LEGGE
23.12.1996 N. 662 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'EUROPA - ADEMPIMENTI DEI
DATORI DI LAVORO
La
legge 662/1996 ha istituito, limitatamente all'anno 1996, un contributo
straordinario per l'Europa. Sull'argomento è intervenuto il Ministero delle
Finanze fornendo chiarimenti e modalità operative.
SOGGETTI
PASSIVI
Sono
soggetti al contributo le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato
relativamente ai redditi ovunque prodotti e le persone fisiche non residenti
limitatamente ai redditi prodotti in Italia.
Non
sono soggetti al contributo i redditi esenti, i redditi assoggettati alla fonte
a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
Sono
invece assoggettati i redditi conseguiti nel 1996 da persone fisiche decedute:
l'obbligo di versamento è in capo agli eredi.
MODALITA'
DI CALCOLO
Il
contributo è calcolato sul reddito imponibile IRPEF relativo all'anno 1996 con
le seguenti aliquote e scaglioni
ALIQUOTA SCAGLIONE DI
REDDITO IMPOSTA
PER
SCAGLIONE
0% fino a lire
7.200.000 0
1% oltre
7.200.000 fino a 20.000.000 128.000
1.5% oltre 20.000.000
fino a 50.000.000 450.000
2.5% oltre 50.000.000
fino a 100.000.000 1.250.000
3.5% oltre 100.000.000 ...............
Dal
contributo lordo così calcolato vanno sottratte, fino a capienza dello stesso,
le seguenti detrazioni:
*
importo fisso spettante a tutti i contribuenti L. 80.000
*
ulteriore detrazione per lavoratori dipendenti e pensionati L. 100.000
* per
ciascun figlio, affidato o affiliato (art.12 c.1, lett.b del Tuir) a carico L. 20.000
* per
il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e per ciascuno
degli altri familiari a carico (di cui
all'art.12, c.1 lett.c) L. 40.000
La
detrazione di £. 100.000 spetta ai soggetti che nel 1996 fruiscono della
detrazione Irpef per i redditi di lavoro dipendente e deve essere rapportata al
periodo di lavoro o di pensione nell'anno.
Per
quanto riguarda l'attribuzione delle detrazioni per carichi familiari si
applicano i criteri stabiliti dal citato art.12 per le detrazioni Irpef
(detrazioni rapportate a mese, detrazione in misura doppia per il figlio se il
coniuge è a carico, ecc.). Si ricorda che il limite di reddito per essere a
carico nel 1996 è pari a lire 5.500.000.
MODALITA'
DI VERSAMENTO
La L.
662/96 prevede modalità di pagamento del contributo differenziate a seconda che
il contribuente percepisca o meno i redditi da lavoro dipendente.
CONTRIBUENTI
CON REDDITI DIVERSI DA LAVORO DIPENDENTE
Per
tutti i soggetti che hanno percepito redditi diversi da quelli di lavoro
dipendente e per gli eredi dei contribuenti deceduti, relativamente ai redditi
del deceduto, il contributo straordinario deve essere determinato dal
contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa
all'anno 1996 e deve essere versato in due rate di pari importo nei termini
previsti per il versamento a saldo dell'IRPEF relativa all'anno 1996 (31 maggio
1997), e per il versamento a titolo di acconto della seconda o unica rata di
tale imposta relativa all'anno 1997, entro il 30 novembre 1997 (termini
prorogati rispettivamente al 2 giugno e al 1° dicembre 1997, cadendo il giorno
31 maggio di sabato e il 30 novembre di domenica).
Per i
versamenti tardivi valgono le usuali disposizioni in materia di imposte sui
redditi delle persone fisiche.
Per
gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il
31 maggio il versamento del contributo è effettuato in unica soluzione entro il
30 novembre (1° dicembre).
Il
contributo straordinario non è compensabile con alcuna imposta, tassa o
contributo e, quindi, sono tenuti al versamento dell'intero importo del
contributo dovuto (ripartito sempre in due rate uguali) anche i contribuenti
che vantano un credito di imposta, IRPEF e/o ILOR (crediti d'imposta sui
dividendi, credito per imposte pagate all'estero, crediti d'imposta per le
imprese, eccedenze d'imposta risultanti dalla precedente dichiarazione dei
redditi) o un credito di contributo per il Servizio sanitario nazionale.
