D.LVO.
626/1994 - FORMAZIONE - RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ALLA SICUREZZA - ACCORDO
PROVINCIALE 19-2-1997
Si fa
riferimento e seguito alla nota supplemento n. 5 al Notiziario 1/97 per
comunicare che in data 19 febbraio 1997 tra il Collegio e le OO.SS. dei
lavoratori si è proceduto alla definitiva stipula dell'Accordo Provinciale
sulle materie di cui all'oggetto.
Con
la presente nota si forniscono più dettagliate informazioni.
1)
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ALLA SICUREZZA
A)
TERRITORIALI
L'accordo
19.2.1997 prevede che le OO.SS. dei lavoratori procedano alla individuazione ed
alla successiva designazione di n.5 rappresentanti che opereranno su base
territoriale. Ciò significa che a ciascuno di essi rappresentanti verrà
assegnata una zona e che i medesimi svolgeranno le loro funzioni esclusivamente
nelle unità produttive ubicate nella zona assegnata e nelle quali non sia
comunque già nominato il Rappresentante alla sicurezza di azienda (figura di
cui diremo in seguito).
I
cinque rappresentanti territoriali inizieranno la loro attività non prima del
1° settembre 1997, dopo aver seguito un adeguato corso di formazione.
I
rappresentanti territoriali hanno
diritto di accesso nelle unità produttive delle imprese che non abbiano già il
rappresentante di azienda.
I
rappresentanti territoriali esercitano la loro funzione dopo aver
preventivamente fissato con l'azienda, di volta in volta interessata, la data
della visita.
Alle
visite del rappresentante dei lavoratori, è opportuno sia presente anche il
Responsabile alla sicurezza dell'Azienda. L'Impresa può far partecipare inoltre
un proprio consulente anche esterno all'organizzazione aziendale.
Il
rappresentante territoriale deve redigere un verbale della visita consegnandone
copia all'Azienda.
I
rappresentanti territoriali rispondono della loro attività ad un Organismo
Paritetico Provinciale.
E'
quindi chiaro che le Aziende che dovessero riscontrare nell'attività dei
rappresentanti di cui si parla presunte irregolarità possono rivolgersi agli
uffici del Collegio che ha propri componenti in seno al suddetto Organismo
Paritetico Provinciale.
B) DI
AZIENDA
I
rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza eletti o designati nell'azienda
hanno diritto di esplicare la loro funzione in tutte le unità produttive
dell'impresa e, per questo, hanno diritto a permessi retribuiti che il c.c.n.l.
5 luglio 1995 ha così fissato:
-
imprese fino a 15 dipendenti 8 ore annue
-
imprese da 16 a 50 dipendenti 20 ore annue
-
imprese con oltre 50 dipendenti 32 ore annue.
I
suddetti permessi, che i rappresentanti devono richiedere con congruo anticipo,
saranno rimborsati alle aziende dalla CAPE, così come diremo più oltre.
Per
le attribuzioni dei rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza, di azienda o
di territorio, si rinvia al contenuto dell'art.19 del D.Lvo 626/1994
2)
FORMAZIONE
La
formazione in materia di sicurezza, prevista dal D.Lvo "626", è stata
demandata dalle parti alla Scuola Edile
Bresciana ed al Comitato Paritetico
Territoriale.
I due
Enti, in collaborazione, effettueranno i corsi di formazione qui di seguito
specificati.
a)
lavoratori di 1° ingresso nel settore
Sono
previsti corsi di 16 ore retribuite da svolgere in due moduli di 8 ore. Nel
primo si procederà ad una formazione di carattere generale ed il secondo sarà
destinato ad un approfondimento in base alle qualifiche e settori di attività.
La
stessa formazione è prevista in caso di mutamento di mansioni (che comportino
situazioni di rischio diverse) e/o di introduzione di nuove tecnologie.
b)
Rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza di azienda
I
rappresentanti alla sicurezza di azienda devono frequentare un corso di
formazione di 20 ore retribuite.
L'Organizzazione
e l'attuazione dei corsi sono gratuite: resta a carico delle aziende la
retribuzione relativa alle ore di frequenza.
Come
già accennato nella precedente nota le imprese devono comunicare alla C.A.P.E.,
alla Scuola Edile ed al CPT i nominativi dei lavoratori da formare e dei
rappresentanti eletti in azienda. Tutto ciò entro 10 giorni dall'assunzione o
dalla nomina.
La
Scuola Edile ed il CPT forniranno alle imprese la necessaria modulistica.
I due
Enti paritetici provvedono poi a certificare la partecipazione dei lavoratori
ai corsi.
3)
C.A.P.E. - FONDO PER LA SICUREZZA - RIMBORSI
L'attività
dei rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza su base territoriale e la
formazione come più sopra specificate sono finanziati con un contributo dello
0,07% in vigore dal 1° marzo 1997 e da versare alla C.A.P.E. con le modalità
che la medesima comunicherà direttamente alle imprese.
Come
già accennato la C.A.P.E. procederà con cadenza semestrale al rimborso delle
ore di permesso dei rappresentanti alla sicurezza di azienda nelle cifre di
seguito elencate:
lavoratore
1° livello £. 31.500 orarie
lavoratore
2° livello £. 34.000 orarie
lavoratore
3° livello £. 36.000 orarie
lavoratore
4° livello £. 37.500 orarie
lavoratore
5° livello £. 39.000 orarie
lavoratore
6° livello £. 42.000 orarie
lavoratore
7° livello £. 43.000 orarie
E'
evidente che le ore di permesso saranno rimborsate nei limiti previsti dal
c.c.n.l. 5/7/1995 e riportati al precedente punto B).
Gli
uffici del Collegio restano a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.