A)
INPS - D.M. 19.3.1997 - ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE - ISTRUZIONI ISTITUTO -
B)
I.N.A.I.L. SEDE DI BRESCIA - COMUNICAZIONE ALLE SINGOLE IMPRESE PER LA
PRESENTAZIONE DI NUOVA DENUNCIA DI ESERCIZIO -
A)
Inps - D.M. 19.3.1997 - Assegni per il nucleo familiare - Istruzioni Istituto
Si
scioglie la riserva formulata con la precedente nota in materia (cfr. nota
supplemento n° 3 al Notiziario mensile n° 4/97) per informare che l'INPS, con
circolare n° 113 del 20 maggio u.s., ha impartito le istruzioni operative cui
le imprese si dovranno attenere ai fini della applicazione delle disposizioni
in materia di assegni per il nucleo familiare dettate dal D.M. 19.3.1997.
Si
riepilogano qui di seguito i punti salienti della citata circolare INPS.
Nuclei
familiari beneficiari degli aumenti
a)
Nuclei con figli minori
Il
Decreto 19 marzo 1997 stabilisce che il nucleo cui si applica l'aumento
dell'assegno con decorrenza 1° gennaio 1997 è quello in cui siano presenti uno
o più figli minori. Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati, ai sensi
dell'articolo 38 del Dpr 26 aprile 1957, n.818, i figli adottivi e gli
affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati,
quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonchè i minori
regolarmente affidati dai competenti organi a norma di legge.
b)
Nuclei con reddito compreso in fasce successive a quelle finora previste
Lo
stesso decreto, sempre con decorrenza 1° gennaio 1997, ha inoltre concesso
l'assegno, nelle misure stabilite nelle tabelle 1, 2, 3, 4, 5 e 6 già inviate,
ai nuclei con reddito compreso in fasce successive a quelle finora previste,
con una modulazione collegata alla consistenza numerica del nucleo stesso.
Sono
state pertanto previste: una ulteriore fascia per i nuclei con un solo
componente, due ulteriori fasce per i nuclei con due componenti, tre ulteriori
fasce per i nuclei con tre o più componenti.
I
nuclei destinatari della norma sono gli stessi di cui al precedente punto a)
cioè quelli in cui siano presenti uno o
più figli minori.
A
tali nuclei si applicano integralmente le disposizioni che disciplinano il
diritto e la misura della prestazione familiare.
c)
Nuclei con inabili
Il
predetto decreto ha infine stabilito, sempre a decorrere dal 1° gennaio 1997,
l'aumento dell'assegno per i nuclei comprendenti figli o equiparati, compresi
fratelli, sorelle e nipoti, inabili, fissandone la misura nelle tabelle 4, 5,
6, 7, 8, 9 e 10 allegate al decreto stesso e già inviate.
Il
nucleo cui si applica l'aumento è quello in cui siano presenti figli o
equiparati, compresi fratelli, sorelle e nipoti, senza limiti di età, che, a
causa di difetto fisico o mentale, si trovano nell'impossibilità di dedicarsi a
un proficuo lavoro (se maggiorenni) ovvero hanno difficoltà persistenti a
svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (se minorenni).
Si
rammenta che i fratelli, sorelle e nipoti del richiedente possono far parte del
nucleo familiare solo se orfani di entrambi i genitori e non hanno diritto alla
pensione ai superstiti.
d)
Nuclei esclusi dagli aumenti
Gli
aumenti di cui ai punti a) e b) non si applicano ai nuclei in cui non sia
compreso almeno un figlio minore, e precisamente:
- ai
nuclei in cui siano presenti solo i coniugi;
- ai
nuclei in cui siano presenti, oltre al richiedente e all'eventuale coniuge,
solo figli maggiorenni inabili e/o fratelli, sorelle e nipoti, orfani di
entrambi i genitori e non titolari di pensione ai superstiti.
Gli
aumenti di cui al punto c) non si applicano ai nuclei in cui i componenti
inabili siano solo il richiedente o il suo coniuge.
Misura
degli aumenti
Come
già comunicato con la precedente nota informativa in materia, la misura degli
aumenti e l'importo complessivo dell'assegno per il nucleo familiare
comprensivo quindi anche di quanto disposto dal Decreto ministeriale in esame
sono riportati in apposite tabelle allegate al provvedimento e che sono state
già trasmesse con la nota supplemento n° 3 al Notiziario mensile n° 4/97.
Adempimenti
del datore di lavoro
I
datori di lavoro, sulla base della documentazione in loro possesso e dei dati
contenuti nelle domande già presentate e in quelle che saranno presentate con
decorrenza dal 1° gennaio 1997 in poi dai lavoratori aventi diritto ai nuovi
importi, determineranno la misura dell'assegno spettante a far tempo dal 1°
gennaio 1997, corrispondente al numero dei componenti il nucleo e al reddito
familiare, sulla base delle note tabelle.
Tale
importo sarà erogato per intero in caso di nuove domande, e limitatamente alla
differenza con quanto già corrisposto per i beneficiari in essere.