Il
versamento del contributo straordinario non è dovuto se l'importo non supera
lire 20.000.
Pertanto,
considerato che il contributo deve essere versato in due rate di uguale
importo, il versamento non deve essere effettuato nel caso in cui ciascuna rata
sia di importo non superiore a lire 20.000.
Per
il versamento del contributo straordinario determinato in sede di dichiarazione
dei redditi, è stato istituito, con decreto del Ministro delle finanze in corso
di emanazione, l'apposito codice tributo 4996, denominato "Contributo
straordinario per l'Europa Autotassazione".
Il
pagamento va effettuato al concessionario competente utilizzando,
rispettivamente, la distinta Mod. 22 o la delega di pagamento Mod. D, ovvero il
bollettino di conto corrente postale Mod. 31.
Trattandosi
di versamento diretto per autotassazione delle persone fisiche, i contribuenti
non intestatari del conto fiscale, oltre alla distinta Mod. 8 o il bollettino
di conto corrente postale Mod. 11, possono utilizzare il modello di delega
(D.M. 25 settembre 1995), contraddistinto da carta bianca e grafica colore
azzurro, effettuando il pagamento mediante delega alle banche.
Sui
modelli di versamento, ove è richiesto, non deve essere indicato l'Ufficio o il
Centro di Servizio cui è destinata la dichiarazione dei redditi.
Il
periodo di riferimento o l'anno di imposta del contributo di cui al codice
tributo 4996 è l'anno 1996 da indicare nella forma AA, o AA.AA., secondo lo
spazio a disposizione sul modello di versamento.
LAVORATORI
DIPENDENTI
Gli
adempimenti relativi al calcolo ed al successivo versamento del contributo di
cui trattasi sono posti a carico del datore di lavoro nella sua veste di
sostituto di imposta.
Il
sostituto d'imposta deve infatti calcolare il contributo sul reddito da lavoro
dipendente erogato al lavoratore nel 1996 e trattenerlo, in rate di uguale
importo, sulle retribuzioni nette corrisposte nei periodi di paga compresi tra
marzo e novembre 1997 (ad esempio, se il 5 marzo viene corrisposta la
retribuzione di febbraio, sull'importo va trattenuta la prima rata del
contributo).
Pertanto
le rate saranno pari a nove.
Qualora
l'importo della singola rata non trovi capienza nella retribuzione o nel
compenso di uno dei periodi di paga compresi tra marzo e novembre 1997, esso
dovrà essere trattenuto sulla retribuzione o sul compenso corrisposto nel
periodo di paga successivo, in aggiunta all'importo della rata da trattenere.
Il
sostituto d'imposta è tenuto a comunicare al contribuente l'importo del
contributo che non ha trovato capienza al termine di tale periodo (novembre
1997) e che dovrà essere versato direttamente dal contribuente stesso entro il
15 dicembre 1997.
Analogo
comportamento dovrà essere tenuto qualora intervenga la cessazione del rapporto
di lavoro dipendente prima che l'intero contributo sia stato trattenuto.
Non
si verifica alcuna interruzione del rapporto di lavoro nel caso di passaggi di
dipendenti a seguito di fusioni, scissioni, cessioni, affitti e conferimenti di
azienda nonchè nelle ipotesi di trasferimenti gratuiti dell'azienda.
Il
contributo trattenuto deve essere versato con le stesse modalità previste per
le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e, pertanto, entro il giorno 15
del mese successivo a quello di pagamento delle retribuzioni o dei compensi
soggetti al contributo ovvero entro il giorno 20 se il sostituto non è titolare
di conto fiscale.
Per
il versamento è stato istituito il codice tributo 1996, denominato
"Contributo straordinario per l'Europa - Sostituti di imposta".
Il
pagamento del contributo contraddistinto dal predetto codice va effettuato dai
sostituti d'imposta al concessionario della riscossione competente in ragione
del domicilio fiscale o mediante delega alle banche utilizzando la modulistica
da conto fiscale (distinta Mod. 21 o delega di pagamento Mod. C, ovvero, in
caso di pagamento tramite gli uffici postali, bollettino Mod. 31).
