D.LGS.
14 AGOSTO 1996, N° 494 - SICUREZZA
Con
la pubblicazione del D.Lgs. 494/1996 sulla G.U. n.223 del 23 settembre 1996, il
Governo italiano ha recepito la direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni
minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.
Circa la normativa oggetto di questa nota devono farsi alcune considerazioni di
carattere generale. Si deve subito sottolineare che le nuove norme lasciano in
vigore le precedenti regolamentazioni relative ai lavori edili. Le imprese
devono quindi continuare ad applicare le norme del DPR 164/56, quelle del DPR
547/55 e del DPR 303/56, le norme del D.Lgs 277/91 e quelle del D.Lgs. 626/94.
Ma la novità principale riguarda i destinatari della nuova normativa che non
sono certamente i datori di lavoro delle imprese edili che sono soltanto
marginalmente interessati dal provvedimento che non pone in testa ai medesimi
alcun nuovo adempimento aggiuntivo a quanto già stabilito dalle precedenti
richiamate normative.
I
reali destinatari della norma sono i committenti che diventano i principali
responsabili della sicurezza nei cantieri per l'esecuzione delle opere che
commissionano.
Infine
si vuole sottolineare che lo scopo della normativa che si esamina è duplice: da
un lato si introducono regole che garantiscano un necessario coordinamento e la
migliore gestione dei problemi della sicurezza in situazioni caratterizzate,
nella normalità, dalla presenza di imprese con varie tipologie di attività e
quindi di rischio, in secondo luogo si introducono elementi di programmazione
della sicurezza.
Dopo
queste doverose brevi osservazioni, qui di seguito si dà una sintesi,
necessariamente breve, dei contenuti del D.Lgs 494/96.
La
materia è ampia ed il testo del provvedimento manca, a nostro avviso, di un
buon coordinamento e pertanto sintetizzarlo in brevi note diventa difficoltoso.
Le imprese possono rivolgersi agli Uffici del Collegio per qualunque
chiarimento ritengano necessario.
A)
CAMPO DI APPLICAZIONE
Le
norme del D.Lgs n.494/96 si applicano a tutti i cantieri temporanei o mobili
così come definiti all'art.2, comma 1, lettera a) che fa rinvio alla
elencazione di cui all'allegato I.
Ne
discende che la legge si applica ai lavori edili e di genio civile così
individuati:
1.
lavori di costruzione,manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e
risanamento di opere fisse, permanenti
o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri
materiali, comprese le linee elettriche e gli impianti elettrici, le opere
stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, di
sistemazione forestale o di sterro;
2.
lavori di scavo;
3.
lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati;
4.
lavori di ristrutturazione, equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento,
riparazione, smantellamento, consolidamento, ripristino, montaggio e smontaggio
di impianti che comportano lavori con rischi particolari per la sicurezza e la
salute dei lavoratori che l'allegato II identifica nei seguenti:
-
lavori che espongono a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità
superiore a m. 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m. 2, se
particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati
oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera;
-
lavori che espongono a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi
particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano
un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria;
-
lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate
o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione
dalla radiazioni ionizzanti;
-
lavori in prossimità di linee elettriche in tensione;
-
lavori che espongono ad un rischio di annegamento;
-
lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie;
-
lavori subacquei con respiratori;
-
lavori in cassoni ad aria compressa;
-
lavori comportanti l'impiego di esplosivi;
-
lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
B)
SOGGETTI DELLA SICUREZZA
Al
fine di garantire la sicurezza vengono coinvolti una serie di soggetti:
-
committente
-
responsabile dei lavori
-
datori di lavoro
-
lavoratori autonomi
-
coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori.
Di
tutti i soggetti (ad esclusione del datore di lavoro già definito dal
"626") la normativa in esame fornisce una definizione.
B.1)
Definizioni
Committente:
"il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata,
indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione".
Responsabile
dei lavori: "soggetto incaricato dal committente per la progettazione o
per l'esecuzione dell'opera".
Lavoratore
autonomo: "persona fisica la cui attività professionale concorre alla
realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione". Tale
definizione non sembra comportare problemi particolari.
Coordinatore
in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di
seguito denominato coordinatore per la progettazione: "soggetto incaricato,
dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di
cui all'art.4".
Per
ragioni di esposizione organica vedremo più avanti i compiti di tale soggetto.
Coordinatore
in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di
seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: "soggetto
incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei
compiti di cui all'art.5".
