retribuzione, di cessazione del rapporto di lavoro, ecc., si applicano le modalità previste per i conguagli Irpef e Cssn.

Il contribuente che presenta invece il modello 740/97 è tenuto a versare il maggior importo dovuto, in due rate alle scadenze più sopra specificate.

Nell'ipotesi in cui tale dichiarazione dei redditi risulti un contributo dovuto inferiore a quello trattenuto dal datore di lavoro, il maggior importo versato può essere chiesto a rimborso o computato in diminuzione dalle imposte sui redditi dovute per il contribuente.