I
contribuenti non intestatari o non più intestatari di conto fiscale eseguono,
invece, il versamento esclusivamente al concessionario competente utilizzando
la distinta Mod. 1 o il bollettino di conto corrente postale Mod. 11.
Sui
modelli di versamento, ove è richiesto, non va indicato l'Ufficio o il Centro
di servizio cui è destinata la dichiarazione dei redditi.
Il
periodo di riferimento da riportare sui modelli è l'anno 1997 e il mese
precedente a quello del versamento nel corso del quale è stata effettuata la
ritenuta, nella forma MM.AA.
ALTRI
ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO
Ai
fini dell'applicazione del contributo straordinario per l'Europa, i sostituti
d'imposta devono indicare nei modelli 101 e 201 relativi ai redditi del 1996
nell'apposito spazio previsto per le annotazioni:
-
l'ammontare imponibile (pari all'importo indicato al punto 1 dei modelli);
-
l'ammontare delle detrazioni spettanti;
-
l'ammontare del contributo dovuto al netto delle detrazioni spettanti.
Ove i
suddetti modelli siano già stati consegnati, quanto più sopra elencato deve
essere oggetto di una documentazione integrativa da consegnare comunque entro
il 28 febbraio 1997.
Ove
il lavoratore dipendente abbia dichiarato al proprio sostituto d'imposta di non
aver diritto ad alcuna detrazione (compresa quella per lavoro dipendente), in
quanto le stesse vengono riconosciute da altro datore di lavoro, tale dichiarazione
esplica effetto anche ai fini delle detrazioni relative al contributo
straordinario.
L'inosservanza
di tale obbligo o di quello relativo al termine di consegna è sanzionabile con
la pena pecuniaria da L. 300.000= a L. 3.000.000= per ogni certificazione
consegnata tardivamente o non consegnata (art.53, D.P.R. n. 600/1973).
L'obbligo
di indicazione dei dati relativi al contributo non sussiste, invece, per i
rapporti di lavoro dipendente cessati prima del 31 dicembre 1996.
CASI
PARTICOLARI
-
rapporti cessati dopo il 28 febbraio 1997
In
caso di interruzione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente al 28
febbraio 1997, per i lavoratori dipendenti cui è consentito chiedere al
successivo datore di lavoro di tenere conto delle retribuzioni corrisposte,
delle ritenute operate e delle detrazioni attribuite da quello precedente, il
successivo datore di lavoro dovrà proseguire anche l'effettuazione delle
trattenute del contributo straordinario.
-
Sostituto d'imposta diverso da quello che ha rilasciato il mod. 101
Nel
caso in cui il sostituto d'imposta che opera le ritenute sulle retribuzioni
erogate dal mese di marzo sia diverso da quello che ha rilasciato il modello
101, il lavoratore ha due possibilità:
*
presentare il modello 740/97 o 730/97 e versare il contributo con le modalità
precedentemente analizzate (in 2 rate);
*
consegnare, entro il mese di febbraio 1997, l'originale o una copia del modello
101 al nuovo datore di lavoro affinchè questi possa trattenere il contributo
sulle paghe corrisposte nei mesi successivi.
-
Lavoratori dipendenti in possesso di altri redditi o che hanno sostenuto oneri
deducibili
Nel
caso in cui il lavoratore abbia percepito nel 1996 altri redditi da
assoggettare ad Irpef e provveda a presentare il modello 730/97, il maggior
contributo dovuto viene liquidato dal CAAF o dal datore di lavoro nel caso di
assistenza diretta.
Il
sostituto d'imposta trattiene tale importo, in due rate di eguale ammontare,
sulle retribuzioni erogate nei mesi di giugno e di novembre ed effettua il
relativo versamento rispettivamente entro il 15 luglio e il 15 dicembre 1997.
In caso di incapienza della retribuzione, di cessazione del rapporto di lavoro,
ecc., si applicano le modalità previste per i conguagli Irpef e Cssn.
Il
contribuente che presenta invece il modello 740/97 è tenuto a versare il
maggior importo dovuto, in due rate alle scadenze più sopra specificate.
Nell'ipotesi
in cui tale dichiarazione dei redditi risulti un contributo dovuto inferiore a
quello trattenuto dal datore di lavoro, il maggior importo versato può essere
chiesto a rimborso o computato in diminuzione dalle imposte sui redditi dovute
per il contribuente.