A)
INPS - MODD. 01/M E 03/M ANNO 1996 - TERMINE PRESENTAZIONE AL 30 APRILE 1997 -
ISTITUZIONE NUOVI CODICI PER I LAVORATORI PART-TIME ED I QUADRI
B)
LEGGE 297/82 - T.F.R. - INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI MARZO 1997
A)
INPS - Modd. 01/M e 03/M anno 1996 - Termine presentazione al 30 aprile 1997
L'INPS
con circolare n° 31/97 ha fissato al 30 aprile 1997 il termine di presentazione
delle denunce annuali delle retribuzioni modd. 01/M e 03/M relative all'anno
1996. Il termine dovrà essere osservato sia dalle imprese che utilizzano i
moduli cartacei sia da quelle che si avvalgono dei supporti magnetici.
I
modelli 01/M e 03/M da redigere per l'anno 1996 sono identici a quelli dello
scorso anno sia nel contenuto che nel tracciato.
Per
le modalità di compilazione dei modelli stessi valgono quindi, con le
precisazioni di seguito fornite in relazione all'introduzione di nuovi codici
per i lavoratori part-time e per i quadri, le istruzioni già impartite e
comunicate con le precedenti note informative in materia (supplemento n° 8 al
Notiziario n° 5/91, supplemento n° 5 al Notiziario 5/92, supplemento n° 9 al
Notiziario 5/92 e supplemento n° 4 al Notiziario 3/96).
Si
rammenta che nel quadro "D" del Mod. 01/M devono, tra l'altro, essere
indicati anche i dati riferiti ai periodi di assenza, intervenuti in costanza
di rapporto di lavoro, per astensione facoltativa dal lavoro per maternità, per
malattie del bambino di età inferiore a tre anni (art.7, Legge n. 1204/1972) e
per prolungamento dell'astensione facoltativa fino al compimento del terzo anno
di età in caso di minore handicappato grave (art.3, Legge n.104/1992).
Come
più sopra accennato l'Istituto ha introdotto ad integrazione di quelli già
esistenti, taluni nuovi codici afferenti i lavoratori a tempo parziale e quelli
con qualifica di quadro.
Tali
codici vanno riportati nella casella "qualifica assicurativa" del
quadro B del mod. 01/M e sono:
-
"P": apprendista operaio a tempo parziale;
-
"T": apprendista impiegato a tempo parziale;
-
"V": apprendista passato in qualifica di operaio part-time (legge 56/87);
-
"X": apprendista passato in qualifica di impiegato part-time (legge
56/87);
-
"Q": lavoratori aventi la qualifica di "quadro";
-
"C": lavoratori aventi la qualifica di "quadro" part-time.
Ne
deriva che i codici già in uso "O" e "Y" dovranno d'ora in
avanti essere utilizzati per indicare esclusivamente gli operai e gli impiegati
a tempo parziale e non anche gli apprendisti operai e gli apprendisti impiegati
a tempo parziale, i quali sono ora contraddistinti dai nuovi codici sopra
elencati.
B)
T.F.R. - Indice rivalutazione mese di marzo 1997
L'Istat
ha comunicato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati per il mese di marzo 1997 è risultato pari a 105,3.
Pertanto
dal raffronto tra l'indice del mese di dicembre 1996 e quello di marzo 1997
risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di
marzo 1997 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31
dicembre 1996 è pari a:
1,006610
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