APPALTI
PUBBLICI - MANCATA PROROGA DEL PERIODO
DI ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE
Il 2
marzo 1997 è scaduto il decreto legge n. 670 del 31 dicembre 1996 senza che il
Parlamento sia riuscito a convertirlo in legge.
Tale
decreto aveva prorogato il regime di esclusione automatica delle offerte
anomale in appalti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria (L.
9.927.175.000), meccanismo che la legge n. 109/94 (legge "Merloni")
aveva inizialmente previsto per un periodo transitorio fino a fine '96.
La
mancata riproposizione della disciplina sull'esclusione automatica delle
offerte anomale, mediante la conversione in legge del decreto in parola, o
l'emanazione di un ulteriore decreto legge con i medesimi contenuti, incide
sulle procedure di affidamento in corso al 2 marzo 1997, determinando
l'incertezza sulle norme da seguire nello svolgimento delle gare di
aggiudicazione dei lavori.
In
merito si ritiene utile far presente che assicurazioni informali fanno ritenere
possibile un'apposita indicazione del Ministero LL.PP., con la quale verrebbero
diramate ai Provveditorati alle Opere Pubbliche indicazioni conformi a quelle
già adottate alcuni anni or sono, ancorchè in un contesto differente da quello
che si presenta ora.
In
quell'occasione, il Ministero dei Lavori Pubblici (Circolare n. 1195/UL del 31
maggio 1988) precisò:
"5.
Presumibilmente, si potranno porre problemi di ordine transitorio, quale quello
della applicabilità dell'art.17, comma 2, in argomento, alle gare relative a
bandi emanati prima dell'entrata in vigore della norma stessa (14 marzo 1988,
giorno della pubblicazione sulla G.U. della legge finanziaria 1988).
Occorre
così stabilire quali effetti la nuova norma produca rispetto alle procedure di
gara che, alla suddetta data, siano già state avviate ma non ancora concluse.
Al
riguardo, si ritiene applicabile il principio più volte enunciato dal Consiglio
di Stato, secondo cui la regola dell'immediata applicabilità delle nuove leggi
procedimentali subisce eccezione allorchè il procedimento consti di varie fasi
distinte, ciascuna delle quali resterà regolata dalla legge vigente al momento
in cui fu posta in essere.
Nella
specie la fase procedurale che viene in considerazione è quella del bando,
desumendone che per i bandi pubblicati prima del 14 marzo 1988 si applicherà il
regime dell'art.24, comma 3, legge n.584/1977, mentre per i bandi pubblicati
dopo, e solo per essi, tornerà applicabile la disposizione dell'art.17, comma
2, di cui si tratta".
Ora,
il Ministero, aderendo alla tesi sopra riportata del Consiglio di Stato,
intenderebbe confermare la linea in base alla quale i bandi pubblicati prima
del 2 marzo 1997 sono regolati dalle norme vigenti al momento della
pubblicazione del bando (e pertanto le relative gare si dovrebbero svolgere
mediante l'esclusione automatica delle offerte anomale prevista dal bando
stesso), mentre quelli pubblicati a decorrere dal 2 marzo sono regolati dalle norme che vietano la
possibilità di previsione di meccanismi automatici di esclusione delle offerte,
lasciando comunque all'amministrazione appaltante la possibilità di procedere,
successivamente all'aggiudicazione e prima della sua ratifica da parte
dell'organo deliberante, ad una valutazione di merito, ma non più automatica, delle
offerte che possono presentare carattere di anormalità.
Per
quanto riguarda, infine, l'ipotesi di reintroduzione di meccanismi di
esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, per le gare di
rilevanza nazionale, il Ministero si è dichiarato favorevole, ancorchè,
tuttora, stia studiando le modalità più idonee.
In
particolare, esso potrebbe scegliere la strada del varo del decreto
ministeriale, con la "messa a regime" delle disposizioni di cui
all'art.21, comma 1 bis, prima parte, delle leggi n.109 e 216 (ove è prevista
l'individuazione con decreto ministeriale di una percentuale di ribasso massimo
ammissibile), ovvero quella dell'inserimento di una disposizione ad hoc,
nell'ambito del decreto legge per l'occupazione, che il Governo si appresterebbe
a varare.
Infine,
si rammenta che il disegno di legge che riproduce larga parte dei contenuti del
D.L. 670/96 - ivi compresa la "sanatoria" degli atti e dei
provvedimenti adottati e dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto
non convertito - è stato approvato dal Consiglio dei Ministri e sarà trasmesso
quanto prima alle Camere, dove si auspica una rapida approvazione.