PREVIDENZA SOCIALE:

A) LEGGE 341/95 - ISTRUZIONI INPS

B) D.L. 28.3.1997 N° 79 - CONDONO CONTRIBUTIVO

 

A) Legge 341/95

Si fa seguito alle nostre precedenti comunicazioni sull'argomento per informare le imprese associate che la Direzione Generale dell'INPS, con apposita circolare ha fornito ulteriori indicazioni riguardo al decreto ministeriale 13 febbraio 1997, che come noto ha disposto la proroga dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998 con innalzamento dell'aliquota all'11,50%, della riduzione contributiva in oggetto, ed al decreto ministeriale 16 dicembre 1996, che ha indicato ulteriori causali che non comportano il versamento della contribuzione virtuale.

Con riferimento al decreto ministeriale 13 febbraio 1997 l'Istituto - facendo seguito alle prime istruzioni sulla proroga diramate con il messaggio del 18 febbraio scorso - introduce un nuovo adempimento delle aziende: entro il 30 settembre 1997 le imprese edili dovranno presentare all'INPS una dichiarazione rilasciata dalla competente Cassa Edile, attestante che nell'anno solare precedente - in sede di prima applicazione quindi per l'anno 1996 - l'azienda è stata iscritta ed ha effettuato i versamenti alla cassa medesima.

Tale dichiarazione dovrà essere prodotta annualmente sempre entro il 30 settembre.

In merito al decreto ministeriale 16 dicembre 1996 la comunicazione dell'INPS elenca le ulteriori causali, che si aggiungono a quelle già contemplate dalla norma di legge, che determinano sospensione dell'attività lavorativa con possibilità per l'impresa di dedurre le ore non lavorate dall'imponibile contributivo, senza quindi versamento di alcuna contribuzione virtuale.

A conferma di quanto già anticipato, l'Istituto chiarisce che le disposizioni del decreto in argomento (da intendere quindi le causali aggiuntive), essendo attuazioni della norma primaria, esplicano i loro effetti anche per i periodi pregressi, cioè dal 1° luglio 1995.

Le causali sono:

- i permessi individuali non retribuiti, nel limite massimo di quaranta ore annue;

- le eventuali anticipazioni effettuate dal datore di lavoro di somme corrispondenti agli importi della Cassa integrazione guadagni, per periodi per i quali è stata richiesta ed è pendente l'istanza di concessione;

- i periodi di assenza dal lavoro per ferie collettive, anche per i lavoratori che non le hanno maturate.

A tali causali, come precisa l'Istituto va aggiunta l'aspettativa degli operai edili, come regolamentata con effetto dal 1° luglio 1995 dallo specifico accordo in materia sottoscritto tra le parti sociali del settore e costituente parte integrante del vigente c.c.n.l..

Con riferimento ai casi di richiesta d'intervento della Cassa integrazione guadagni, l'INPS richiama l'attenzione sul fatto che, in pendenza della domanda di C.I.G., le imprese si asterranno dal versare la contribuzione per le ore e le giornate per le quali è stata richiesta l'integrazione salariale, con o senza corresponsione di anticipazione dell'integrazione stessa.

L'INPS precisa anche che qualora la domanda di C.I.G. venga respinta l'azienda dovrà versare la contribuzione virtuale commisurata alla intera retribuzione per i giorni o le ore di sospensione cui si riferisce la domanda di integrazione stessa. Le procedure di regolarizzazione potranno essere espletate (D.M. 10V) entro il 20 del mese successivo alla notifica del provvedimento di reiezione della domanda di C.I.G., senza aggravio di oneri accessori. Per il periodo pregresso, cioè le situazioni verificatesi successivamente al 1° luglio 1995, la regolarizzazione dovrà essere effettuata entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare (quindi entro il 20 giugno 1997) con pagamento del tasso legale del 5 per cento. Chiarisce infine l'INPS che per i provvedimenti di reiezione intervenuti sino al 31 dicembre 1996 il suddetto interesse sarà calcolato solo dal 21 gennaio 1997.

Le istruzioni INPS nulla prevedono in caso di ricorso avverso la reiezione della domanda di intervento C.I.G. da parte della Commissione Provinciale: le imprese interessate a tale situazione sono pregate di contattare gli Uffici del Collegio.

 

B) Condono contributivo

La Gazzetta Ufficiale n° 74 del 29 marzo u.s. ha pubblicato il testo del D.L. 28/3/1997 n° 79 recante "Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica".

L'articolo 4 del provvedimento in parola introduce un nuovo condono contributivo rivolto a tutti i datori di lavoro che siano debitori nei confronti degli Enti previdenziali per l'omesso o il tardivo versamento di contributi e/o premi.

Le nuove disposizioni differiscono per alcuni aspetti dalla precedente disciplina in materia dettata dalla legge 662/1996.

Si riepilogano qui di seguito, alla luce delle prime istruzioni impartite dall'INPS con messaggio n° 3076 del 2 aprile 1997, le norme di più diretto ed immediato interesse.

Periodi regolarizzabili

La sanatoria riguarda i contributi e premi previdenziali ed assistenziali, omessi o tardivamente pagati, relativi ai periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 1996, quindi con una estensione di sei mesi rispetto alla precedente normativa.

Termine di scadenza

Per beneficiare del condono occorre inoltrare l'apposita domanda, presso gli sportelli unificati degli enti previdenziali, entro il 31 maggio 1997.

Agevolazione

Le somme dovute saranno maggiorate, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 10% annuo (contro il precedente 17%), nel limite massimo del 40% (prima era il 50%) dei contributi e premi complessivamente dovuti.

Modalità di pagamento

La regolarizzazione può avvenire in unica soluzione, oppure in trenta rate bimestrali e consecutive di uguale importo, di cui la prima e la seconda andranno versate entro il 31 maggio 1997. Nei casi di pagamento rateale si applicherà un interesse annuo del 7% (contro il precedente 8%). In relazione allo specifico richiamo di quanto disposto dall'art.10, comma 13 quinquies della legge 28 febbraio 1997 n.30, le rate diventano 60 bimestrali per i soggetti operanti nelle Regioni del Mezzogiorno e nelle aree di declino industriale del Centro-Nord.

Datori di lavoro che hanno fruito dei precedenti condoni

E' importante evidenziare che il terzo comma dell'art.4 in esame chiarisce che la soprarichiamata disciplina del nuovo condono può applicarsi, relativamente alla parte residua del debito, anche ai soggetti che si sono avvalsi delle precedenti regolarizzazioni contributive di cui alla già citata legge 662/96 ed ai decreti-legge n. 499 e 538/96.

Estinzione reati e altri oneri accessori

Con il sesto comma dell'art.4 vengono confermate le disposizioni della legge 662/96 che stabiliscono che il condono estingue i reati ed ogni altro onere accessorio ed i crediti degli enti previdenziali di importo non superiore a lire cinquantamila per contributi o premi.