INPS
- ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - NUOVI IMPORTI E LIMITI DI REDDITO DAL 1°
GENNAIO 1997
La
Gazzetta Ufficiale n° 98 del 29 aprile u.s. ha pubblicato il testo del Decreto
interministeriale 19 marzo 1997 recante "Aumento dell'assegno per il
nucleo familiare".
Il
provvedimento in parola ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 1997 ed in
attuazione a quanto stabilito dall'art.3 comma 2 lettera a) della legge
663/1996, l'aumento degli importi ed i nuovi limiti di reddito concernenti
l'assegno per il nucleo familiare.
La
misura degli aumenti succitati, differenziati a seconda delle fasce reddituali
e delle diverse composizioni del nucleo
familiare, è indicata nelle tabelle da 1 a 10 allegate al provvedimento.
Il
decreto riporta, inoltre, nelle successive tabelle numerate da 11 a 20, pure
differenziate in relazione alle fasce di reddito ed alle differenti situazioni
del nucleo, l'importo totale dell'assegno spettante ai nuclei familiari
interessati dalle maggiorazioni disposte dal decreto medesimo (art.2).
Gli
importi indicati nelle tabelle 11, 12, 14, 15, 17 e 18, come evidenziato nelle
note in calce alle medesime, devono essere ridotti delle misure ivi precisate
(lire 20.000 o 104.000), in relazione al numero dei figli presenti, per ogni
fratello, sorella o nipote presente nel nucleo familiare.
Inoltre,
con riferimento a tutte le tabelle relative all'ammontare totale dell'assegno,
con l'eccezione della n. 20, per ogni componente oltre il 7° - ferme restando
le riduzioni suddette per la eventuale presenza nel nucleo di fratelli, sorelle
o nipoti - l'importo dell'assegno indicato nelle tabelle medesime deve essere
maggiorato di lire 104.000.
Come
accennato, le richiamate tabelle da 11 a 20 riportano l'importo complessivo
dell'assegno spettante e sono, pertanto, comprensive degli aumenti, in passato
disposti per i nuclei familiari di cui fanno parte figli minori.
Nessuna
delle tabelle allegate al decreto si riferisce ai nuclei familiari formati dai
soli coniugi, i quali, ai sensi del sopra menzionato art.3, legge n. 663/1996,
non sono stati interessati dagli aumenti di cui al decreto stesso; la misura
mensile dell'assegno concernente tali nuclei resta, quindi, quella in
precedenza stabilita.
Nel
trasmettere in allegato, le tabelle di cui si parla, si fa riserva di fornire
le necessarie istruzioni applicative non appena le stesse verranno impartite
dall'INPS.