OMOLOGAZIONE PORTE RESISTENTI AL FUOCO - DIFFERIMENTO TERMINI

 

Sul Supplemento ordinario n.74 alla G.U. dell'8 aprile 1997, n.81 è pubblicato il D.M. 7 febbraio 1997 "Differimento del termine previsto dal primo comma dell'art.10 del decreto ministeriale 14 dicembre 1993 concernente: Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura".

Con il provvedimento viene ulteriormente prorogato al 31.12.1997 il termine al di là del quale non potranno essere costruite, commercializzate ed installate porte o elementi di chiusura i cui prototipi non siano omologati. Tale disposizione riguarda, ovviamente, le sole porte resistenti al fuoco.

Si ricorda che al decreto è allegato l'elenco, aggiornato al 15.02.1997, delle porte resistenti al fuoco omologate.