Si
veda più avanti per la descrizione dettagliata di tali compiti.
B.2)
I coordinatori
Le
due nuove figure dei coordinatori non sono
obbligatorie per qualunque tipo di cantiere. Qui di seguito si indicano
i casi nei quali tali soggetti devono essere incaricati dal committente o dal
responsabile dei lavori. Nei casi sottoelencati devono essere presenti entrambi
i coordinatori.
Poichè,
le caratteristiche professionali richieste ad entrambi i soggetti sono
sostanzialmente le medesime, è possibile che lo stesso soggetto possa svolgere
entrambe le funzioni, seppure in due momenti diversi della realizzazione
dell'opera.
Il
coordinatore in fase di progettazione e quello in fase di esecuzione sono
previsti obbligatoriamente nei seguenti casi:
-
cantieri in cui è prevista la presenza contemporanea di più imprese;
-
cantieri in cui è prevista la presenza contemporanea di più imprese se l'entità
presunta del cantiere sia pari ad
almeno 100 uomini/giorni (ad esempio 10 persone per 10 giorni, oppure 20
persone per 5 giorni oppure una persona per 100 giorni e così via);
-
cantieri in cui la durata presunta dei lavori è superiore a 30 giorni
lavorativi e in cui sono occupati contemporaneamente più di venti lavoratori
(in tale caso è irrilevante la presenza di una sola o più imprese);
-
cantieri la cui entità presunta è superiore a 500 uomini/giorni (anche in
questo caso non rileva la presenza di una o più imprese);
-
cantieri i cui lavori comportino rischi particolari il cui elenco è contenuto
nell'allegato II ( e che abbiano riportato al precedente paragrafo A) se
l'entità presunta del cantiere sia superiore a 300 uomini/giorni (anche in
questo caso indipendentemente dal numero delle imprese coinvolte);
-
lavori la cui entità complessiva sia superiore a 30.000 uomini/giorni. Questa
fattispecie è richiamata all'art.3, comma 3, lettera e) come rimando all'art.13
ma può apparire superflua in quanto già assorbita dall'obbligo per i cantieri
superiori a 500 uomini/giorni e rappresenta una ridondanza essendo pacifico che
un lavoro superiore a 30.000 uomini/giorni è certamente superiore anche a 500
uomini/giorni.
B.3)
Caratteristiche professionali dei coordinatori
Sia
il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione che quello in fase di
esecuzione dei lavori devono essere in possesso di specifici requisiti
professionali che sono indicati all'art. 10 del D.Lgs n. 494/96. I requisiti
sono identici per entrambi i soggetti e sono i seguenti:
-
diploma di laurea in ingegneria o architettura nonchè attestazione da parte di
datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività
lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
-
diploma universitario in ingegneria o architettura nonchè attestazione da parte
di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività
lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
-
diploma di geometra o perito industriale, nonchè attestazione da parte di
datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività
lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.
Inoltre
i soggetti di cui sopra devono essere in possesso di attestato di frequenza a
specifici corsi in materia di sicurezza. I corsi devono avere una durata minima
di 120 ore e verteranno su materie ed argomenti specificati dalla norma in
esame.
Secondo
una norma transitoria i requisiti di cui sopra non sono richiesti per le
persone che alla data di entrata in vigore del decreto 494/96:
-
sono in possesso di attestazione comprovante il loro inquadramento in
qualifiche che consentono di sovrintendere altri lavoratori e l'effettivo
svolgimento di attività qualificata in materia di sicurezza sul lavoro nelle
costruzioni per almeno quattro anni, rilasciata da datori di lavoro pubblici e
privati; l'attestazione è accompagnata da idonea documentazione comprovante il
regolare versamento dei contributi assicurativi per i periodi di svolgimento
dell'attività;
-
dimostrano di avere svolto per almeno quattro anni funzioni di direttore
tecnico di cantiere, documentate da certificazioni di committenti pubblici o
privati e in tal caso vidimate dalle autorità che hanno rilasciato la
concessione o il permesso di esecuzione dei lavori.
Nei
casi in oggetto copia degli attestati di cui sopra deve essere trasmessa
all'organo di vigilanza territorialmente competente.
La dizione
"territorialmente competente" può ingenerare qualche equivoco per la
sua collocazione nella norma che stabilisce deroga ai requisiti professionali,
in via transitoria, per lo svolgimento dell'incarico.
