LAVORI
PUBBLICI - SOPPRESSIONE DELL' ANTICIPAZIONE
Il
decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, pubblicato sulla G.U. 29/3/97 n. 74,
contenente la manovra finanziaria aggiuntiva, ha stabilito il divieto delle
amministrazioni pubbliche di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del
prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi,
con esclusione dei contratti già aggiudicati alla data del 29 marzo 1997.
Pertanto
l'anticipazione del prezzo d'appalto in lavori pubblici, fissata al 10% dalla legge "Merloni", legge n.
109/94, e già ridotta al 5% per gli appalti aggiudicati a partire dal 1°
gennaio 1997, è stata definitivamente soppressa per i lavori la cui gara sia
effettuata successivamente al 28/3/97.
Per i
contratti stipulati dopo la citata data del 28/3/97, ma relativi ad aggiudicazioni
effettuate precedentemente, l'anticipazione del prezzo d'appalto deve essere
erogata negli usuali termini nella misura sopra ricordata del 10% (per le
aggiudicazioni avvenute entro il 31/12/96), ovvero del 5% (per le
aggiudicazioni avvenute a partire dal 1/1/97 e fino al 28/3/97).
Si
rammenta che la soppressione dell'anticipazione disposta con lo strumento del
decreto legge dovrà essere confermata in legge entro i prescritti 60 giorni.