I.N.P.S.: 

1) ACCORDO PROVINCIALE 19.2.1997 - CAPE - CONTRIBUTO 0,07% -

NUOVA BASE IMPONIBILE PER IL CALCOLO DEL 15%

2) LEGGE 341/95 - RIDUZIONE 11,50% - 1° GENNAIO 1997 - RECUPERO ARRETRATI

 

1) CONTRIBUTO 0,07%

 

L'introduzione, con accordo provinciale 19.2.1997, del nuovo contributo dello 0,07% da versare alla CAPE per il "Fondo della sicurezza", comporta la necessità di rideterminare la quota  imponibile ai fini contributivi, dei versamenti alla Cassa medesima.

 

Pertanto dal 1° marzo 1997,  devono essere considerate le sottoindicate aliquote:

 

Contributo C.A.P.E.                                                       3,00%

Anzianità professionale edile ordinaria                 4,60%

Anzianità professionale edile straordinaria                        1,40%

Contributo fornitura calzature da lavoro                 0,25%

Addestramento professionale                                          0,75%

Comitato PariteticoTerritoriale                                         0,22%

Fondo per la sicurezza                                                   0,07%

                                                                        --------------------------

                                                                        totale            10,29%

 

di cui il 15%, pari a 1,544%, concorre alla determinazione dell'imponibile contributivo.

 

 

2) L. 341/95 - RIDUZIONE 11,50%

 

L'INPS ha precisato che il recupero a titolo di riduzione (11,50%) da parte delle aziende che non avessero provveduto per il mese di gennaio 1997, ovvero avessero applicato la vecchia aliquota del 9,50%, può essere effettuato con la denuncia relativa al mese di febbraio o di marzo 1997.

 

La riduzione relativa al mese di gennaio deve essere riportata su uno dei righi in bianco del quadro D del DM 10/2 con la dicitura "ARR.RID ED" e con il codice "L. 207".