A)
INPS-INAIL - PROROGA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA EX ART. 29 - LEGGE 341/95
B)
COLLOCAMENTO OBBLIGO DI RISERVA DEL 12% EX ART. 25 LEGGE 223/91 - ISTRUZIONI
MINISTERO DEL LAVORO
C)
LEGGE 297/82 - T.F.R. - INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI FEBBRAIO 1997
A)
Inps-Inail - Proroga riduzione contributiva ex art. 29 Legge 341/95
Si fa
seguito a quanto comunicato con la precedente nota in materia (supplemento n° 7
al Notiziario n° 1/97) per informare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 1997 è stato pubblicato il comunicato del Ministero del Lavoro che da
notizia che con il decreto interministeriale 13 febbraio 1997 è stata disposta
per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998, la proroga e
l'elevazione all'11,50% della riduzione contributiva prevista dal noto art. 29
della legge n.341/95.
B)
Collocamento obbligo di riserva del 12% ex art.25 Legge 223/91 - Istruzioni
Ministero del Lavoro
Come
noto, per effetto di quanto previsto dalla legge n. 608/96 di conversione del
D.L. 511/96 (Cfr. nota supplemento n° 2 al Notiziario n° 12/96), l'onere di
riserva in favore dei lavoratori appartenenti alle c.d. "fasce
deboli" di cui all'art.25, comma
1, Legge n.223/1991, già ridotto in alcune circoscrizioni tra cui tutte quelle
di Brescia e provincia al 6%, torna ad essere determinato, a decorrere dal 1°
dicembre 1996 e per tutto il territorio nazionale, nella misura del 12%, misura
fissata dal richiamato art.25.
In
considerazione delle diverse situazioni concrete di adempimento dell'onere in
parola, che possono verificarsi alla predetta data del 1° dicembre 1996, il
Ministero del Lavoro era stato sollecitato a fornire puntuali precisazioni
concernenti le modalità operative per l'applicazione dell'aliquota del 12%.
Si
scioglie la riserva formulata con la nota informativa succitata per comunicare
che il Ministero del lavoro con la circolare n° 13 del 28 gennaio 1997 ha
chiarito che la suddetta aliquota del 12% deve essere calcolata con riferimento
alle sole assunzioni effettuate a partire dal 1° dicembre 1996, senza
conteggiare le assunzioni effettuate prima di tale data che non abbiano fatto
scattare l'obbligo di assumere un lavoratore riservatario. Si rammenta che
detto obbligo operava, in forza della previgente aliquota del 6%. per ogni
gruppo di 17 assunzioni ordinarie.
Pertanto
agli effetti operativi, in base alla normativa vigente l'obbligo di procedere
all'assunzione di un lavoratore riservatario scatta, giusta la nuova aliquota
del 12%, per ogni gruppo di 9 assunzioni ordinarie effettuate a partire dal 1°
dicembre 1996.
Infine,
per quanto riguarda le assunzioni di lavoratori riservatari effettuate sino al
30 novembre 1996 in applicazione dell'aliquota del 6%, il Ministero ha ribadito
che queste ultime sono ad ogni effetto fatte salve. Tutto ciò in forza della
clausola di salvaguardia della validità degli atti, dei provvedimenti adottati,
nonchè degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base dei
Decreti - Legge n.511/1996 e precedenti, prevista dall'art.1 della citata Legge
n.608/1996, commi 2 e 4.
C)
T.F.R. - Indice rivalutazione mese di febbraio 1997
L'Istat
ha comunicato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati per il mese di febbraio 1997 è risultato pari a 105,2.
Pertanto
dal rapporto tra l'indice del mese di dicembre 1996 e quello di febbraio 1997
risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di
febbraio 1997 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31
dicembre 1996 è pari a:
1,004645
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