I.N.P.S.:
1)
ACCORDO PROVINCIALE 19.2.1997 - CAPE - CONTRIBUTO 0,07% -
NUOVA
BASE IMPONIBILE PER IL CALCOLO DEL 15%
2)
LEGGE 341/95 - RIDUZIONE 11,50% - 1° GENNAIO 1997 - RECUPERO ARRETRATI
1)
CONTRIBUTO 0,07%
L'introduzione,
con accordo provinciale 19.2.1997, del nuovo contributo dello 0,07% da versare
alla CAPE per il "Fondo della sicurezza", comporta la necessità di
rideterminare la quota imponibile ai
fini contributivi, dei versamenti alla Cassa medesima.
Pertanto
dal 1° marzo 1997, devono essere
considerate le sottoindicate aliquote:
Contributo
C.A.P.E. 3,00%
Anzianità
professionale edile ordinaria 4,60%
Anzianità
professionale edile straordinaria 1,40%
Contributo
fornitura calzature da lavoro 0,25%
Addestramento
professionale 0,75%
Comitato
PariteticoTerritoriale 0,22%
Fondo
per la sicurezza 0,07%
--------------------------
totale
10,29%
di
cui il 15%, pari a 1,544%, concorre alla determinazione dell'imponibile
contributivo.
2) L.
341/95 - RIDUZIONE 11,50%
L'INPS
ha precisato che il recupero a titolo di riduzione (11,50%) da parte delle
aziende che non avessero provveduto per il mese di gennaio 1997, ovvero
avessero applicato la vecchia aliquota del 9,50%, può essere effettuato con la
denuncia relativa al mese di febbraio o di marzo 1997.
La
riduzione relativa al mese di gennaio deve essere riportata su uno dei righi in
bianco del quadro D del DM 10/2 con la dicitura "ARR.RID ED" e con il
codice "L. 207".