Si
potrebbe infatti pensare che tali soggetti debbano, nel momento in cui decidono
di intraprendere tale funzione, inviare il suddetto attestato all'organo di
vigilanza competente per il proprio domicilio, quasi una specie di iscrizione
ad un albo improprio sulla falsariga di quanto avvenuto nel 1991 a seguito del
D.Lgs. n. 277 per coloro che, in deroga transitoria ai requisiti di legge,
avessero voluto continuare a svolgere l'attività di medico competente.
Si
può però anche ritenere che la trasmissione dell'attestato di cui sopra deve
essere effettuata al momento di assunzione del singolo incarico, all'organo di
vigilanza competente territorialmente per l'area geografica di ubicazione del
cantiere oggetto dell'incarico.
Ciò
in relazione al fatto che l'organo di vigilanza ha il compito di verificare che
i soggetti coinvolti nell'opera siano in possesso dei requisiti previsti.
Per
quanto riguarda l'individuazione dell'organo di vigilanza esso è certamente
l'U.S.S.L.. Tuttavia, in funzione della prevista ridefinizione delle residue
competenze in materia di sicurezza degli Ispettorati del Lavoro, si consiglia
di inviare copia degli attestati anche a questi ultimi.
I
soggetti di cui sopra, per poter continuare ad assumere l'incarico di
coordinatore per la progettazione, devono frequentare, entro tre anni dalla
data di entrata in vigore del D.Lgs. n.494/96 il corso sopra illustrato la cui
durata è però ridotta a 60 ore.
Si
ritiene di fare cosa utile allegando alla presente i fac-simili di attestazione
di cui abbiamo parlato.
C)
OBBLIGHI DEI SOGGETTI
C.1)
Committente e responsabile dei lavori
Nella
fase di progettazione esecutiva dell'opera, ed in particolare al momento delle
scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle
operazioni di cantiere i committenti e i responsabili dei lavori si attengano
ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all'art.3 del D.Lgs
626/94.
Il
secondo obbligo del committente e del responsabile dei lavori è quello di
determinare la durata presunta dei lavori al fine di permettere la
pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori medesimi o
delle fasi che si devono svolgere contemporaneamente o successivamente fra
loro.
Il
committente ed il responsabile dei lavori, già nella fase di progettazione
esecutiva, hanno l'obbligo di valutare attentamente, ogni qualvolta ciò risulti
necessario, il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo contenente
le informazioni per la prevenzione e protezione dai rischi. Poichè tali
documenti devono essere predisposti dal coordinatore per la progettazione ne
discende che l'obbligo di cui sopra esiste solo in quei cantieri nei quali è
obbligatoria la nomina di tale coordinatore.
Nei
casi previsti dalla legge il committente o il responsabile dei lavori,
contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva
designano il coordinatore per la progettazione. Tale designazione può essere in
capo al medesimo soggetto incaricato della progettazione esecutiva, se in
possesso dei requisiti di legge.
Analogamente,
prima di affidare i lavori, sempre nei casi previsti dalla legge, il
committente o il responsabile dei lavori designano il coordinatore per
l'esecuzione che deve essere in possesso dei requisiti professionali di legge.
I
nominativi dei coordinatori devono essere comunicati a cura del committente o
del responsabile dei lavori, alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi.
Tali nominativi devono inoltre essere indicati nel cartello di cantiere.
Il
committente o il responsabile dei lavori, è tenuto a chiedere alle imprese
esecutrici la documentazione della loro iscrizione alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura nei seguenti casi:
a)
cantieri in cui la durata presunta dei lavori è superiore a 30 giorni
lavorativi e in cui sono occupati contemporaneamente più di 20 lavoratori;
b)
cantieri la cui entità presunta è superiore a 500 uomini/giorni;
c)
cantieri i cui lavori comportino rischi particolari il cui elenco è contenuto
nell'allegato II.
Inoltre,
anche per il tramite del coordinatore, chiede alle imprese esecutrici
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed
una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e
previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti collettivi.
E'
comunque chiarito che, al di là dell'obbligo di richiedere tali dichiarazioni,
le responsabilità in materia restano esclusivamente in capo alle singole
imprese esecutrici.
Sempre
con riferimento esclusivo ai casi precedentemente elencati, prima dell'inizio
dei lavori, il committente o il responsabile dei lavori deve trasmettere
all'organo di vigilanza territorialmente competente la notifica preliminare e,
successivamente, gli eventuali aggiornamenti.
