PREVIDENZA
SOCIALE:
A)
LEGGE 341/95 - ISTRUZIONI INPS
B)
D.L. 28.3.1997 N° 79 - CONDONO CONTRIBUTIVO
A)
Legge 341/95
Si fa
seguito alle nostre precedenti comunicazioni sull'argomento per informare le
imprese associate che la Direzione Generale dell'INPS, con apposita circolare
ha fornito ulteriori indicazioni riguardo al decreto ministeriale 13 febbraio
1997, che come noto ha disposto la proroga dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre
1998 con innalzamento dell'aliquota all'11,50%, della riduzione contributiva in
oggetto, ed al decreto ministeriale 16 dicembre 1996, che ha indicato ulteriori
causali che non comportano il versamento della contribuzione virtuale.
Con
riferimento al decreto ministeriale 13 febbraio 1997 l'Istituto - facendo
seguito alle prime istruzioni sulla proroga diramate con il messaggio del 18
febbraio scorso - introduce un nuovo adempimento delle aziende: entro il 30
settembre 1997 le imprese edili dovranno presentare all'INPS una dichiarazione
rilasciata dalla competente Cassa Edile, attestante che nell'anno solare
precedente - in sede di prima applicazione quindi per l'anno 1996 - l'azienda è
stata iscritta ed ha effettuato i versamenti alla cassa medesima.
Tale
dichiarazione dovrà essere prodotta annualmente sempre entro il 30 settembre.
In
merito al decreto ministeriale 16 dicembre 1996 la comunicazione dell'INPS
elenca le ulteriori causali, che si aggiungono a quelle già contemplate dalla
norma di legge, che determinano sospensione dell'attività lavorativa con
possibilità per l'impresa di dedurre le ore non lavorate dall'imponibile
contributivo, senza quindi versamento di alcuna contribuzione virtuale.
A conferma
di quanto già anticipato, l'Istituto chiarisce che le disposizioni del decreto
in argomento (da intendere quindi le causali aggiuntive), essendo attuazioni
della norma primaria, esplicano i loro effetti anche per i periodi pregressi,
cioè dal 1° luglio 1995.
Le
causali sono:
- i
permessi individuali non retribuiti, nel limite massimo di quaranta ore annue;
- le
eventuali anticipazioni effettuate dal datore di lavoro di somme corrispondenti
agli importi della Cassa integrazione guadagni, per periodi per i quali è stata
richiesta ed è pendente l'istanza di concessione;
- i
periodi di assenza dal lavoro per ferie collettive, anche per i lavoratori che
non le hanno maturate.
A
tali causali, come precisa l'Istituto va aggiunta l'aspettativa degli operai edili,
come regolamentata con effetto dal 1° luglio 1995 dallo specifico accordo in
materia sottoscritto tra le parti sociali del settore e costituente parte
integrante del vigente c.c.n.l..
Con
riferimento ai casi di richiesta d'intervento della Cassa integrazione
guadagni, l'INPS richiama l'attenzione sul fatto che, in pendenza della domanda
di C.I.G., le imprese si asterranno dal versare la contribuzione per le ore e
le giornate per le quali è stata richiesta l'integrazione salariale, con o
senza corresponsione di anticipazione dell'integrazione stessa.
L'INPS
precisa anche che qualora la domanda di C.I.G. venga respinta l'azienda dovrà
versare la contribuzione virtuale commisurata alla intera retribuzione per i
giorni o le ore di sospensione cui si riferisce la domanda di integrazione
stessa. Le procedure di regolarizzazione potranno essere espletate (D.M. 10V)
entro il 20 del mese successivo alla notifica del provvedimento di reiezione
della domanda di C.I.G., senza aggravio di oneri accessori. Per il periodo
pregresso, cioè le situazioni verificatesi successivamente al 1° luglio 1995,
la regolarizzazione dovrà essere effettuata entro il giorno 20 del terzo mese
successivo a quello di emanazione della circolare (quindi entro il 20 giugno
1997) con pagamento del tasso legale del 5 per cento. Chiarisce infine l'INPS
che per i provvedimenti di reiezione intervenuti sino al 31 dicembre 1996 il
suddetto interesse sarà calcolato solo dal 21 gennaio 1997.
Le
istruzioni INPS nulla prevedono in caso di ricorso avverso la reiezione della
domanda di intervento C.I.G. da parte della Commissione Provinciale: le imprese
interessate a tale situazione sono pregate di contattare gli Uffici del
Collegio.
B)
Condono contributivo
La
Gazzetta Ufficiale n° 74 del 29 marzo u.s. ha pubblicato il testo del D.L.
28/3/1997 n° 79 recante "Misure urgenti per il riequilibrio della finanza
pubblica".
L'articolo
4 del provvedimento in parola introduce un nuovo condono contributivo rivolto a
tutti i datori di lavoro che siano debitori nei confronti degli Enti
previdenziali per l'omesso o il tardivo versamento di contributi e/o premi.
Le
nuove disposizioni differiscono per alcuni aspetti dalla precedente disciplina
in materia dettata dalla legge 662/1996.
Si
riepilogano qui di seguito, alla luce delle prime istruzioni impartite
dall'INPS con messaggio n° 3076 del 2 aprile 1997, le norme di più diretto ed
immediato interesse.
Periodi
regolarizzabili
La
sanatoria riguarda i contributi e premi previdenziali ed assistenziali, omessi
o tardivamente pagati, relativi ai periodi contributivi maturati fino a tutto
il mese di dicembre 1996, quindi con una estensione di sei mesi rispetto alla
precedente normativa.
Termine
di scadenza
Per
beneficiare del condono occorre inoltrare l'apposita domanda, presso gli
sportelli unificati degli enti previdenziali, entro il 31 maggio 1997.
Agevolazione
Le
somme dovute saranno maggiorate, in luogo delle sanzioni civili, degli
interessi nella misura del 10% annuo (contro il precedente 17%), nel limite
massimo del 40% (prima era il 50%) dei contributi e premi complessivamente
dovuti.
Modalità
di pagamento
La
regolarizzazione può avvenire in unica soluzione, oppure in trenta rate
bimestrali e consecutive di uguale importo, di cui la prima e la seconda
andranno versate entro il 31 maggio 1997. Nei casi di pagamento rateale si
applicherà un interesse annuo del 7% (contro il precedente 8%). In relazione
allo specifico richiamo di quanto disposto dall'art.10, comma 13 quinquies
della legge 28 febbraio 1997 n.30, le rate diventano 60 bimestrali per i
soggetti operanti nelle Regioni del Mezzogiorno e nelle aree di declino
industriale del Centro-Nord.
Datori
di lavoro che hanno fruito dei precedenti condoni
E'
importante evidenziare che il terzo comma dell'art.4 in esame chiarisce che la
soprarichiamata disciplina del nuovo condono può applicarsi, relativamente alla
parte residua del debito, anche ai soggetti che si sono avvalsi delle
precedenti regolarizzazioni contributive di cui alla già citata legge 662/96 ed
ai decreti-legge n. 499 e 538/96.
Estinzione
reati e altri oneri accessori
Con
il sesto comma dell'art.4 vengono confermate le disposizioni della legge 662/96
che stabiliscono che il condono estingue i reati ed ogni altro onere accessorio
ed i crediti degli enti previdenziali di importo non superiore a lire
cinquantamila per contributi o premi.