LAVORI PUBBLICI - SOPPRESSIONE DELL' ANTICIPAZIONE

 

Il decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, pubblicato sulla G.U. 29/3/97 n. 74, contenente la manovra finanziaria aggiuntiva, ha stabilito il divieto delle amministrazioni pubbliche di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione dei contratti già aggiudicati alla data del 29 marzo 1997.

Pertanto l'anticipazione del prezzo d'appalto in lavori pubblici, fissata al 10%  dalla legge "Merloni", legge n. 109/94, e già ridotta al 5% per gli appalti aggiudicati a partire dal 1° gennaio 1997, è stata definitivamente soppressa per i lavori la cui gara sia effettuata successivamente al 28/3/97.

Per i contratti stipulati dopo la citata data del 28/3/97, ma relativi ad aggiudicazioni effettuate precedentemente, l'anticipazione del prezzo d'appalto deve essere erogata negli usuali termini nella misura sopra ricordata del 10% (per le aggiudicazioni avvenute entro il 31/12/96), ovvero del 5% (per le aggiudicazioni avvenute a partire dal 1/1/97 e fino al 28/3/97).

Si rammenta che la soppressione dell'anticipazione disposta con lo strumento del decreto legge dovrà essere confermata in legge entro i prescritti 60 giorni.