OMOLOGAZIONE
PORTE RESISTENTI AL FUOCO - DIFFERIMENTO TERMINI
Sul Supplemento ordinario n.74 alla G.U. dell'8 aprile 1997, n.81
è pubblicato il D.M. 7 febbraio 1997 "Differimento del termine previsto
dal primo comma dell'art.10 del decreto ministeriale 14 dicembre 1993
concernente: Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza
al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura".
Con il provvedimento viene ulteriormente prorogato al 31.12.1997
il termine al di là del quale non potranno essere costruite, commercializzate
ed installate porte o elementi di chiusura i cui prototipi non siano omologati.
Tale disposizione riguarda, ovviamente, le sole porte resistenti al fuoco.
Si ricorda che al decreto è allegato l'elenco, aggiornato al
15.02.1997, delle porte resistenti al fuoco omologate.