A) INPS - D.M. 19.3.1997 - ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE - ISTRUZIONI ISTITUTO -

B) I.N.A.I.L. SEDE DI BRESCIA - COMUNICAZIONE ALLE SINGOLE IMPRESE PER LA PRESENTAZIONE DI NUOVA DENUNCIA DI ESERCIZIO -

 

 

A) Inps - D.M. 19.3.1997 - Assegni per il nucleo familiare - Istruzioni Istituto

Si scioglie la riserva formulata con la precedente nota in materia (cfr. nota supplemento n° 3 al Notiziario mensile n° 4/97) per informare che l'INPS, con circolare n° 113 del 20 maggio u.s., ha impartito le istruzioni operative cui le imprese si dovranno attenere ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di assegni per il nucleo familiare dettate dal D.M. 19.3.1997.

Si riepilogano qui di seguito i punti salienti della citata circolare INPS.

Nuclei familiari beneficiari degli aumenti

a) Nuclei con figli minori

Il Decreto 19 marzo 1997 stabilisce che il nucleo cui si applica l'aumento dell'assegno con decorrenza 1° gennaio 1997 è quello in cui siano presenti uno o più figli minori. Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati, ai sensi dell'articolo 38 del Dpr 26 aprile 1957, n.818, i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonchè i minori regolarmente affidati dai competenti organi a norma di legge.

b) Nuclei con reddito compreso in fasce successive a quelle finora previste

Lo stesso decreto, sempre con decorrenza 1° gennaio 1997, ha inoltre concesso l'assegno, nelle misure stabilite nelle tabelle 1, 2, 3, 4, 5 e 6 già inviate, ai nuclei con reddito compreso in fasce successive a quelle finora previste, con una modulazione collegata alla consistenza numerica del nucleo stesso.

Sono state pertanto previste: una ulteriore fascia per i nuclei con un solo componente, due ulteriori fasce per i nuclei con due componenti, tre ulteriori fasce per i nuclei con tre o più componenti.

I nuclei destinatari della norma sono gli stessi di cui al precedente punto a) cioè quelli  in cui siano presenti uno o più figli minori.

A tali nuclei si applicano integralmente le disposizioni che disciplinano il diritto e la misura della prestazione familiare.

c) Nuclei con inabili

Il predetto decreto ha infine stabilito, sempre a decorrere dal 1° gennaio 1997, l'aumento dell'assegno per i nuclei comprendenti figli o equiparati, compresi fratelli, sorelle e nipoti, inabili, fissandone la misura nelle tabelle 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 allegate al decreto stesso e già inviate.

Il nucleo cui si applica l'aumento è quello in cui siano presenti figli o equiparati, compresi fratelli, sorelle e nipoti, senza limiti di età, che, a causa di difetto fisico o mentale, si trovano nell'impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro (se maggiorenni) ovvero hanno difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (se minorenni).

Si rammenta che i fratelli, sorelle e nipoti del richiedente possono far parte del nucleo familiare solo se orfani di entrambi i genitori e non hanno diritto alla pensione ai superstiti.

d) Nuclei esclusi dagli aumenti

Gli aumenti di cui ai punti a) e b) non si applicano ai nuclei in cui non sia compreso almeno un figlio minore, e precisamente:

- ai nuclei in cui siano presenti solo i coniugi;

- ai nuclei in cui siano presenti, oltre al richiedente e all'eventuale coniuge, solo figli maggiorenni inabili e/o fratelli, sorelle e nipoti, orfani di entrambi i genitori e non titolari di pensione ai superstiti.

Gli aumenti di cui al punto c) non si applicano ai nuclei in cui i componenti inabili siano solo il richiedente o il suo coniuge.

Misura degli aumenti

Come già comunicato con la precedente nota informativa in materia, la misura degli aumenti e l'importo complessivo dell'assegno per il nucleo familiare comprensivo quindi anche di quanto disposto dal Decreto ministeriale in esame sono riportati in apposite tabelle allegate al provvedimento e che sono state già trasmesse con la nota supplemento n° 3 al Notiziario mensile n° 4/97.

Adempimenti del datore di lavoro

I datori di lavoro, sulla base della documentazione in loro possesso e dei dati contenuti nelle domande già presentate e in quelle che saranno presentate con decorrenza dal 1° gennaio 1997 in poi dai lavoratori aventi diritto ai nuovi importi, determineranno la misura dell'assegno spettante a far tempo dal 1° gennaio 1997, corrispondente al numero dei componenti il nucleo e al reddito familiare, sulla base delle note tabelle.

Tale importo sarà erogato per intero in caso di nuove domande, e limitatamente alla differenza con quanto già corrisposto per i beneficiari in essere.

