INPS - ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - NUOVI IMPORTI E LIMITI DI REDDITO DAL 1° GENNAIO 1997

 

La Gazzetta Ufficiale n° 98 del 29 aprile u.s. ha pubblicato il testo del Decreto interministeriale 19 marzo 1997 recante "Aumento dell'assegno per il nucleo familiare".

Il provvedimento in parola ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 1997 ed in attuazione a quanto stabilito dall'art.3 comma 2 lettera a) della legge 663/1996, l'aumento degli importi ed i nuovi limiti di reddito concernenti l'assegno per il nucleo familiare.

La misura degli aumenti succitati, differenziati a seconda delle fasce reddituali e delle diverse composizioni  del nucleo familiare, è indicata nelle tabelle da 1 a 10 allegate al provvedimento.

Il decreto riporta, inoltre, nelle successive tabelle numerate da 11 a 20, pure differenziate in relazione alle fasce di reddito ed alle differenti situazioni del nucleo, l'importo totale dell'assegno spettante ai nuclei familiari interessati dalle maggiorazioni disposte dal decreto medesimo (art.2).

Gli importi indicati nelle tabelle 11, 12, 14, 15, 17 e 18, come evidenziato nelle note in calce alle medesime, devono essere ridotti delle misure ivi precisate (lire 20.000 o 104.000), in relazione al numero dei figli presenti, per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo familiare.

Inoltre, con riferimento a tutte le tabelle relative all'ammontare totale dell'assegno, con l'eccezione della n. 20, per ogni componente oltre il 7° - ferme restando le riduzioni suddette per la eventuale presenza nel nucleo di fratelli, sorelle o nipoti - l'importo dell'assegno indicato nelle tabelle medesime deve essere maggiorato di lire 104.000.

Come accennato, le richiamate tabelle da 11 a 20 riportano l'importo complessivo dell'assegno spettante e sono, pertanto, comprensive degli aumenti, in passato disposti per i nuclei familiari di cui fanno parte figli minori.

Nessuna delle tabelle allegate al decreto si riferisce ai nuclei familiari formati dai soli coniugi, i quali, ai sensi del sopra menzionato art.3, legge n. 663/1996, non sono stati interessati dagli aumenti di cui al decreto stesso; la misura mensile dell'assegno concernente tali nuclei resta, quindi, quella in precedenza stabilita.

Nel trasmettere in allegato, le tabelle di cui si parla, si fa riserva di fornire le necessarie istruzioni applicative non appena le stesse verranno impartite dall'INPS.