I datori
di lavoro dovranno registrare sul libro paga e matricola o su documenti
equipollenti l'importo dell'assegno complessivamente corrisposto e il numero
della tabella applicata. Non sarà invece più necessario registrare nè indicare
separatamente sul mod. Anf/Dip il numero dei figli minori e di quelli
maggiorenni inabili, nè il livello del
reddito familiare e l'eventuale aumento.
In
attesa della stampa dei nuovi moduli di domanda, il numero della tabella
applicata sarà indicato nella casella numero dei figli escluso il primo ed
escluso il secondo, non più necessario.
Operazione
a conguaglio
Importi
correnti
I
datori di lavoro, per il conguaglio degli assegni per il nucleo familiare nella
misura complessivamente spettante in base alla nuova normativa, dovranno
osservare le seguenti modalità.
-
Indicheranno l'importo complessivo degli assegni corrisposti ai lavoratori e
riferiti ai periodi di paga scaduti nel mese cui si riferisce la denuncia, nel
quadro D del mod. Dm 10/2 in corrispondenza del previsto rigo 35;
-
Indicheranno l'importo complessivo degli assegni corrisposti ai lavoratori nel
mese, ma relativi a periodi di paga scaduti nei mesi precedenti, in uno dei
righi in bianco del quadro D del mod. Dm 10/2, utilizzando il previsto codice
L036, preceduto dalla dicitura ANF ARR;
-
Indicheranno l'importo complessivo degli assegni per il nucleo familiare
connessi all'indennità di malattia ex lege n. 88/87, utilizzando il previsto
codice H301.
Importi
arretrati
Periodo
dal 1° gennaio 1997
Per
il conguaglio delle differenze degli assegni per il nucleo familiare relative
ai periodi decorsi dal 1° gennaio 1997, i datori di lavoro indicheranno
l'importo delle differenze stesse in uno dei righi in bianco del quadro D del
mod. Dm 10/2, utilizzando il previsto codice F230, preceduto dalla dicitura
DIFF ANF DM 19-3-97. Le operazioni di conguaglio potranno essere eseguite anche
con più denunce di mod. Dm 10/2.
I
datori di lavoro, in occasione della denuncia semestrale di mod. Dm 10/3
relativa al mese di settembre 1997, indicheranno il numero dei lavoratori
percettori dell'assegno per il nucleo familiare, con livello di reddito
superiore alla tredicesima fascia, in corrispondenza del rigo 14 (tredicesima
fascia).
B)
I.N.A.I.L. Sede di Brescia - Comunicazioni alle singole imprese per la
presentazione di nuova denuncia di esercizio
La
Sede I.N.A.I.L. di Brescia ha provveduto ad inviare una comunicazione con la
quale richiede alle aziende destinatarie di compilare e presentare entro breve
termine il modulo di Denuncia di esercizio, allegato alla comunicazione
medesima. Da notizie assunte in via breve, la predetta iniziativa è stata
adottata con riferimento a numerose imprese.
Analoga
iniziativa era stata assunta nel corso del 1990.
In
assenza di indicazioni ufficiali da parte dell'Istituto deve ritenersi che la
richiesta sia connessa con la norma che pone a carico delle imprese l'obbligo
di comunicare all'I.N.A.I.L. l'inizio di lavorazioni che siano soggette a
rapporto assicurativo; e di comunicare, altresì, tutte le modifiche che intervengano
nelle lavorazioni stesse, specialmente in quanto ne derivino modifiche della
classificazione e della misura del tasso di premio già definiti per le
lavorazioni di anteriore svolgimento. Si tratta dell'art.12, Testo Unico
approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124.
Il
modulo di denuncia di esercizio, che le imprese sono tenute a presentare
secondo la predetta comunicazione dell'Istituto, è preordinato agli adempimenti
di denuncia da ultimo indicati. Come accennato, di norma deve essere utilizzato
per notificare all'I.N.A.I.L. situazioni nuove (inizio di nuove lavorazioni, o
modifiche di quelle già in atto: "aggiornamento" della denuncia
anteriormente presentata), le quali ordinariamente possono comportare nuova, o
diversa, classificazione, con modifica del tasso di premio previgente.
In
quest'ambito l'iniziativa dell'I.N.A.I.L., pur non riferita a specifica
previsione normativa, appare intesa a controllare che le denunce di esercizio
(o di aggiornamento), presentate a suo tempo dalle singole imprese,
corrispondano tuttora alla situazione delle lavorazioni, che deve risultare dal
modulo di cui si chiede la compilazione e la presentazione all'Istituto con la
comunicazione sopra indicata. Negli eventuali casi di difformità, l'I.N.A.I.L.
provvede alle menzionate modifiche di classificazione e di tasso. Non può
escludersi che queste siano disposte con effetto retroattivo e comportino, di
conseguenza, addebito di premi arretrati e connesse sanzioni, qualora il tasso
di premio conseguente alla "revisione" in discorso risulti maggiore
di quello previgente. Nel possibile caso di risultanza minore, l'Istituto deve
accreditare all'impresa interessata il corrispettivo della differenza di
premio, versata indebitamente oltre la misura pertinente.
Si
invitano le imprese eventualmente interessate a prendere contatto con gli
Uffici del Collegio.