I datori di lavoro dovranno registrare sul libro paga e matricola o su documenti equipollenti l'importo dell'assegno complessivamente corrisposto e il numero della tabella applicata. Non sarà invece più necessario registrare nè indicare separatamente sul mod. Anf/Dip il numero dei figli minori e di quelli maggiorenni inabili,  nè il livello del reddito familiare e l'eventuale aumento.

In attesa della stampa dei nuovi moduli di domanda, il numero della tabella applicata sarà indicato nella casella numero dei figli escluso il primo ed escluso il secondo, non più necessario.

Operazione a conguaglio

Importi correnti

I datori di lavoro, per il conguaglio degli assegni per il nucleo familiare nella misura complessivamente spettante in base alla nuova normativa, dovranno osservare le seguenti modalità.

- Indicheranno l'importo complessivo degli assegni corrisposti ai lavoratori e riferiti ai periodi di paga scaduti nel mese cui si riferisce la denuncia, nel quadro D del mod. Dm 10/2 in corrispondenza del previsto rigo 35;

- Indicheranno l'importo complessivo degli assegni corrisposti ai lavoratori nel mese, ma relativi a periodi di paga scaduti nei mesi precedenti, in uno dei righi in bianco del quadro D del mod. Dm 10/2, utilizzando il previsto codice L036, preceduto dalla dicitura ANF ARR;

- Indicheranno l'importo complessivo degli assegni per il nucleo familiare connessi all'indennità di malattia ex lege n. 88/87, utilizzando il previsto codice H301.

Importi arretrati

Periodo dal 1° gennaio 1997

Per il conguaglio delle differenze degli assegni per il nucleo familiare relative ai periodi decorsi dal 1° gennaio 1997, i datori di lavoro indicheranno l'importo delle differenze stesse in uno dei righi in bianco del quadro D del mod. Dm 10/2, utilizzando il previsto codice F230, preceduto dalla dicitura DIFF ANF DM 19-3-97. Le operazioni di conguaglio potranno essere eseguite anche con più denunce di mod. Dm 10/2.

I datori di lavoro, in occasione della denuncia semestrale di mod. Dm 10/3 relativa al mese di settembre 1997, indicheranno il numero dei lavoratori percettori dell'assegno per il nucleo familiare, con livello di reddito superiore alla tredicesima fascia, in corrispondenza del rigo 14 (tredicesima fascia).

B) I.N.A.I.L. Sede di Brescia - Comunicazioni alle singole imprese per la presentazione di nuova denuncia di esercizio

La Sede I.N.A.I.L. di Brescia ha provveduto ad inviare una comunicazione con la quale richiede alle aziende destinatarie di compilare e presentare entro breve termine il modulo di Denuncia di esercizio, allegato alla comunicazione medesima. Da notizie assunte in via breve, la predetta iniziativa è stata adottata con riferimento a numerose imprese.

Analoga iniziativa era stata assunta nel corso del 1990.

In assenza di indicazioni ufficiali da parte dell'Istituto deve ritenersi che la richiesta sia connessa con la norma che pone a carico delle imprese l'obbligo di comunicare all'I.N.A.I.L. l'inizio di lavorazioni che siano soggette a rapporto assicurativo; e di comunicare, altresì, tutte le modifiche che intervengano nelle lavorazioni stesse, specialmente in quanto ne derivino modifiche della classificazione e della misura del tasso di premio già definiti per le lavorazioni di anteriore svolgimento. Si tratta dell'art.12, Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124.

Il modulo di denuncia di esercizio, che le imprese sono tenute a presentare secondo la predetta comunicazione dell'Istituto, è preordinato agli adempimenti di denuncia da ultimo indicati. Come accennato, di norma deve essere utilizzato per notificare all'I.N.A.I.L. situazioni nuove (inizio di nuove lavorazioni, o modifiche di quelle già in atto: "aggiornamento" della denuncia anteriormente presentata), le quali ordinariamente possono comportare nuova, o diversa, classificazione, con modifica del tasso di premio previgente.

In quest'ambito l'iniziativa dell'I.N.A.I.L., pur non riferita a specifica previsione normativa, appare intesa a controllare che le denunce di esercizio (o di aggiornamento), presentate a suo tempo dalle singole imprese, corrispondano tuttora alla situazione delle lavorazioni, che deve risultare dal modulo di cui si chiede la compilazione e la presentazione all'Istituto con la comunicazione sopra indicata. Negli eventuali casi di difformità, l'I.N.A.I.L. provvede alle menzionate modifiche di classificazione e di tasso. Non può escludersi che queste siano disposte con effetto retroattivo e comportino, di conseguenza, addebito di premi arretrati e connesse sanzioni, qualora il tasso di premio conseguente alla "revisione" in discorso risulti maggiore di quello previgente. Nel possibile caso di risultanza minore, l'Istituto deve accreditare all'impresa interessata il corrispettivo della differenza di premio, versata indebitamente oltre la misura pertinente.

Si invitano le imprese eventualmente interessate a prendere contatto con gli Uffici del Collegio.