La
notifica preliminare consiste in una comunicazione che deve contenere i
seguenti elementi:
a)
data della comunicazione;
b)
indirizzo del cantiere;
c)
committente/i, nome/i, e indirizzo/i;
d)
natura dell'opera;
e)
responsabile/i dei lavori, nome/i e indirizzo/i;
f)
coordinatore/i per quanto riguarda la
sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome/i e
indirizzo/i);
g)
coordinatore/i per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la
realizzazione dell'opera (nome/i e indirizzo/i);
h)
data presunta d'inizio dei lavori in cantiere;
i)
durata presunta dei lavori in cantiere;
j)
numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere;
k)
identificazione delle imprese già selezionate;
l)
ammontare complessivo presunto dei lavori.
Copia
di tale notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e
custodita a disposizione dell'organo di vigilanza.
C.2)
Coordinatore per la progettazione
Tale
soggetto interviene, su nomina del committente o del responsabile dei lavori
nei casi previsti dalla legge, nel corso della progettazione esecutiva e
comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte da parte delle
imprese appaltatrici.
Egli
ha l'obbligo di redigere, o di far redigere da altri soggetti sotto la propria
supervisione e responsabilità i seguenti documenti:
a) il
piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art.12;
b) il
piano generale di sicurezza di cui all'art.13 nei soli casi di cantiere la cui
entità complessiva presunta sia superiore a 30.000 uomini/giorni;
c) un
fascicolo contenente le informazioni utili alla sicurezza.
Il
piano di sicurezza e di coordinamento deve contenere l'individuazione,
l'analisi e la valutazione dei rischi. Esso deve inoltre contenere
l'indicazione delle procedure esecutive, degli apprestamenti e delle
attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto
delle norme di sicurezza. Il documento in esame deve anche contenere una stima
dei costi delle misure di sicurezza.
Il
piano deve inoltre contenere le misure di prevenzione per i rischi risultanti
dalla presenza simultanea o successiva di varie imprese o lavoratori autonomi e
deve prevedere, quando necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali
infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.
Il
fascicolo della sicurezza contiene le informazioni utili ai fini della
prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. Comprende
due capitoli.
Il
primo relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera, elenca
sia i pericoli che eventualmente possono presentarsi nel corso dei lavori
successivi sia i dispositivi e/o i provvedimenti programmati per prevenire tali
rischi.
Il
secondo, relativo agli equipaggiamenti in dotazione dell'opera, contiene un
riepilogo della documentazione tecnica cui si aggiungono istruzioni per
interventi di emergenza.
C.3)
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori
Tale
soggetto, nel corso della realizzazione dell'opera, provvede a:
a)
assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle
disposizioni contenute nei piani di sicurezza e nei piani generali di sicurezza
e nelle relative procedure di lavoro;
b)
adeguare i piani di sicurezza ed i piani generali di sicurezza e il fascicolo
di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche
intervenute;
c)
organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la
cooperazione ed il coordinamento delle attività nonchè la loro reciproca
informazione;
d)
verificare l'avvenuta consultazione e partecipazione dei lavoratori nei
cantieri di entità complessiva superiore a 30.000 uomini/giorni in cui siano
presenti più imprese.
In
particolare, egli verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le
parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per
la sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e)
proporre al committente, in caso di gravi inosservanze delle norme del decreto
n.494/96, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei
lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto.
f)
sospendere in caso di pericolo grave ed immediato le singole lavorazioni fino
alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese
interessate.
C.4)
Datori di lavoro
I
datori di lavoro delle imprese presenti nel cantiere, durante l'esecuzione
dell'opera, osservano le misure generali di tutela di cui all'art.3 del D.Lgs
n. 626/94.
I
datori di lavoro delle imprese appaltatrici che accettino e gestiscano i piani
di sicurezza e coordinamento si intendono con ciò stesso aver adempiuto
all'obbligo di valutazione dei rischi di cui all'art.4 e di quello di
coordinamento negli appalti di cui all'art.7 del D.Lgs n. 626/94.
Tale
norma è di rilevante interesse in quanto, sopratutto per le imprese di minori
dimensioni, viene a sollevarle da una incombenza che, come più volte rimarcato
dagli interpreti, è quella di maggiore gravosità per le imprese, sopratutto per
quelle del settore in esame che dovrebbero ripetere tale valutazione per ogni
nuovo cantiere nel quale si trovino ad operare.
I
datori di lavoro delle imprese appaltatrici devono attuare le misure previste
nel piano di sicurezza e coordinamento e nell'eventuale piano generale di
sicurezza.